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Interpello MASE: rifiuti urbani da utenze non domestiche fuori servizio
Con istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Comune di Cartigliano ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla corretta qualificazione e contabilizzazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.
Nel testo del quesito viene infatti evidenziato che:
"si chiede di chiarire se i rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche di cui all’Allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, qualora conferiti al di fuori del servizio pubblico, mantengano la qualifica di rifiuti urbani e possano essere computati ai fini del calcolo della raccolta differenziata"
Il Comune ha inoltre posto il problema della corretta imputazione di tali flussi nei sistemi di monitoraggio ambientale e nei formulari di identificazione rifiuto, con particolare riferimento alla loro eventuale esclusione o inclusione nei conteggi ufficiali.
Il riscontro del Ministero
Nel riscontro fornito, il Ministero conferma un’impostazione già consolidata nella normativa vigente, ribadendo che la qualificazione dei rifiuti urbani non dipende dal circuito di raccolta, ma dalla loro natura e composizione.
In particolare, il Ministero afferma che:
"i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche incluse nell’Allegato L-quinquies, se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all’Allegato L-quater, sono qualificati come rifiuti urbani"
Viene inoltre precisato che tale qualificazione non viene meno nel caso in cui il produttore scelga di avviare tali rifiuti a gestione al di fuori del servizio pubblico. Il riscontro chiarisce infatti che la scelta del canale di conferimento non incide sulla natura giuridica del rifiuto.
Computabilità e sistema di monitoraggio
Un passaggio centrale del riscontro riguarda la rilevanza di tali flussi ai fini del calcolo degli obiettivi ambientali. Il Ministero stabilisce che:
"tali rifiuti concorrono alla formazione del totale dei rifiuti urbani e devono essere considerati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata secondo il D.M. 26 maggio 2016"
Ne consegue che i rifiuti assimilabili per natura e composizione ai domestici, anche se intercettati da circuiti privati o esterni al servizio pubblico, non vengono esclusi dal perimetro di contabilizzazione ufficiale.
Tracciabilità e qualificazione giuridica
Il Ministero conclude il proprio riscontro ribadendo che la qualificazione di rifiuto urbano si estende anche agli effetti del sistema di tracciabilità. In tale senso viene chiarito che:
"la qualificazione di rifiuto urbano si applica indipendentemente dal circuito di raccolta cui il rifiuto è affidato"
Questo principio comporta che anche la documentazione ambientale e la registrazione nei sistemi di tracciamento debbano coerentemente riflettere tale classificazione.
Sintesi interpretativa del riscontro
Dal contenuto dell’interpello emerge quindi un principio univoco: la natura di rifiuto urbano è determinata esclusivamente dalla tipologia e composizione del rifiuto, mentre il regime di conferimento non incide sulla qualificazione giuridica.
Di conseguenza, i rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, se assimilabili ai domestici ai sensi degli allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. 152/2006, restano tali anche quando gestiti al di fuori del servizio pubblico e continuano a rilevare ai fini della contabilizzazione della raccolta differenziata e degli obiettivi di riciclaggio.
MASE - Interpello nr. 59566 del 18.03.2026 - Comune di Cartigliano - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.
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