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Economia circolare: il D.Lgs 116/2020 sulla gestione dei rifiuti

Economia circolare: il D.Lgs 116/2020 sulla gestione dei rifiuti

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

26/11/2020

Il registro nazionale dei produttori, la responsabilità estesa dei produttori di beni e prodotti e un’analisi degli obblighi a carico dei produttori di rifiuti.

Responsabilità estesa dei produttori di beni e prodotti

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, è stata ampliata la platea dei soggetti sottoposti al “regime di responsabilità estesa dei produttori di prodotti”. Lo sviluppo della responsabilità estesa dei produttori di beni rappresenta uno strumento cardine per realizzare la transizione delle imprese verso l'economia circolare, obiettivo primario che si sono poste le direttive comunitarie, recepite mediante diversi Decreti Legislativi tra cui il n.116/2020, tanto da essere denominate come “Pacchetto economia circolare”.

 

I regimi di responsabilità estesa dovranno essere definiti con appositi decreti ministeriali, anche su proposta dei soggetti interessati. In particolare, questi regolamenti definiranno anche tutte le procedure per la gestione dell’intera filiera dei prodotti dismessi.

 

Sarà soggetto a tale regime qualunque persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo, presso il Ministero dell’Ambiente verrà istituito il “Registro nazionale dei produttori”: per il mantenimento di tali regimi e del Registro verrà previsto il versamento di un contributo ambientale e precisati i relativi criteri di calcolo.


Sono comunque esclusi dall’applicazione del contributo i soggetti che rientrano nelle filiere di gestione dei veicoli fuori uso, di pile e accumulatori, nonché dei Raee, in quanto sono comunque fatte salve le responsabilità per la gestione dei rifiuti e le norme esistenti per specifici flussi di rifiuti e prodotti specifici. Pertanto, le norme speciali su RAEE e pile/accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso restano in vigore, ma si devono coordinare con queste nuove disposizioni.
Tra i vari requisiti a cui devono rispondere i regimi di responsabilità estesa, segnaliamo il fatto che devono garantire una copertura geografica corrispondente a quella di distribuzione dei prodotti.

 

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Il produttore di rifiuti

In seguito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n.116/2020 al cosiddetto Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006), riportiamo un’analisi degli obblighi a carico dei produttori di rifiuti.

 

Con il termine “produttore di rifiuti” si indica il soggetto, ai sensi dell’art.183 co.1 lettera f), la cui attività consiste nella produzione di rifiuti e al quale si riferisce giuridicamente detta produzione (produttore iniziale) oppure chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

 

Sul produttore dei rifiuti grava la responsabilità del corretto recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti e tale responsabilità non viene meno neanche nell’ipotesi in cui i rifiuti siano consegnati a intermediari, commercianti, trasportatori o impianti di trattamento.

 

L’esclusione dalla responsabilità si ha solo in caso di:

  • conferimento al servizio pubblico, oppure
  • ricezione, entro 3 mesi dal conferimento, della 4a copia del formulario

 

Fino all’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti, se i rifiuti vengono consegnati ad impianti che effettuano operazioni di raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (operazioni D13, D14, D15), l’esclusione della responsabilità del produttore/ detentore si ha con la ricezione di un’attestazione di avvenuto smaltimento.

 

Quest’obbligo, già previsto in precedenza, non era mai diventato operativo per l’assenza del DM che doveva definire i contenuti e le modalità di questo certificato. La disposizione, che ora è immediatamente vigente essendo abrogato il rimando a tale DM, risulta comunque essere di complessa applicazione, in quanto:

  • lo smaltimento finale dei rifiuti, ricordiamo che le operazioni D13, D14 e D15 identificano operazioni di trattamento intermedie, può avvenire dopo molto tempo e gli impianti di smaltimento finali potrebbero non essere in grado di risalire ai singoli produttori iniziali;
  • a causa delle caratteristiche dei contenuti di tale attestazione, gli impianti di smaltimento finali hanno elevate difficoltà nella sua elaborazione e rilascio.

 

Deposito temporaneo prima della raccolta

Con riferimento al deposito temporaneo che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs 116/200 cambia denominazione in “deposito temporaneo prima della raccolta”, viene riconfermato che lo stesso non necessita di autorizzazione/ comunicazione.

Restano inoltre invariati i limiti quantitativi e temporali che definiscono tale deposito:

  1. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
    • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
    • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi

 

  1. in ogni caso, anche se il quantitativo di rifiuti non supera il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Ai sensi del D.Lgs. 121/2020, che ha modificato il D.Lgs.36/2003 inerente la gestione delle discariche, se il limite temporale di un anno viene superato il deposito temporaneo si configura come una discarica, che pertanto risulterà non essere autorizzata.

 

Segnaliamo che la possibilità di incrementare i limiti quantitativi (fino a 60 mc di cui 20 mc di rifiuti pericolosi) e temporali (fino a 18 mesi) a fronte dell’emergenza Covid-19 non è più vigente dal 31/7/2020.

 

Il deposito temporaneo prima della raccolta deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

  • nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
  • esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (disposizione non ancora attuabile);
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita di materiali edili. Ad oggi tale disposizione non è attuabile, in quanto dovranno uscire specifici decreti in cui verranno definite le modalità attuative e criteri di dettaglio. Ricordiamo che con il termine “punto vendita” si intende qualsiasi unità economica dedicata alla vendita al pubblico di prodotti. Nel caso di vendite ai consumatori finali si parla di punto vendita al dettaglio, nel caso di vendita ad altri produttori o distributori, si ha un punto vendita all’ingrosso e pertanto si può considerare punto vendita un qualsiasi negozio che venda al pubblico.

 

 

Interpreta®

 

 

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


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