Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani
Con il D.Lgs.116/2020 sono state apportate al D.Lgs.152/06 rilevanti modifiche in merito alla classificazione dei rifiuti.
L’attribuzione dei codici CER è rimasta a carico del produttore di rifiuti il quale è anche responsabile della loro corretta gestione.
Per l’individuazione del corretto codice CER occorre sempre applicare la procedura riportata nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/06, che non è stato modificato: pertanto si basa sempre sull’origine del rifiuto, mentre solo per alcune tipologie (es: imballaggi), l’attribuzione del codice CER si basa sulle caratteristiche del rifiuto, indipendentemente dalla sua origine.
Al fine di supportare e semplificare il processo di classificazione, viene comunque disposto che entro il 31/12/2020 SNPA pubblichi specifiche linee guida. A tale riguardo, ricordiamo che SNPA ha già pubblicato proprie linee guida per la classificazione dei rifiuti, che però non sono mai state ufficializzate e fatte proprie dal Ministero dell’Ambiente.
Ad ogni modo, la principale novità introdotta dal D.lgs 116/2020 in merito alla classificazione dei rifiuti riguarda la definizione “rifiuti urbani”, che sarà applicabile a partire dal 1/1/2021 e che diventa ora centrale. In particolare, viene superato il modello dell’assimilazione sulla base dei regolamenti comunali, in quanto oltre ai rifiuti urbani domestici indifferenziati o da raccolta differenziata, rientrano ora in tale classificazione i rifiuti indicati nell’allegati L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (in allegato). A nostro parere, in merito alle attività riportate nell’allegato L-quinquies sono necessari chiarimenti, in quanto sono presenti diversi aspetti non chiari ed incongruenze, comprese possibili interpretazioni estensive a fronte della possibilità di poter considerare come incluse anche attività non espressamente elencate nell’allegato L-quinquies ma che siano a queste simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
In base a questa nuova definizione, diventano “speciali” tutti i rifiuti non classificabili come “urbani”.
Per l’identificazione di questi rifiuti, occorre comunque sottolineare che le modalità di classificazione ed assegnazione del codice CER non sono state modificate. Occorre pertanto sempre applicare le modalità definite nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e solo al termine di questo procedimento, se ai rifiuti in esame viene assegnato uno dei codici CER riportati nell’allegato L-quater e sono prodotti nell’ambito di attività elencate nell’allegato L-quinques, questi rifiuti rientreranno nella classificazione di rifiuti “urbani”.
Sono comunque esclusi dalla definizione di “urbani” i rifiuti:
- Della produzione (si tratta di un’incongruenza, in quanto nell’allegato L-quinques sono comprese anche tipologie di attività riconducibili a quelle produttive);
- Dell’agricoltura;
- Della silvicoltura;
- Della pesca;
- Delle fosse settiche e delle reti fognarie;
- Degli impianti di trattamento delle acque, compresi i fanghi di depurazione;
- Costituiti da veicoli fuori uso;
- Da costruzione e demolizione.
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
In questo caso non si applica la componente della tariffa rifiuti rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico.
Allegati
- Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
Frazione | Descrizione | Codice CER |
Rifiuti organici | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
Carta e cartone | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
Plastica | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
Metallo | Imballaggi metallici | 150104 |
Metalli | 200140 | |
Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
Multimateriale | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
Vetro | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
Tessile | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
Toner | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
Ingombranti | Rifiuti ingombranti | 200307 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
Detergenti | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
Altri rifiuti | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
Rifiuti urbani indifferenziati | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
- Allegato L-quinquies – Elenco di attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, coma 1, lettera b-ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenize, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercati beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20.Attività artigianali di produzione di beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. mense, birrerie, Hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
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