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RENTRI: chiarimenti dell'INL su geolocalizzazione e statuto dei lavoratori
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 nelle aziende interessate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti disciplinato dal D.M. n. 59 del 2023 e dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI).
La nota nasce a seguito di diversi quesiti riguardanti la possibilità di esonero dalle procedure previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi. In particolare, è stato richiesto se tali sistemi possano essere considerati strumenti di lavoro necessari alla prestazione lavorativa, determinando così la non applicazione delle procedure di garanzia previste dall’articolo 4 delle legge 300/1970.
L’INL ricorda che l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ( RENTRi). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto
Il D.M. n. 59 del 2023, emanato in attuazione del decreto legislativo, ha introdotto la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Nel chiarire il rapporto tra l’obbligo di tracciabilità e le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, l’Ispettorato precisa che:
“l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento ‘dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1’.”
La nota evidenzia inoltre che tale obbligo deriva da una norma speciale e rappresenta una condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa. In particolare, viene affermato che:
“Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.”
L’Ispettorato precisa tuttavia che l’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione deve rimanere circoscritto alle finalità previste dalla normativa speciale. A tal proposito viene ribadito che:
“Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale.”
Diversamente, nel caso in cui le aziende intendano utilizzare tali sistemi per esigenze ulteriori, la nota chiarisce che:
“Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.”
I chiarimenti forniti dall’INL delineano quindi il perimetro di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, distinguendo tra obblighi derivanti dalla normativa ambientale e eventuali utilizzi ulteriori soggetti alle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori.
Federica Gozzini
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