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Rifiuti da attività estrattive: chiarimenti sui loro possibili utilizzi

Con la nota . 0141404 del 14 novembre 2022 della Regione Umbria sono stati richiesti i seguenti chiarimenti al Ministero dell’Ambiente:

"1) se i fanghi risultanti dalle operazioni di lavaggio e sedimentazione del materiale estratto da una cava ma generatisi presso impianti di prima lavorazione inerti posti esternamente alla medesima e successivamente utilizzati per il ripristino ambientale del sito originario di estrazione, rientrino o meno nell’applicazione del d.lgs. n. 117/2008 oppure in quello della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Quanto sopra, tenendo conto che nella norma nazionale il concetto di impianto di selezione classificabile quale pertinenza mineraria – eventualmente anche esterno al cantiere minerario – è rinvenibile esclusivamente per le miniere (art. 23 del R.D. n. 1443/27) e non anche nelle cave.

2) ad integrazione del parere richiesto con il quesito n. 1, si chiede inoltre, se l’eventuale applicabilità del d.lgs. n. 117/2008 sia condizionata al riuso dei fanghi per il ripristino ambientale esclusivamente all’interno del medesimo sito di estrazione del materiale originale oppure sia consentita anche altra attività estrattiva sempre per finalità di ripristino ambientale;

3) se le operazioni di sedimentazione dei fanghi ottenuti anche con l’utilizzo di flocculante – con o senza poliacrilammide – rientrino o meno tra le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 117/2008 e pertanto se, per detti fanghi, trovi o meno applicazione il decreto legislativo medesimo;"

Il Ministero dell’Ambiente risponde con l’interpello n. 105610/2023 e chiarisce che, a determinate condizioni, i rifiuti derivanti dalle attività estrattive possono essere riposizionati nella medesima cava, anche se prodotti in impianti esterni al sito di estrazione.

 

Ciò è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni se tali rifiuti rispettano le seguenti condizioni, tra loro alternative:

-   Siano prodotti da un impianto di trattamento esterno al sito di ricollocazione dei rifiuti di estrazione ma di pertinenza del sito stesso;

-   Siano prodotti da un impianto di trattamento ubicato all'interno di un sito estrattivo diverso da quello di ricollocazione dei rifiuti di estrazione. Tali rifiuti estrattivi devono essere prodotti da misto granulare (“tout venant”) proveniente dal sito di ricollocazione dei rifiuti ed aventi medesime caratteristiche;

-    Siano prodotti da un impianto di trattamento esterno al sito estrattivo di ricollocazione dei rifiuti di estrazione ma pertinenza di un sito estrattivo diverso da quello di ricollocazione dei rifiuti. I rifiuti da ricollocare devono essere prodotti da misto granulare proveniente dal sito in cui si intende ricollocare i rifiuti ed avere medesime caratteristiche.

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Viene inoltre chiarito che per “pertinenza” si intende, in questo contesto, non quella prettamente giuridica ma tecnica, cioè costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo anche se esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente.

 

Viene inoltre chiarito che le operazioni di sedimentazione, indipendentemente dall’utilizzo o meno di agenti chimici (es: flocculanti) per facilitare la sedimentazione, rientrano nella definizione di “trattamento” riportata nel D.Lgs.117/2008. Queste operazioni dovranno essere descritte nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

 

Riferimento normativo: interpello Ministero Ambiente n.105610/2023 (PDF)

 

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