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Il nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici

Il nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Gestione Rifiuti

05/06/2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 147/2024 che istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Con il Decreto Ministeriale n. 147/2024, datato 16 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici con il Decreto Ministeriale n. 147/2024. Questo registro è stato creato per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici con il Decreto Ministeriale n. 147/2024. Questo registro è stato creato per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

 

Ecco alcuni punti chiave riguardanti il registro:

  1. Forma associata o singola: I produttori/importatori possono adempiere agli obblighi previsti dal sistema di gestione dei PFU in forma singola o associata. In entrambi i casi, gli obblighi rimangono gli stessi, ma l’applicazione del contributo è vincolata all’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente.
  2. Strutture operative associate: Se si sceglie la forma associata, è necessario aderire a una struttura operativa con personalità giuridica autonoma, di natura consortile e scopo mutualistico. Questa struttura gestirà le attività previste dalla norma a nome e per conto dell’azienda associata, esonerando il produttore/importatore da responsabilità dirette.
  3. Rendicontazione: Le strutture operative associate devono fornire una piena rendicontazione dei flussi di PFU gestiti.
  4. Novità introdotte dal Regolamento Pfu: Il Dm 182/2019, in vigore dal 23 aprile 2020, ha introdotto alcune novità per le forme associate di gestione:
    • Conformità ai criteri direttivi: Gli associati devono conformarsi ai criteri direttivi dell’articolo 237 del Dlgs 152/2006.
    • Gestione su tutto il territorio nazionale: La gestione dei PFU deve coprire l’intero territorio nazionale.
    • Partecipazione limitata: La partecipazione è limitata esclusivamente ai produttori/importatori o ai loro rappresentanti autorizzati (se non hanno sede legale in Italia).
    • Progetto descrittivo: Alla comunicazione di costituzione, deve essere allegato un progetto descrittivo contenente i requisiti minimi.
    • Nuovi target di raccolta: Devono rispettare i nuovi target di raccolta dai punti di generazione dei PFU per aree geografiche.
    • Approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto: L’approvazione di questi documenti è condizione per lo svolgimento dell’attività di gestione dei PFU.
    • Registro nazionale obbligatorio: Devono utilizzare il nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici per dichiarazioni e comunicazioni.
    • Sito internet: Devono dotarsi di un sito internet.
  5. Sistemi individuali di gestione: I produttori/importatori che scelgono sistemi individuali devono comunicare questa scelta al Ministero dell’Ambiente tramite il nuovo Registro nazionale. Devono gestire i PFU su tutto il territorio nazionale, allegare il progetto descrittivo e utilizzare il Registro per comunicare le quantità di PFU raccolte dai punti di generazione

 

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Ricordiamo che il Registro nasce in attuazione dell’art. 7 del DM 182/2019 e presume l’iscrizione dei soggetti obbligati tramite il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio che prevede:

 

  1. Iscrizione telematica: I soggetti obbligati devono iscriversi al registro tramite il Portale fornito dalle Camere di commercio. Qui, operatori, amministrazioni e cittadini possono consultare informazioni sulla gestione dei PFU, statistiche e elenchi di imprese iscritte.
  2. Area riservata: Le imprese trasmettono informazioni per l’iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e sui PFU raccolti al termine del loro utilizzo.
  3. Vendita a distanza: Anche i soggetti che vendono pneumatici a livello nazionale tramite la vendita a distanza devono rispettare gli obblighi di gestione e rendere visibile il numero di iscrizione al Registro sul proprio sito web.
  4. Scadenze: Fino al 6 giugno 2024, è obbligatorio utilizzare il Registro cartaceo, ma è possibile affiancare la procedura telematica. Dal 7 giugno 2024, cessa il doppio regime e diventa obbligatorio l’utilizzo del Registro telematico.
  5. Aggiornamenti: Saranno forniti aggiornamenti quando il Registro PFU sarà disponibile online per la sua piena operatività

     

     

    MASE - DECRETO 16 aprile 2024 Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. (pdf)

     

     

    Federica Gozzini





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