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Sicurezza degli ascensori (2/3): riferimenti normativi
Secondo le loro caratteristiche, gli impianti sono classificati come segue:
Una suddivisione degli ascensori in servizio privato prevede cinque categorie di impianti:
Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;
Categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone che possono essere usati anche per il trasporto di sole persone;
Categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;
Categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata compresa tra un minimo di 25 kg ed un massimo di 250 kg; si considerano non accessibili alle persone quei montacarichi che hanno aperture di carico con il bordo inferiore ad altezza non minore di 0,80 m dal piano di calpestio e cabina di altezza utile maggiore di 1,20 m, o con ripiani fissi, estesi a tutta la superficie della cabina, che la dividono in scomparti non maggiori di 1,20 m;
Categoria E: ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
L’installazione e l’esercizio di ascensori e montacarichi, sono soggetti ad alcuni obblighi di legge ed all’ottenimento di particolari autorizzazioni al riguardo; tali impianti sono, come detto, divisi in classi con riferimento alla loro particolare destinazione ed alle loro particolari caratteristiche costruttive.
Buona parte della normativa che a tali impianti si riferisce, dedica largo spazio all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
Il rilascio delle previste autorizzazioni d’esercizio viene effettuato solo dietro parere tecnico favorevole rilasciato dagli enti competenti che vengono identificati anche in base alla particolare e specifica destinazione d’uso degli stessi.
Descriveremo nel dettaglio le modalità di messa in esercizio degli impianti sotto il profilo normativo ed amministrativo.
Prima di entrare nel dettaglio della trattazione, appare utile fare alcune precisazioni al fine di delimitare in modo più esatto il campo di riferimento in cui ci muoviamo.
La suddivisione fondamentale degli impianti in questione, riguarda la loro destinazione d’uso.
Un ascensore è considerato in servizio privato se installato in edificio destinato a civile abitazione o a ufficio, anche con accesso al pubblico, oppure in stabilimenti industriali.
Sono invece considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed, in particolare, quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tranvie e funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie tranvie.
Gli ascensori installati a bordo di navi o miniere sono, invece, soggetti a particolari normative e specifici controlli, dato l’ambiente in cui operano.
Per finire, si hanno gli ascensori che costituiscono parte integrante di un sistema più o meno complesso destinato al sollevamento ed al trasporto di merci in scatole e/o sciolte.
Ovviamente l’installazione e l’esercizio di tali impianti sono, come detto, soggetti a diversi obblighi di legge ed all’ottenimento di particolari autorizzazioni. In funzione delle caratteristiche costruttive, buona parte della normativa di riferimento dedica largo spazio all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
Il rilascio delle opportune autorizzazioni viene effettuato solo dietro parere tecnico favorevole rilasciato dagli enti competenti (tra cui VV.F.), identificando gli impianti in base alla particolare e specifica destinazione ed installazione dell’ascensore.
Tralasciamo ora gli impianti in servizio pubblico ed, in particolare, quelli per miniere e navi regolamentati da norme speciali e quelli in sistemi di sollevamento e trasporto di cose, che seguono le norme specifiche dettate dal D.P.R. 27.04.1955 n. 547, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Riassumiamo di seguito i riferimenti normativi che devono essere osservati nel campo degli ascensori privati.
Le norme che devono essere osservate nel campo degli ascensori privati sono:
-Legge 24.10.1942 n. 1415 (G.U. 297 del 16.12.1942) Impianto di esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 24.12.1951 n. 1767 (G.U. 66 del 17.03.1952) Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24.10.1942 n. 1415 concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 (G.U. 268 del 16.11.1963) Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 24.07.1977 n. 616 (G.U. suppl. ord. 234 del 29.08.1977) Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382.
-D.M. 28.05.1979 (G.U. 262 del 24.09.1979) Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera.
-Lettera Circolare Ministero dell’interno 1093/4135 del 17.01.1981 Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato - art. 9 del D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 Chiarimenti.
-D.M. 16.02.1982 (G.U. 98 del 09.04.1982) Elenco delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi e al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
-D.P.R. 21.07.1982 n. 673 (G.U. 263 del 23.09.1982) Attuazione della direttiva CEE n. 73/361 relativa all’attestazione e al contrassegno di funi metalliche e ganci.
-D.M. 22.07.1986 (G.U. 1 del 02.01.1987) Tariffe dovute per le prestazioni dell’Ispesl e per le verifiche periodiche effettuate dalle USL.
-Pareri del CNR.
-Progetto U 32.11.177.0 (UNI EN 81/1) Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi - Ascensori elettrici - Progetto che costituisce la traduzione in lingua italiana della norma europea EU 81/1.
Articolo a cura dell'Accademico ing.BT(L) Pierpaolo Pergolis
Comandante Generale del Corpo Nazionale Guardiafuochi
Direttore tecnico del periodico "V.d.F. Prevenzione Incendi"
Presidente nazionale dell'A.T.Is.A.
Una suddivisione degli ascensori in servizio privato prevede cinque categorie di impianti:
Categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;
Categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone che possono essere usati anche per il trasporto di sole persone;
Categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;
Categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata compresa tra un minimo di 25 kg ed un massimo di 250 kg; si considerano non accessibili alle persone quei montacarichi che hanno aperture di carico con il bordo inferiore ad altezza non minore di 0,80 m dal piano di calpestio e cabina di altezza utile maggiore di 1,20 m, o con ripiani fissi, estesi a tutta la superficie della cabina, che la dividono in scomparti non maggiori di 1,20 m;
Categoria E: ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
L’installazione e l’esercizio di ascensori e montacarichi, sono soggetti ad alcuni obblighi di legge ed all’ottenimento di particolari autorizzazioni al riguardo; tali impianti sono, come detto, divisi in classi con riferimento alla loro particolare destinazione ed alle loro particolari caratteristiche costruttive.
Buona parte della normativa che a tali impianti si riferisce, dedica largo spazio all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
Il rilascio delle previste autorizzazioni d’esercizio viene effettuato solo dietro parere tecnico favorevole rilasciato dagli enti competenti che vengono identificati anche in base alla particolare e specifica destinazione d’uso degli stessi.
Descriveremo nel dettaglio le modalità di messa in esercizio degli impianti sotto il profilo normativo ed amministrativo.
Prima di entrare nel dettaglio della trattazione, appare utile fare alcune precisazioni al fine di delimitare in modo più esatto il campo di riferimento in cui ci muoviamo.
La suddivisione fondamentale degli impianti in questione, riguarda la loro destinazione d’uso.
Un ascensore è considerato in servizio privato se installato in edificio destinato a civile abitazione o a ufficio, anche con accesso al pubblico, oppure in stabilimenti industriali.
Sono invece considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed, in particolare, quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tranvie e funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie tranvie.
Gli ascensori installati a bordo di navi o miniere sono, invece, soggetti a particolari normative e specifici controlli, dato l’ambiente in cui operano.
Per finire, si hanno gli ascensori che costituiscono parte integrante di un sistema più o meno complesso destinato al sollevamento ed al trasporto di merci in scatole e/o sciolte.
Ovviamente l’installazione e l’esercizio di tali impianti sono, come detto, soggetti a diversi obblighi di legge ed all’ottenimento di particolari autorizzazioni. In funzione delle caratteristiche costruttive, buona parte della normativa di riferimento dedica largo spazio all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
Il rilascio delle opportune autorizzazioni viene effettuato solo dietro parere tecnico favorevole rilasciato dagli enti competenti (tra cui VV.F.), identificando gli impianti in base alla particolare e specifica destinazione ed installazione dell’ascensore.
Tralasciamo ora gli impianti in servizio pubblico ed, in particolare, quelli per miniere e navi regolamentati da norme speciali e quelli in sistemi di sollevamento e trasporto di cose, che seguono le norme specifiche dettate dal D.P.R. 27.04.1955 n. 547, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Riassumiamo di seguito i riferimenti normativi che devono essere osservati nel campo degli ascensori privati.
Le norme che devono essere osservate nel campo degli ascensori privati sono:
-Legge 24.10.1942 n. 1415 (G.U. 297 del 16.12.1942) Impianto di esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 24.12.1951 n. 1767 (G.U. 66 del 17.03.1952) Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24.10.1942 n. 1415 concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 (G.U. 268 del 16.11.1963) Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato.
-D.P.R. 24.07.1977 n. 616 (G.U. suppl. ord. 234 del 29.08.1977) Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382.
-D.M. 28.05.1979 (G.U. 262 del 24.09.1979) Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera.
-Lettera Circolare Ministero dell’interno 1093/4135 del 17.01.1981 Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato - art. 9 del D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 Chiarimenti.
-D.M. 16.02.1982 (G.U. 98 del 09.04.1982) Elenco delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi e al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
-D.P.R. 21.07.1982 n. 673 (G.U. 263 del 23.09.1982) Attuazione della direttiva CEE n. 73/361 relativa all’attestazione e al contrassegno di funi metalliche e ganci.
-D.M. 22.07.1986 (G.U. 1 del 02.01.1987) Tariffe dovute per le prestazioni dell’Ispesl e per le verifiche periodiche effettuate dalle USL.
-Pareri del CNR.
-Progetto U 32.11.177.0 (UNI EN 81/1) Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi - Ascensori elettrici - Progetto che costituisce la traduzione in lingua italiana della norma europea EU 81/1.
Articolo a cura dell'Accademico ing.BT(L) Pierpaolo Pergolis
Comandante Generale del Corpo Nazionale Guardiafuochi
Direttore tecnico del periodico "V.d.F. Prevenzione Incendi"
Presidente nazionale dell'A.T.Is.A.
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Rispondi Autore: BUONAIUTO ANGELO - likes: 0 | 16/09/2010 (13:41:30) |
Io purtroppo abito in via moncrivello 1/25 , alle case popolari ee da anni continuo a dire che gli ascensori dove noi viviamo non sono piu a norma , dichiarato anche dai vigili del fuoco che e da ben tre volte che mi tirano fuori dall'acensore me e mia madre di 85 anni e tutte le volte ci siamo rivolti all'istituto case popolari per un intervento , ma mai nessuno si e fatto sentire continuano a mandare il tecnico il quale mette solo un po di olio e scappa via il giorno dopo siamo alle solite nulla e cambiato , vorremmo la legge vera per far si che possiamo obbligare l'amministrazione a prendere dei seri provvedimenti sulla sicurezza degli impianti . Ci rivolgiamo a voi se potete darci una mano in tal senso , non sappiamo come imporre a loro i nostri diritti di condomini , siamo 350 condomini con credo 40 ascensori di ben circa 40 anni . Vedete voi cosa si puo fare . grazie In fede Buonaiuto Angelo , voce dei condomini . |
Rispondi Autore: maria rosaria muselli - likes: 0 | 24/09/2022 (09:47:46) |
Buongiorno,nella palazzina condominiale dove abito al secondo di due piani, ho installato a mie spese un montacarichi che derve solo il mio appart. Esiste un puldante di allarme. Vortei sapere se è obbligatorio installare nella cabima in apparecchio collegato alla ditta manutentrice per la ricezione ione dell allarme e se l allarme esistente non è sufficiente. Grazie |