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Sicurezza in cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

03/10/2006

Dal Ministero del Lavoro indicazioni per l’applicazione delle disposizioni del decreto Bersani in materia di contrasto al lavoro sommerso e promozione della sicurezza sul lavoro.

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Con la circolare n.29/2006, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro sommerso introdotte nel decreto Bersani (Art. 36bis del
D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006).
In particolare il decreto:
- prevede la possibilità di “adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale […]”;
- introduce l'obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- prevede che nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione “[…] il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa";
- introduce una maxisanzione nel caso di accertamento di lavoro nero.

Riguardo al primo punto (Provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere), la circolare precisa che “l'ambito di applicazione della disposizione sembra coincidere con le imprese che svolgono le attività descritte dall'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere.”
Si tratta in particolare di imprese che svolgono:
1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Ilricorso a manodopera irregolare determina una situazione di pericolosità anche in quanto tali lavoratori, oltre a non essere regolari sotto il profilo strettamente lavoristico, non hanno verosimilmente ricevuto alcuna "formazione ed informazione" sui pericoli che caratterizzano l'attività svolta nel settore edile.
Riguardo alle condizioni per l'adozione del provvedimento, il personale "non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" è quello non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale.
Restano esclusi ad esempio “gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D.Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno, invece, contribuire alla determinazione della percentuale di personale irregolare.”

Riguardo all’obbligo di tessera di riconoscimento o registro, previsto dal comma 3 dell'art. 36 bis,  il campo di applicazione della previsione va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996.

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato; oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.
La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".
La circolare precisa che il limite numerico va riferito “al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso "si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi". Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione).”

L'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, l'impresa interessata è, quindi,  tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. 
“Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere.”

Riguardo alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro prevista dal comma 6 dell'art. 36 bis (“il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa"), la circolare precisa che “le imprese tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con riferimento al comma 1 dell'art. 36 bis che, come già detto, fa riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente l'inquadramento – ovvero l'inquadrabilità – previdenziale delle imprese in questione ai fini della applicazione della norma.”

Sulle modalità di comunicazione, la documentazione "avente data certa” è rappresentata oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax, posta elettronica certificata).
La circolare precisa che “in caso di instaurazione di rapporti di lavoro in un giorno immediatamente successivo a una giornata festiva, l'adempimento in questione potrà essere effettuato anche nella stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione normativa e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta elettronica certificata).”

Il testo completo della circolare è consultabile in Banca Dati.
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