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MASE: Interpello su obblighi REACH, chiarimenti sulla registrazione

In data 19 aprile 2024, è stata presentata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza di interpello in materia di applicazione del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006). L’interpello, inoltrato da una società per il tramite di un’associazione di categoria (CNA), ha riguardato l’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
Dopo un’approfondita premessa, l’interpello si sofferma sulla richiesta di conferma di quanto segue:
“1) il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
2) la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
3) con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.”
Il Ministero, con risposta datata 12 maggio 2025, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REACH, non è consentita l’immissione sul mercato di sostanze soggette a registrazione se non sono state registrate da un attore situato a monte nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, la registrazione da parte di un fornitore stabilito nell’UE è sufficiente per considerare adempiuto l’obbligo, a meno che l’impresa acquirente non cambi il profilo d’uso della sostanza, o intervenga nella catena in un modo che comporti una nuova registrazione.
Nella sua risposta, il MASE ha quindi confermato che l’acquirente di una sostanza già registrata dal proprio fornitore non è tenuto a presentare una nuova registrazione, a condizione che l’uso previsto rientri tra quelli coperti dalla registrazione iniziale. Il Ministero ha inoltre ribadito l’importanza della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, al fine di garantire la trasparenza sull’uso delle sostanze e sulla sicurezza chimica.
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La risposta completa:
“CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 183299 del 9 ottobre 2024 e acquisito con nota prot. n. 004041 del 13 gennaio 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 (in applicazione dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE) un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici da adottare nel rispetto di tutte quattro le condizioni riportate al comma 1:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
In mancanza di criteri specifici di adozione europea o nazionale (articolo 184-ter, comma 2), si procede ai sensi del comma 3 per la definizione dei criteri specifici nelle autorizzazioni c.d. “caso per caso”, per le quali è previsto il rilascio di un parere vincolante da parte di ISPRA/ARPA. Le Linee Guida SNPA 41/22 forniscono, in tal senso, indicazioni operative per individuare modalità comuni per l’analisi tecnica in fase istruttoria delle autorizzazioni c.d. “caso per caso” per il rilascio del parere all’Autorità competente.
L’adozione di specifiche procedure di accettazione del rifiuto in ingresso all’impianto di recupero è un criterio indispensabile ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. L’assunto rientra, infatti, tra i criteri dettagliati di cui al comma 3 (lettera a) del suddetto art. 184-ter, a complemento delle condizioni di cui al comma 1. Tali procedure devono garantire che il gestore acquisisca, prima dell’accettazione del rifiuto presso l’impianto di trattamento, tutte le informazioni che caratterizzano lo stesso, tra le quali la documentazione che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche e la provenienza (incluso il produttore), nonché eventuali ulteriori informazioni documentali utili a identificarlo.
Il rifiuto in ingresso deve avere, infatti, caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di evitare fenomeni di incompatibilità̀ fisica e/o chimica. Nello specifico, nel proprio Sistema di Gestione, il gestore deve prevedere procedure operative atte a garantire la tracciabilità̀ del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW) e definire, nella procedura di accettazione, gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità̀ finale del prodotto.
Con riferimento agli adempimenti del Regolamento REACH 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non pone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni sul controllo del rifiuto in ingresso in un impianto di recupero per la produzione dell’End of Waste. Il Regolamento, nello stabilire disposizioni riguardanti le sostanze chimiche e le miscele precisa, all’art. 2, comma 2, che: “I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2 ) non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento”.
Tale indicazione escluderebbe, dunque, i rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento REACH.
Si segnala, a conferma, come neppure le Linee Guida SNPA 41/22 impongano specifici controlli sui rifiuti in ingresso1 che si riferiscano agli adempimenti del Regolamento REACH. La Tabella 5.1 - Controlli ordinari relativi ai rifiuti in ingresso riporta infatti, tra le informazioni da verificare nella documentazione allegata ai rifiuti in ingresso, la “composizione chimica del rifiuto” evincibile dalla documentazione analitica eventualmente presente, senza tuttavia menzionare il rispetto del Regolamento REACH.
Resta fermo che le informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito REACH e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) sono in ogni caso di primaria importanza anche ai fini della classificazione dei rifiuti. Ad esempio, i metodi di prova da utilizzare in ambito REACH sono quelli contenuti nel Regolamento 2008/440/CE, richiamati anche dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti. Inoltre, la classificazione in ambito CLP costituisce un riferimento ai fini dell’individuazione delle sostanze pericolose e delle relative classi, categorie, indicazioni o informazioni supplementari di pericolo da utilizzare, con l’applicazione degli specifici criteri stabiliti dall’allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e dalla Decisione 2000/532/CE ai fini della classificazione dei rifiuti.
Per quanto concerne l’applicazione della disciplina di cui al Regolamento REACH nell’ambito del processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, il disposto dell’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 dispone: “La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”
Tale indicazione evidenzia, da una parte, la necessità che un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato rispetti il regolamento sulle sostanze chimiche e prodotti collegati (i.e. Regolamento REACH), dall’altra che tale conformità̀ non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto,senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.
Nell’ambito dell’iter istruttorio e in particolare nei casi in cui non sono definiti criteri specifici a livello comunitario o nazionale (cosiddette autorizzazioni caso per caso di cui al comma 3 dell’articolo 184-ter), sarà̀, dunque, onere del produttore dell’EoW che immette il materiale sul mercato o lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni che consentano al soggetto che deve rilasciare l’atto autorizzativo di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità̀ al Regolamento REACH, ove applicabili.
La rilevanza del rispetto del Regolamento REACH nel processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto è, tra l’altro, una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, ove sono poste limitazioni e/o prescrizioni nei casi in cui siano già̀ evidenti possibili restrizioni all’immissione sul mercato di determinate sostanze o miscele che esitano da un trattamento di recupero di un rifiuto.
A titolo di esempio, si rappresenta come il Decreto Ministeriale n. 78/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, nell’allegato 2 comma 2, che riporta gli scopi specifici in aggiunta ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’allegato 1, indichi le seguenti limitazioni all’utilizzo: “Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove pertinenti”.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.”
RFG

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