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Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani

Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Economia circolare

01/12/2020

Un approfondimento sulla principale novità introdotta dal D.lgs 116/2020 in merito alla classificazione dei rifiuti che riguarda la definizione “rifiuti urbani” e che sarà applicabile a partire dal 1/1/2021.

Con il D.Lgs.116/2020 sono state apportate al D.Lgs.152/06 rilevanti modifiche in merito alla classificazione dei rifiuti.

 

L’attribuzione dei codici CER è rimasta a carico del produttore di rifiuti il quale è anche responsabile della loro corretta gestione.

 

Per l’individuazione del corretto codice CER occorre sempre applicare la procedura riportata nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/06, che non è stato modificato: pertanto si basa sempre sull’origine del rifiuto, mentre solo per alcune tipologie (es: imballaggi), l’attribuzione del codice CER si basa sulle caratteristiche del rifiuto, indipendentemente dalla sua origine.

 

Al fine di supportare e semplificare il processo di classificazione, viene comunque disposto che entro il 31/12/2020 SNPA pubblichi specifiche linee guida. A tale riguardo, ricordiamo che SNPA ha già pubblicato proprie linee guida per la classificazione dei rifiuti, che però non sono mai state ufficializzate e fatte proprie dal Ministero dell’Ambiente.

 

Ad ogni modo, la principale novità introdotta dal D.lgs 116/2020 in merito alla classificazione dei rifiuti riguarda la definizione “rifiuti urbani”, che sarà applicabile a partire dal 1/1/2021 e che diventa ora centrale. In particolare, viene superato il modello dell’assimilazione sulla base dei regolamenti comunali, in quanto oltre ai rifiuti urbani domestici indifferenziati o da raccolta differenziata, rientrano ora in tale classificazione i rifiuti indicati nell’allegati L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (in allegato). A nostro parere, in merito alle attività riportate nell’allegato L-quinquies sono necessari chiarimenti, in quanto sono presenti diversi aspetti non chiari ed incongruenze, comprese possibili interpretazioni estensive a fronte della possibilità di poter considerare come incluse anche attività non espressamente elencate nell’allegato L-quinquies ma che siano a queste simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.

 

In base a questa nuova definizione, diventano “speciali” tutti i rifiuti non classificabili come “urbani”.

 

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Per l’identificazione di questi rifiuti, occorre comunque sottolineare che le modalità di classificazione ed assegnazione del codice CER non sono state modificate. Occorre pertanto sempre applicare le modalità definite nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e solo al termine di questo procedimento, se ai rifiuti in esame viene assegnato uno dei codici CER riportati nell’allegato L-quater e sono prodotti nell’ambito di attività elencate nell’allegato L-quinques, questi rifiuti rientreranno nella classificazione di rifiuti “urbani”.

 

Sono comunque esclusi dalla definizione di “urbani” i rifiuti:

  • Della produzione (si tratta di un’incongruenza, in quanto nell’allegato L-quinques sono comprese anche tipologie di attività riconducibili a quelle produttive);
  • Dell’agricoltura;
  • Della silvicoltura;
  • Della pesca;
  • Delle fosse settiche e delle reti fognarie;
  • Degli impianti di trattamento delle acque, compresi i fanghi di depurazione;
  • Costituiti da veicoli fuori uso;
  • Da costruzione e demolizione.

 

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

In questo caso non si applica la componente della tariffa rifiuti rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico.

 

 

Allegati

 

  • Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

 

Frazione

Descrizione

Codice CER

Rifiuti organici

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti dei mercati

200302

Carta e cartone

Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

Plastica

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

LEGNO

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

Metallo

Imballaggi metallici

150104

Metalli

200140

Imballaggi compositi

Imballaggi materiali compositi

150105

Multimateriale

Imballaggi in materiali misti

150106

Vetro

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

Tessile

Imballaggi in materia tessile

150109

Abbigliamento

200110

Prodotti tessili

200111

Toner

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

080318

Ingombranti

Rifiuti ingombranti

200307

Vernici, inchiostri, adesivi e resine

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

200128

Detergenti

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*

200130

Altri rifiuti

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

Rifiuti urbani indifferenziati

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

 

 

  • Allegato L-quinquies – Elenco di attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, coma 1, lettera b-ter), punto 2)

 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenize, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercati beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20.Attività artigianali di produzione di beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. mense, birrerie, Hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi  e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

 

Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

 

 

Interpreta®

 

 

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

 



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