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Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

06/02/2023

Il Decreto Ministeriale n. 360 del 28/9/2022 che definisce le linee guida per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Come disposto dall'articolo 219 comma 5.1 del Decreto Legislativo 152/2006, con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente sono state definite le linee guida per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

Come riportato sul sito del Ministero, "…le indicazioni tecniche, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

 

Più in particolare, le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che per oltre un anno, d'intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l'implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.

 

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l'obiettivo di facilitare l'aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno."

 

Nelle linee guida, che riprendono quelle pubblicato dal Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, sono riportate sia informazioni di carattere generale sia esempi specifici di etichettatura di diverse tipologie di imballaggi, sia monomateriali che multimateriali.


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Tra le varie informazioni ed indicazioni riportate segnaliamo in particolare:

 

Tipologie di imballaggi interessate

  • Fatte salve eventuali specifiche esclusioni, tutti gli imballaggi devono riportare la codifica alfanumerica riguardante la loro composizione, indipendentemente dal fatto che siano primari, secondari o terziari;
  • L’etichettatura ambientale ha lo scopo di comunicare le modalità per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. Queste informazioni riguardano pertanto gli imballaggi offerti al consumatore finale, in vendita o a titolo gratuito:
    • tal quali;
    • sottoforma di prodotto preconfezionato;

sono invece esclusi dall’obbligo gli imballaggi destinati al canale commerciale / industriale “B2B”.

  • L’indicazione della composizione riguarda invece tutte le tipologie d’imballaggio indipendentemente se destinati al consumatore finale “B2C” o al canale commerciale / industriale “B2B”. La Decisione 97/129/CE prevede che l’apposizione di queste indicazioni sia a carico del produttore dell’imballaggio.

 

Individuazione componenti imballaggi

  • Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti (es: bottiglia in vetro con tappo in metallo ed etichetta in carta), occorre distinguere le componenti non separabili manualmente da quelle separabili, in quanto l’identificazione della composizione e l’etichettatura ambientale riguardano tutte le componenti separabili. Si considera “separabile manualmente” una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui minimi di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), senza rischi per la sua salute ed incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza l’utilizzo di strumenti ed utensili. I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale ed altre componenti accessorie non separabili manualmente (es: etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre ecc…) devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale costituente il corpo principale (es: bottiglia in vetro) e le indicazioni per la raccolta. Se possibile, si può riportare la codifica identificativa anche sui componenti non separabili manualmente (es: etichetta della bottiglia), mentre non vi è l’obbligo di riportare l’etichettatura ambientale;
  • Imballaggi composti o multistrato: si definiscono imballaggi “composti” quelli costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Questi imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es: coating, metallizzazione, laminazione, laccatura) sia tramite accoppiamento. Per la corretta identificazione di questi imballaggi composti o multistrato, nel caso in cui il / i materiale / i è inferiore al 5% del peso totale, l’imballaggio si considera come monomateriale ed etichettato di conseguenza. Questa soglia è applicata anche nei casi di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari ed uno di questi ha un peso inferiore al 5%: in questo caso, questo materiale non si considera per l’identificazione. Questa soglia si considera anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: se la somma dei pesi di questi materiali è inferiore al 5%, l’imballaggio si considera come monomateriale. Se invece la somma è superiore al 5% l’imballaggio è considerato come composto.

 

Modalità apposizione codifica materiali ed etichettatura ambientale

In merito alle modalità di apposizione delle informazioni riguardanti sia la composizione sia l’etichettatura ambientale, oltre che all’apposizione fisica sull’imballaggio è possibile utilizzare anche canali digitali quali, ad esempio, App, QR code, siti web ecc…, indipendentemente dalla tipologia di utilizzatore dell’imballaggio (B2B o B2C). Nel caso di utilizzo di canali digitali, occorre rendere note e facilmente accessibili all’utente le istruzioni per recuperare tali informazioni: questi strumenti digitali devono rimandare ad una pagina web appositamente dedicata a veicolare i contenuti dell’etichettatura riguardanti lo specifico imballaggio. Viene pertanto consigliato di segnalare su questi canali, in modo evidente, l’imballaggio in questione.

 

Entrata in vigore dell’obbligo e gestione scorte

In merito all’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura, dopo varie proroghe tale obbligo sarà vigente dal 1/1/2023. Gli utilizzatori potranno utilizzare eventuali scorte di imballaggi non etichettati ma acquistati prima di tale data. Oltre tale data non potranno invece essere commercializzati dai produttori imballaggi non conformi, anche se prodotti prima di tale data. A fronte del fatto che la data di immissione in commercio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, se l’utilizzatore acquista imballaggi già etichettati (cioè già stampati o per i quali sia già stata prodotta e/o apposta l’etichetta) fa fede la data di tali documenti: l’effettivo trasferimento fisico dal produttore all’utilizzatore può avvenire anche dopo il 31/12/2022, a patto di dimostrarne l’acquisto prima di tale data. Queste indicazioni si possono applicare anche nel caso di scorte in giacenza presso un altro Paese.

 

I produttori di imballaggi possono inoltre, dopo il 31/12/2022, commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura, accompagnati da documentazione contenente le informazioni obbligatorie, riguardanti la composizione di tali imballaggi, da fornire ai clienti.

 


Riferimento normativo:

Decreto Ministeriale n.360 del 28/9/2022 pubblicato sul sito www.mite.gov.it

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