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Airbag nei veicoli fuori uso: il MASE chiarisce gli obblighi
Con il riscontro del 9 ottobre 2026, prot. n. 210308, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti sulle modalità di gestione e neutralizzazione dei dispositivi airbag nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso. Il parere risponde all’interpello presentato da Confindustria il 23 giugno 2026, prot. n. 132877, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
La questione riguarda il coordinamento tra la disciplina speciale sui veicoli fuori uso, contenuta nel D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e le disposizioni relative ai prodotti pirotecnici, in particolare il D.M. 12 maggio 2016, n. 101.
Il chiarimento assume rilievo per i centri di raccolta e gli impianti di trattamento, chiamati a garantire la sicurezza degli operatori e la corretta gestione ambientale dei componenti potenzialmente esplosivi.
Il Ministero conferma la possibilità di neutralizzare airbag e pretensionatori mediante attivazione direttamente a bordo del veicolo, nel rispetto delle norme tecniche applicabili e delle indicazioni dei costruttori. Precisa, tuttavia, che tale operazione non esaurisce tutti gli obblighi previsti per le successive attività di demolizione.
Il quadro normativo: D.Lgs. 209/2003 e D.M. 101/2016
Il riferimento principale è l’articolo 6 del D.Lgs. 209/2003, che disciplina il trattamento dei veicoli fuori uso rinviando alle prescrizioni dell’Allegato I.
Il punto 5.1, lettera c), dell’Allegato I individua tra le operazioni di messa in sicurezza la «rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag».
La formulazione normativa contempla quindi due modalità alternative: la rimozione fisica del dispositivo oppure la sua neutralizzazione. Proprio questa alternativa è al centro dell’interpello, poiché nella pratica operativa sono emerse interpretazioni differenti circa la possibilità di effettuare l’attivazione controllata mantenendo il componente installato sul veicolo.
A tale disciplina si affianca l’articolo 8 del D.M. 101/2016. Il comma 2 stabilisce che gli articoli pirotecnici per autoveicoli, quando rimossi durante il trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il comma 3 disciplina la neutralizzazione prima della rimozione e vieta l’attivazione presso i centri di raccolta dei dispositivi già rimossi.
Il problema interpretativo consisteva, pertanto, nel definire l’ambito di applicazione del divieto di attivazione e nel chiarire se la neutralizzazione a bordo potesse essere considerata sufficiente per adempiere agli obblighi di messa in sicurezza.
Attivazione a bordo: quando è consentita
Nel riscontro ministeriale, il primo quesito riceve una risposta esplicita. Il MASE afferma che «la neutralizzazione degli airbag e dei pretensionatori possa essere effettuata mediante attivazione direttamente a bordo del veicolo».
La procedura deve essere eseguita secondo le norme ISO 26021 e UNI U53002110 e nel rispetto di quanto stabilito dai costruttori.
Il Ministero richiama inoltre la nota prot. n. 12216 del 12 agosto 2016, emanata dall’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla quale rinvia integralmente per le indicazioni sulla gestione di questa tipologia di rifiuti.
La distinzione fondamentale riguarda i dispositivi ancora installati sul veicolo e quelli che sono stati materialmente rimossi. Il divieto previsto dal D.M. 101/2016 interessa i dispositivi rimossi, per i quali un’eventuale attivazione, anche accidentale, all’esterno del veicolo può comportare rischi per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.
Il MASE chiarisce infatti che tale divieto riguarda esclusivamente i «dispositivi rimossi dal veicolo».
Per gli airbag rimossi e non destinati al reimpiego, la gestione deve avvenire secondo la disciplina dei rifiuti da pirotecnici. L’eventuale destinazione al riutilizzo come ricambio richiede invece il rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, comprese le procedure di revisione pertinenti.
Codice EER 16 01 10*: gli airbag rimossi sono rifiuti pericolosi
Un ulteriore aspetto riguarda la classificazione dei dispositivi rimossi. L’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 individua gli airbag nel sottocapitolo 16 01, relativo ai rifiuti prodotti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, con il codice EER 16 01 10* «componenti esplosivi, ad esempio “airbags”».
Si tratta di rifiuti pericolosi, la cui gestione deve avvenire presso impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.
La neutralizzazione non determina automaticamente la perdita della classificazione di pericolosità del componente quando questo viene successivamente rimosso. Il MASE richiama, a questo proposito, l’articolo 8 del D.M. 101/2016, precisando che gli airbag rimossi continuano a mantenere la classificazione di rifiuti pericolosi.
La distinzione è rilevante anche per la classificazione del veicolo fuori uso. Il codice EER 16 01 06, riferito ai veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, può essere attribuito esclusivamente ai veicoli privati di tutte le componenti pericolose, compresi gli airbag.
Non è quindi sufficiente aver neutralizzato i dispositivi per considerare automaticamente il veicolo privo di componenti pericolose ai fini dell’attribuzione del codice EER.
Messa in sicurezza e demolizione: due fasi da distinguere
Il chiarimento più importante per gli operatori riguarda il rapporto tra neutralizzazione e rimozione.
Il MASE precisa che «la neutralizzazione degli airbag a bordo del veicolo assolve gli obblighi di messa in sicurezza posti a carico degli operatori dei centri di raccolta, ma non esaurisce quelli connessi alle successive operazioni di demolizione».
La rimozione dei dispositivi rimane pertanto necessaria nella fase di demolizione, in applicazione del punto 6 dell’Allegato I del D.Lgs. 209/2003. Tale disposizione prevede la rimozione, la separazione e il deposito dei materiali e dei componenti pericolosi, al fine di evitare la contaminazione dei residui destinati alle successive fasi di trattamento e di preservare le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.
Di conseguenza, la neutralizzazione a bordo è una modalità legittima di messa in sicurezza, ma non autorizza a lasciare gli airbag nel veicolo fino alla compattazione e alla frantumazione senza procedere alla loro rimozione nelle successive operazioni di demolizione.
Il futuro quadro europeo
Il parere richiama anche il Regolamento (UE) 2026/1738 dell’8 luglio 2026, che abroga la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Le disposizioni concernenti gli obblighi di trattamento indicate dal regolamento saranno applicabili dal 1° settembre 2028.
L’Allegato VIII, parte B, prevede, tra gli obblighi minimi di depurazione dei veicoli fuori uso, la neutralizzazione o la rimozione delle parti pirotecniche degli airbag e delle cinture di sicurezza, nonché la neutralizzazione degli airbag e degli altri componenti potenzialmente esplosivi.
Il richiamo conferma la centralità della gestione sicura dei dispositivi pirotecnici anche nel futuro quadro europeo.
Indicazioni operative per i centri di raccolta
In sintesi, il riscontro del MASE consente di distinguere tre obblighi fondamentali:
- Messa in sicurezza: è ammessa la neutralizzazione controllata di airbag e pretensionatori direttamente a bordo del veicolo, secondo le norme tecniche richiamate e le indicazioni dei costruttori.
- Gestione dei dispositivi rimossi: gli airbag rimossi e non destinati al reimpiego devono essere gestiti come rifiuti da pirotecnici, nel rispetto delle disposizioni applicabili e della classificazione EER pertinente.
- Successiva demolizione: la neutralizzazione non elimina l’obbligo di rimuovere, separare e depositare i componenti pericolosi nelle successive operazioni di trattamento.
Per i responsabili degli impianti, la distinzione tra messa in sicurezza e demolizione è essenziale per organizzare correttamente le procedure di lavoro, documentare le operazioni effettuate e prevenire contestazioni in sede di controllo.
Il parere, reso nell’ambito dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, fornisce indicazioni interpretative di carattere generale: la sua applicazione ai singoli casi richiede comunque di considerare le condizioni operative, le autorizzazioni dell’impianto e gli eventuali ulteriori elementi pertinenti.
MASE - Interpello Confindustria del 23 giugno 2026 e Riscontro MASE del 9 ottobre 2026, prot. n. 210308 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alle modalità di gestione e neutralizzazione dei dispositivi airbag nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.
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