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Lavaggio cassonetti: la classificazione dei reflui per il MASE
In materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti urbani, le operazioni ordinarie di pulizia e igienizzazione delle infrastrutture territoriali sollevano di frequente complessi interrogativi applicativi per gli operatori del settore, gli enti locali e i responsabili della sicurezza.
Un nodo interpretativo di fondamentale rilievo riguarda la corretta qualificazione giuridica e ambientale delle acque reflue generate dalle operazioni di lavaggio dei contenitori e cassonetti stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
A fare chiarezza sul quadro normativo e sugli adempimenti operativi è intervenuto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che, con la nota prot. n. 169348 del 2 settembre 2026, ha fornito riscontro all'istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 presentata dal Comune di Calliano Monferrato (AT) (prot. n. 92563 del 30 aprile 2026).
Il quesito d'interpello del Comune di Calliano Monferrato
Il quesito presentato dall'amministrazione locale mirava a definire in maniera univoca il regime giuridico applicabile ai reflui prodotti durante la manutenzione e l'igiene delle strutture di conferimento dei rifiuti urbani. In particolare, l'istanza richiamava l'attenzione sulle diverse fattispecie operative:
"Chiarimenti relativamente alla classificazione come rifiuto liquido del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani... [e] se l'eventuale (irrisoria) produzione di reflui che non vengono a contatto diretto con i rifiuti ma con la sola superficie esterna del contenitore possa essere considerato 'a perdere', permanendo la 'campana' in area esterna (soggetta quindi agli agenti atmosferici e in particolare dilavata dalle acque piovane) al pari degli arredi urbani e del sedime..."
L'ipotesi avanzata dall'ente locale tendeva ad assimilare il lavaggio della superficie esterna dei contenitori stradali (es. campane del vetro o dell'plastica) al naturale dilavamento operato dagli agenti atmosferici sulle infrastrutture urbane, ipotizzando l'assenza di un obbligo di intercettazione e recupero per quantitativi modesti d'acqua.
Le valutazioni del MASE e il parere ISPRA: qualificazione del refluo
Il riscontro fornito dal MASE, elaborato anche sulla base dell'istruttoria e del parere tecnico espresso dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha smentito l'ipotesi della dispersione "a perdere" del refluo.
Il Ministero ha chiarito che l'attività di lavaggio dei contenitori – sia essa condotta internamente o limitata alle sole superfici esterne – costituisce un'operazione antropica e programmata di pulizia e manutenzione delle infrastrutture di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, l'acqua impiegata e scaricata non può essere equiparata né considerata equivalente alle acque meteoriche di dilavamento.
"La quantità ridotta e il mancato contatto diretto con il contenuto della campana non modificano automaticamente questo inquadramento... Non possono essere equiparate alla pioggia che scorre sulla superficie del contenitore, perché nascono da un'attività programmata di pulizia."
Dal punto di vista della classificazione giuridica:
Mancanza della nozione di "scarico": Allorché le acque di lavaggio vengono raccolte e aspirate tramite automezzi dedicati (es. veicoli "lavacassonetti"), esse non integrano la definizione di scarico continuo o discontinuo in corpo idrico o fognatura ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. 152/2006.
Qualificazione come Rifiuto Speciale Liquido: Le acque così captate e trattenute all'interno dei serbatoi dei veicoli assumono a tutti gli effetti la natura di rifiuto speciale liquido, disciplinato dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Codice EER e responsabilità del produttore del rifiuto
Nel delineare la corretta gestione documentale e operativa, il Ministero ha richiamato la Circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1414 del 10 luglio 2007.
L'assetto delle responsabilità e degli adempimenti si adegua alle seguenti direttive:
Soggetto Produttore del Rifiuto: Il produttore iniziale del rifiuto liquido è identificato nell'impresa che esegue l'operazione di lavaggio e manutenzione, e non nell'ente locale o nel gestore della raccolta rifiuti (salvo diverse pattuizioni o esecuzioni dirette).
Attribuzione del Codice EER: Il refluo derivante dall'attività di lavaggio dei cassonetti viene ordinariamente classificato con il codice EER 16 10 02 ("rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01" - non pericolosi). Resta ferma l'obbligatorietà della caratterizzazione analitica del refluo laddove vi sia il rischio di presenza di sostanze o residui pericolosi.
Gestione e Tracciabilità: Le acque raccolte devono essere avviate a idonei impianti autorizzati di smaltimento o recupero di rifiuti liquidi, con assolvimento degli obblighi di tracciabilità (compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto - FIR e iscrizione ai registri/RENTRI).
Impatti operativi sui capitolati e sulle procedure di cantiere
Le indicazioni ministeriali impongono un'attenta revisione delle procedure operative sia da parte degli HSE Manager e Responsabili Tecnici delle imprese del settore igiene ambientale, sia da parte delle stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati d'appalto.
1. Divieto di dispersione e sversamento sulla sede stradale
Durante le operazioni sul campo deve essere tassativamente evitato il dilavamento incontrollato e il Ristagno di acque sulla sede stradale o nei tombini delle acque meteoriche. È necessario garantire la perfetta tenuta dei sistemi di aspirazione e contenimento.
2. Controlli preventivi sui contenitori
Prima di procedere al lavaggio, l'operatore deve verificare che i contenitori siano integramente svuotati e idonei alle operazioni, evitando il contatto dell'acqua con residui organici o pericolosi rimasti all'interno, situazione che modificherebbe la pericolosità o il carico inquinante del refluo.
3. Adozione di tecnologie alternative e "a secco"
Il MASE evidenzia come le aziende possano ricorrere a sistemi alternativi, quali metodi di pulizia a secco o con prodotti ad evaporazione rapida e privi di rilascio di liquidi al suolo, purché tali metodologie risultino conformi ai requisiti prestazionali e d'igiene previsti dal contratto di servizio.
MASE - Quesito n. 92563 del 30 Aprile 2026, Risposta Interpello n. 169348 del 2 settembre 2026 - Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Chiarimenti in ordine alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
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