Veicoli fuori uso: modifiche al D.Lgs 209/2003
All’interno del “Pacchetto economia circolare” troviamo anche la direttiva 2018/849/UE relativa ai veicoli fuori uso e recepita con il Decreto Legislativo n.119/2020, in vigore dal 27/9/2020.
Il decreto apporta diverse novità al sistema previgente, istituito con il Decreto Legislativo n.209/2003.
Viene anzitutto imposto ai responsabili degli impianti di trattamento l’obbligo di comunicare tramite il MUD ulteriori dati relativi ai veicoli fuori uso rispetto a quelli già previsti: oltre ai dati relativi ai veicoli fuori uso trattati ed ai materiali avviati al recupero, devono infatti comunicare annualmente anche il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta, sistema del quale ne viene imposto l’obbligo d’installazione entro il 31/12/2020. Questo termine è prorogabile di ulteriori 12 mesi per coloro che sono impossibilitati ad effettuare tale adeguamento, a condizione che utilizzino sistemi alternativi di pesatura anche esterni al centro di raccolta.
La proroga può essere concessa dall’autorità competente.
Al titolare del centro di raccolta dei veicoli fuori uso è ora consentito effettuare la messa in sicurezza, che va eseguita entro 10 giorni lavorativi (termine non prima specificato) dal momento in cui il veicolo entra nel centro di raccolta, anche se il veicolo non è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico - PRA.
Questa possibilità si aggiunge alla disposizione che prevede che i titolari dei centri di raccolta, successivamente alla radiazione dal PRA, procedano al trattamento del veicolo fuori uso in base alla propria autorizzazione.
Il registro unico di entrata e di uscita dei veicoli (cosiddetto “registro della Questura”), in cui venivano annotati gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, viene sostituito dal registro unico telematico. Le modalità di tenuta del registro saranno individuate con apposito Decreto Ministeriale, che dovrà essere adottato entro il 26/3/2021. Fino alla definizione di questo nuovo registro continueranno ad applicarsi le disposizioni precedenti che prevedono l’utilizzo del registro della Questura.
Gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso sono autorizzati come gli impianti di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo n.152/2006 e, pertanto, la validità dell’autorizzazione è di 10 anni con la possibilità per le imprese registrate EMAS di rinnovo tramite autocertificazione.
Viene concessa la possibilità di effettuare il deposito temporaneo di veicoli, per un limite massimo di 30 giorni, anche in aree scoperte e pavimentate a condizione che i veicoli non presentino fuoriuscite di liquidi e gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
Viene specificato che il commercio delle parti di ricambio riguarda quelle derivanti dalle operazioni di condizionamento (termine che comprende operazioni di pulizia, controllo, riparazione di parti di componenti dei veicoli fuori uso) effettuate nei centri di raccolta autorizzati. Restano comunque sempre escluse le parti che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo elencate nell’allegato III, per le quali viene precisato che la cessione ad autoriparatori può essere effettuata solo per il loro riutilizzo.
Il gestore del centro di raccolta deve indicare, sul documento di vendita, la tracciabilità del ricambio matricolato commercializzato. Se ne deduce quindi l’introduzione dell’obbligo di immatricolare i ricambi.
Si assiste infine ad un inasprimento delle sanzioni per l’omessa/incompleta/errata comunicazione MUD specifica per i veicoli fuori uso.
Infatti, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sospensione dell’autorizzazione da due a sei mesi.
In caso di comunicazione incompleta/ inesatta, la stessa può essere rettificata al massimo entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.
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