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Sul direttore dei lavori e la tematica degli infortuni lavorativi

Sul direttore dei lavori e la tematica degli infortuni lavorativi
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

19/02/2024

Il direttore dei lavori non è estraneo alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.

È veramente singolare questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto si riferisce a un infortunio accaduto a un committente di alcuni lavori di rimozione della copertura in eternit di un capannone ad uso commerciale di sua proprietà il quale, recatosi in cantiere nella sua qualità di direttore dei lavori per verificare lo stato dei luoghi è salito sulla copertura stessa e si era infortunato per essere caduto al suolo a seguito del cedimento di un lucernaio, subendo così delle lesioni consistite in fratture varie che lo avevano reso incapace di attendere alle normali occupazioni per oltre 40 giorni.

 

Condannati per l’accaduto il titolare e il preposto dell’impresa esecutrice per non avere adottate le necessarie misure di protezione, gli stessi hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando che non era stata configurata anche la responsabilità del direttore dei lavori a titolo di cooperazione colposa, cosa che avrebbe certamente inciso sia sul riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti che sulla dosimetria della pena e sulla misura della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

 

La Corte suprema ha colto l’occasione in questa circostanza per ribadire la posizione dei direttore dei lavori rispetto agli obblighi di prevenzione antinfortunistica e ha affermato in merito che, se pure tale figura professionale svolge normalmente attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione dei progetto nell’interesse del committente, la stessa non è comunque estranea alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori stessi devono essere eseguiti. Il direttore dei lavori inoltre, ha aggiunto la suprema Corte, risponde dell’infortunio subito dal lavoratore allorché sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione dei cantiere e allorquando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro.


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Nel caso in esame, ha messo in evidenza la Corte di Cassazione che ha ritenuti infondati i motivi dei ricorsi, al direttore dei lavori, come accertato nella sentenza impugnata, era stata attribuita una posizione di garanzia ed è stato ritenuto che lo stesso avesse certamente assunto un ruolo di co-debitore nell’obbligo di predisposizione dei mezzi di prevenzione, ma avendo lui stesso subito delle lesioni colpose non si è potuto comunque ipotizzare la sua imputabilità posto che l’art. 590 del codice penale prevede che l’autore della condotta cagioni una lesione personale ad “altri”.

 

Del resto, ha così concluso la Corte di Cassazione, la sentenza impugnata ha correttamente valutato la sua evidente imprudenza, tanto più che era consapevole dei rischi esistenti sul tetto ove stava camminando, e per tale ragione ha operato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, che ha riconosciuto, e le contestate aggravanti; allo stesso modo è stato tenuto conto della sua condotta anche nella determinazione della pena.

 

Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale che aveva condannato il titolare di un’impresa, alla quale erano stati affidati dei lavori di rimozione della copertura in eternit di un fabbricato ad uso commerciale, e il coordinatore per le attività di rimozione amianto della stessa impresa nonché preposto ai lavori in corso di svolgimento presso il cantiere, entrambi per il reato previsto e punito dagli artt. 2087 c.c. (norma richiamata quanto alla posizione del solo titolare), 113, 40, secondo comma, e 590, commi dal primo al terzo, in relazione all’art. 583, primo comma, cod. pen., perché, nelle loro rispettive qualità, avevano cagionato per colpa al committente dei lavori una malattia nei corpo, consistita in frattura vertebrale e frattura calcagno ex in politraumatismo, con incapacità di attendere alle normali occupazioni per oltre 40 giorni.

 

Era accaduto che l’amministratore della società committente, che aveva assunto anche il ruolo di direttore dei lavori, si era recato presso il cantiere per verificare lo stato dei lavori e, dopo essere salito, tramite un cestello, sul tetto del fabbricato, ove erano presenti due operai intenti a lavorare, calpestava uno dei lucernai che si sfondava sotto il suo peso facendolo precipitare da una altezza di circa sette metri.

 

Ad avviso della Corte di Appello, la sentenza di primo grado andava confermata in ragione dei riscontri probatori emersi dall’esame della documentazione presentata e agli atti. Alla luce di tali dati, il primo giudice aveva stabilito correttamente che: le norme di settore sulla sicurezza sui luoghi di lavoro sono poste a tutela, in generale, di qualunque soggetto vi venga a contatto, compreso il committente-direttore dei lavori, che il Direttore dei lavori era salito solo in quanto a ciò invitato dall’appaltatore ed in quanto ragionevolmente convinto che le opere di messa in sicurezza fossero state effettivamente installate, che la vernice rossa, utilizzata per incapsulare l’amianto, era stata spruzzata indistintamente, lucernari inclusi, traendo in inganno il direttore dei lavori sulla circostanza che i medesimi fossero stari messi in sicurezza e che le opere per la messa in sicurezza non erano state completate e ciò, ai sensi dell’art. 41, primo comma, cod.pen., doveva considerarsi la causa principale se non esclusiva della caduta del direttore dei lavori. Era emersa poi una posizione di garanzia in capo alla datrice di lavoro, in quanto la delega rilasciata ai marito preposto e coimputato era del tutto vaga e generica.

 

Quanto alla pena, correttamente il primo giudice, tenendo anche conto di un minimo concorso di colpa del direttore dei lavori, che era salito sul tetto senza imbragatura in vita, ha ritenuto equivalenti e attenuanti generiche alle aggravanti ed ha condannato il preposto alla pena di 45 giorni di reclusione e la titolare dell’impresa alla pena di 30 giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli imputati sono stati condannati anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale pari a 15.000 euro.

 

Avverso alla sentenza della Corte di Appello entrambi gli imputati hanno ricorso per cassazione. Gli stessi hanno evidenziato che il committente direttore dei lavori era un soggetto di comprovata esperienza nel campo dei lavori edili; lo stesso aveva sottoscritto il Piano di Sicurezza e Coordinamento che contemplava il rischio di caduta dall’alto e che imponeva espressamente l’uso di cinture di sicurezza, ovvero l’uso di un dispositivo di protezione individuale. Peraltro, nessuna contestazione specifica era stata mossa a loro in ordine alla violazione degli artt. 111 e 148 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e che la loro responsabilità andava esclusa per la peculiare posizione assunta, all’interno della proiezione applicativa dell’art. 2087 cod.civ. dal direttore dei lavori che aveva l’obbligo di controllo del rispetto dell’osservanza delle misure di sicurezza originariamente apprestate dal datore di lavoro. Comunque secondo i ricorrenti si sarebbe dovuta configurare la responsabilità anche del direttore dei lavori a titolo di cooperazione colposa con il preposto e con l’appaltatrice e la mancata considerazione di tale aspetto avrebbe dovuto incidere sul riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, nonché sulla dosimetria della pena e sulla misura della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati da entrambi gli imputati. I ricorrenti in sostanza, ha ricordato la suprema Corte. hanno criticato l’impianto accusatorio sotto il profilo della completa assimilazione della parte civile ad un qualunque terzo individuo che si trovi all’interno di un ambiente di lavoro soggetto agli obblighi di sicurezza previsti dalla disciplina di settore ed in primo luogo dalle regole cautelari contenute all’art. 146 del D. Lgs. n. 81 del 2008, oggetto di contestazione. I giudici invece hanno disatteso questo punto della difesa facendo applicazione del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi estranei che si trovino nell’ambiente di lavoro, ancorché questi tengano condotte imprudenti, sicché anche in tali casi è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sui lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che le condotte imprudenti non siano esorbitanti rispetto al tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.

 

E’ evidente, secondo la sentenza impugnata, che le norme violate appaiono dettate specificamente per scongiurare il pericolo di caduta dall’alto e, quindi, proprio per prevenire il tipo di incidente verificatosi; le protezioni avverso il rischio di caduta dall’alto dovevano essere poste a tutela non solo dei lavoratori ma anche del terzi che in qualunque modo (anche imprudentemente) avessero avuto accesso ai cantiere; la condotta del direttore dei lavori non era stata certo esorbitante e l’infortunio si era verificato solo perché il lucernaio non era stato protetto; la previsione normativa, dunque, aveva esplicato i propri effetti anche se l’infortunato non rivestiva la qualifica di “dipendente’’. Sotto il profilo della prevedibilità della condotta del direttore dei lavori la sentenza ha evidenziato che lo stesso si era recato in cantiere addirittura sollecitato a farlo dallo stesso preposto.

 

Il punto su cui occorre soffermarsi in realtà, ha sottolineato la suprema Corte, in quanto effettivamente non perfettamente colto dalla Corte d’appello e su cui hanno insistito i ricorrenti, è quello di stabilire se il direttore dei lavori oggetto delle attività di prevenzione degli infortuni potesse definirsi un soggetto “terzo” o avesse invece assunto una propria posizione di garanzia ed un ruolo anche attivo all’interno del cantiere. A proposito della posizione dei direttore dei lavori rispetto agii obblighi di prevenzione antinfortunistica tale figura professionale, ha precisato la Sezione IV, anche se svolge normalmente attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione dei progetto nell’interesse di questi, non è estranea alla tematica degli infortuni sul lavoro, poiché il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tener conto della esistenza di specificità proprie dei contesto in cui i lavori devono essere eseguiti. Inoltre, egli risponde dell’infortunio subito dal lavoratore, allorché sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Egli è inoltre responsabile dell’infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro. Al direttore dei lavori in fase esecutiva dell’opera compete l’onere di verifica della esatta esecuzione al progetto nell’interesse della parte committente che si estende, quale declinazione dei suoi doveri di alta vigilanza, a compiti di sorveglianza tecnica e di vigilanza.

 

Nel caso all’esame, come richiamato dai giudici del merito, è risultato essere stato acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008 sottoscritto dal coordinatore della sicurezza che contemplava appunto il rischio di caduta dall’alto. Nello stesso era stato indicato, fra le prescrizioni operative, che, prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti, lucernari, copertura e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali d’impiego e che, nel caso in cui fosse dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

 

Può quindi affermarsi, ha così proseguito la suprema Corte, che, come accertato dalla sentenza impugnata, anche nel concreto vi fu l’attribuzione della posizione di garanzia in capo al committente e direttore dei lavori che aveva dunque certamente assunto il ruolo di co-debitore nell’obbligo di predisposizione dei mezzi di prevenzione. Sostanzialmente nel caso in esame si è verificato una ipotesi, pure sovente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, delle posizioni di garanzia plurime, tutte finalizzate a prevenire la verificazione di infortuni nello stesso ambiente di lavoro, ma che agiscono su diversi livelli di competenza o temporali. In tali circostanze è stato affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.

 

Pertanto, ha così concluso la Corte di Cassazione, l’astratta attribuzione al garante della sicurezza anche in capo alla odierna veste civile non ha inciso in alcun modo su quella degli odierni imputati, come non ha inciso il fatto in sé che la figura dei direttore dei lavori sia coincisa con quella della vittima del reato. Ciò sia quanto alla ricostruzione del nesso causale che sotto il profilo della prevedibilità dell’evento. Infatti, la qualità di direttore ai lavori non altera (ma connota) quella di soggetto che si muove all’interno dell’ambiente di lavoro e che, in tale veste, non può non essere creditore dell’obbligo di sicurezza e prevenzione. Né può ipotizzarsi l’imputabilità per le lesioni colpose in capo alla stessa parte civile, posto che l’art. 590 cod.pen. prevede che l’autore della condotta cagioni ad “altri” una lesione personale.

 

La sentenza impugnata, del resto, ha correttamente valutato l’evidente imprudenza del direttore dei lavori, tanto più che lo stesso era consapevole dei rischi esistenti sul tetto ove stava camminando, e per tale ragione ha operato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, che ha riconosciuto, e le contestate aggravanti. Allo stesso modo, la determinazione della pena, nei limiti contenuti scora riferiti, ha evidenziato l’utilizzo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., proprio in ragione della condotta tenuta dalla parte offesa e pur in presenza di un elevato grado della colpa, risultando omesse sia in fase di individuazione dei rischi derivanti dalla presenza dei lucernai che in quella esecutiva.

 

In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4927 del 5 febbraio 2024 (u.p. 19 dicembre 2023) - Pres. Di Salvo - Est. Calafiore - P.M. Orsi - Ric. omissis. - Il direttore dei lavori non è estraneo alla tematica degli infortuni sul lavoro poiché il progetto e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tenere conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.

 


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