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Nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
L’11 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.211) da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Decreto 24 giugno 2015 “Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
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Il D.M. 27/09/2010 era stato emanato in sostituzione del D.M. 03 agosto 2005 definendo nuovi criteri di accettabilità per i rifiuti destinati ad essere inviati in discarica. Il più recente DM 24/06/2015 non si pone, come nel precedente caso, in totale sostituzione della norma precedente, ma come una modifica di alcune sezioni della stessa, alla luce di alcune recenti novità normative e tecniche.
Tra i considerata citati nella parte introduttiva del decreto figurano infatti norme di recente attuazione, che comportano un notevole impatto per la gestione dei rifiuti.
Viene fatto preciso richiamo al Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione europea del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Tale Regolamento, entrato in vigore il 1 giugno 2015 ha comportato grossi cambiamenti nei criteri di caratterizzazione di pericolo dei rifiuti, era quindi doveroso tenerne conto in un aggiornamento della normativa che disciplina il conferimento degli stessi in discarica. Senza entrare nel dettaglio di tale Regolamento, basti sapere che, contestualmente all’entrata in vigore della normativa è cambiata anche la modalità di classificazione delle miscele di sostanze chimiche pericolose ( CLP- Reg. UE 1272/2008). A tali criteri la normativa rifiuti si appoggia in modo consistente, da ciò risulta che le modalità di calcolo per definire se un rifiuto risulta essere pericoloso o non pericoloso sono in alcuni casi cambiate, così come alcune caratteristiche di pericolo.
Altro richiamo importante è quello alla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva costituisce sostanzialmente l’aggiornamento dell’elenco europeo dei codici rifiuto.
Gli altri richiami alle normative pertinenti non differiscono rispetto a quanto già presente nei visto e considerata del DM 27/09/2010.
Viene evidenziato il fatto che sono intervenute modifiche sulle metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla norma UNI 10802. In effetti tale norma tecnica, che fornisce importanti indicazioni su come condurre i test di cessione e su come deve essere effettuato il campionamento dei rifiuti, ha avuto un importante aggiornamento nell’agosto 2013.
Infine è opportuno citare il fatto che anche il Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), ha avuto modifica ed integrazione con il recente Regolamento 1342/2014 del 17 dicembre 2014, con l’inserimento di valori limite a diverse sostanze appartenenti a tale categoria.
Entrando poi nel vivo del Decreto, l’articolo 1 dettaglia quali modifiche devono essere apportate al DM 27/09/2010. Premesso che l’articolo 2 di quest’ultimo, riportante le modalità di caratterizzazione di base dei rifiuti, non è variato si configurano le seguenti modifiche:
- all'art. 3, comma 3, le parole «nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine» sono eliminate;
Tale precisazione trova riscontro in una delle modifiche successive, dove, per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi depositati in discarica per rifiuti non pericolosi si vanno a definire dei test per valutare il comportamento a lungo termine.
- all'art. 5, tabella 1, il rigo contenente «10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)» è eliminato;
Da ciò ne consegue che tale tipologia di rifiuto, precedentemente ammissibile in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione, non può più usufruire di tale esenzione, ma si deve prevedere caratterizzazione di base.
- all'art. 5, tabella 3, nota (*) sono eliminate le parole «Tale parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione quindi di resine e
polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.»;
L’eliminazione di tale nota costituisce sostanzialmente una possibile maggiore limitazione per il conferimento dei rifiuti in discariche per inerti. La determinazione del TOC non prevede più quindi una preliminare separazione di polimeri (plastica) o altri rifiuti contenenti carbonio chimicamente inerti. Il rispetto del limite tabellare, 3 %, riguarda quindi indistintamente il rifiuto analizzato secondo la metodica di riferimento, indicata in allegato 3 al decreto stesso (UNI EN 13137).
- all'art. 6, comma 4, le parole «(ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati)» sono sostituite dalle seguenti: «(cioè rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)»;
Da qui in avanti vengono introdotte alcune precisazioni circa le caratteristiche che i rifiuti pericolosi stabili non reattivi, che si vuole conferire in discarica per rifiuti non pericolosi, debbono possedere.
Primo aspetto è la precisazione che al di là delle modalità di trattamento preliminare per garantire la stabilità a lungo termine del materiale collocato in discarica. Tale precisazione, resasi necessaria per un allineamento della normativa italiana alle direttive europee, comporterà per tali tipologie di rifiuti una probabile maggiore difficoltà di gestione per chi sceglie tale percorso per lo smaltimento.
- all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera d-bis): «d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;»;
La lettera d-bis, di nuova introduzione, comporta la necessità di valutare non solo le caratteristiche chimiche del rifiuto, né solo il potenziale rilascio che lo stesso può avere verso l’ambiente circostante, ma anche il comportamento fisico all’interno della discarica. Quindi si potrà configurare l’inammissibilità per quei rifiuti che non sono in grado di garantire nel lungo termine una stabilità anche strutturale nella porzione di discarica in cui vengono collocati (per esempio alcuni fanghi stabilizzati potrebbero non essere conferibili, pur rispettando i requisiti di qualità chimica).
- all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera: «d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.»;
I test sopra riportati prevedono la determinazione della capacità di scambio acido (ANC), il primo mediante titolazioni acido/base, il secondo mediante controllo in continuo del pH. Anche tale novità viene inserita nell’ottica del controllo previsionale del comportamento a lungo termine del rifiuto speciale pericoloso stabilizzato posto in discarica per rifiuti non pericolosi. La metodica non è di difficile esecuzione ma allunga certamente i tempi di valutazione, presupponendo infatti la verifica di diverse frazioni di eluato, più precisamente 8, da condursi in un intervallo di tempo di 48 ore.
- all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera a., le parole «e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica» sono sostituite dalle seguenti «, fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29 gennaio 2007»;
- all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera f., sono eliminate le parole «e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501»;
- all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera g., le parole «Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606» sono sostituite dalle seguenti «Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606»;
Queste 3 modifiche vengono riportate tutte assieme poiché la seconda e la terza sono conseguenza del fatto che il codice CER 190501 viene accorpato all’interno della lettera a, nota (*) alla tabella 5 dell’articolo 6, di conseguenza tale codice viene eliminato dalle note f e g che lo richiamavano.
Tornando al contenuto della prima modifica si specifica che il trattamento idoneo a ridurre in modo consistente l’attività biologica non è più descritto in modo generico, ma si fa esplicito riferimento alle attività di compostaggio, digestione anaerobica, trattamenti termici o ad altri trattamenti individuati all’interno delle BAT per i rifiuti a matrice organica.
- all'art. 6, nella nota (***) della tabella 5, dopo le parole «precedente nota (*).» sono aggiunte le seguenti parole: «Resta inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere verificati»;
Tale precisazione esplicita il fatto che, pur valendo il fatto che la conformità può essere definita sulla base del parametro TDS in alternativa ai valori di cloruri o di solfati, tali parametri devono comunque essere verificati analiticamente.
- all'art. 7, comma 2, nell'ultimo periodo dopo le parole «A titolo esemplificativo i parametri derogabili sono DOC» la parola «,TOC» e' eliminata;
L’articolo in questione è relativo alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il comma 2 specifica che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità competenti territoriali. La precisazione implicitamente esclude la possibilità di derogare per il parametro TOC.
- all'art. 8, comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera f-bis): «f-bis) per la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.»;
Circa le modalità di esecuzione di tali test vale quanto già detto a commento dell’articolo 6, comma 4, lettera d-ter).
Infine la lettera m) del Decreto specifica che l’allegato 3 del DM 27/09/2010 è sostituito dall’allegato 3 del DM 24 giugno 2015, il cui titolo è analogo: “Campionamento e analisi dei rifiuti”.
La premessa è identica a quanto già previsto dal DM 27/09/2010, e giustamente viene integralmente ribadito che i requisiti circa il campionamento e circa il fatto che i laboratori che effettuano l’analisi siano qualificati devono essere soddisfatti, così come il fatto che l’intero processo di campionamento e caratterizzazione sia gestito con appropriato sistema di garanzia della qualità.
Per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti urbani biodegradabili non c’è differenza rispetto a quanto già previsto dal precedente Decreto, salvo il fatto che non è più presente il riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera m), per la quale “devono essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti.
Per quanto concerne le successive indicazioni, presenti al punto 2, circa analisi degli eluati e dei rifiuti, l’unica variazione è costituita dall’introduzione della Valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429, modifica conseguente all’introduzione delle lettere d-ter) al comma 4 dell’articolo 6 e f-bis) al comma 1 dell’articolo 8.
Per il resto non c’è nessuna variazione, vengono come in precedenza descritti in metodi di prova da utilizzare per il campionamento, con specifico riferimento alla UNI 10802, e per le analisi, sia degli eluati che dei parametri da effettuarsi sul campione tal quale, con la specifica che ulteriori parametri caratterizzati analiticamente e non specificatamente indicati nell’allegato 3 devono comunque essere analizzati secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
Nulla cambia infine anche per quanto concerne campionamento ed analisi di rifiuti contenenti amianto.
Dr. Francesco Passoni
Consulente Ambientale e Responsabile Laboratorio
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