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Prodotti da costruzione: la sicurezza non deve essere un optional

Prodotti da costruzione: la sicurezza non deve essere un optional
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

20/12/2022

Il regolamento sui prodotti da costruzione che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione di prodotti da costruzione all’interno dell’UE, va incontro a un’approfondita revisione nonché a un adattamento alle attuali esigenze del mercato.

A livello europeo la sicurezza dei prodotti da costruzione è ad oggi disciplinata solo da disposizioni giuridiche molto aperte. La Direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), per esempio, copre solo la sicurezza dei consumatori, ma non il nutrito gruppo di coloro che lavorano alla costruzione. Uno dei suoi principali svantaggi consiste nel non aver sortito alcun effetto rispetto ai prodotti da costruzione. Non avendo dunque quasi nessuna disposizione a cui far riferimento per una progettazione sicura dei prodotti, i fabbricanti devono mobilitarsi di propria iniziativa e a proprie spese. Nella pratica il requisito di sicurezza stabilito dalla DSGP cade quindi spesso nel vuoto. Un esempio in tal senso lampante è dato dai lucernari, ai quali ogni anno nella sola Germania sono riconducibili diverse cadute mortali. Finora né la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti né i requisiti in materia di sicurezza di utilizzo fissati dall’attuale regolamento sui prodotti da costruzionehanno condotto a una sufficiente sicurezza. 

Sicurezza dei prodotti: un must 

Finora i requisiti stabiliti dal regolamento si riferivano esclusivamente all’opera di costruzione finita e solo per deduzione al prodotto da costruzione. All’interno dell’allegato I B/C/D dell’attuale bozza per la revisione del regolamento1 sono stati ora definiti dei requisiti in materia di funzionalità, sicurezza, sostenibilità ambientale, economia circolare dei prodotti e obblighi d’informazione dei responsabili della messa in circolazione. Con l’adozione di questo ampio catalogo di requisiti riguardanti esclusivamente le caratteristiche del prodotto da costruzione, la Commissione UE opera un netto cambiamento paradigmatico rispetto ai precedenti regolamenti. 

Si tratta di un passo per molti versi urgentemente necessario. Per quel che riguarda l’alto livello di protezione della salute e della sicurezza rivendicato dall’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), finora il regolamento 

UE sui prodotti da costruzione presenta un’eclatante lacuna giuridica, in quanto esclude requisiti di sicurezza per i prodotti stessi. Ciò appare estremamente incoerente, se si considera che anche le leggi nazionali degli Stati membri dell’UE rimandano in più punti all’alto valore della protezione della salute. A ciò si aggiunge il fatto che quello edilizio è un settore ad alta frequenza d’incidenti e l’esclusione della sicurezza dei prodotti non fa che acuire il problema. 

Il raffronto con altri settori di prodotti rivela p. es. che macchinari e impianti complessi devono soddisfare numerosi requisiti e che anche per i sistemi d’IA ad alta complessità si mira attualmente a definire dei requisiti di sicurezza appropriati. Non è dunque chiaro per quale ragione nell’ambito del regolamento sui prodotti da costruzione dovrebbe essere ammissibile non trattare la sicurezza dei prodotti stessi. Vi sono tra l’altro molti buoni motivi per ritenere che sia piuttosto semplice provvedere a che i prodotti da costruzione possiedano le necessarie caratteristiche di sicurezza. 

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La questione dei costi 

Se esaminata con attenzione, la questione degli elevati costi genericamente sollevata da alcune associazioni di fabbricantiappare incomprensibile: solo per i prodotti da costruzione per i quali si rendano effettivamente necessari dei requisiti integrativi in materia di sicurezza si hanno infatti dei costi supplementari (probabilmente piuttosto contenuti). L’importante è che il tema della sicurezza dei prodotti venga ripreso in una forma adeguata ai tempi. 

Partendo da un’ottica opposta, si può affermare che la mancanza di sicurezza dei prodotti può sfociare in costi non trascurabili. Data la crescente scarsità di risorse umane, gli utilizzatori – in ambito privato, artigianale o industriale – devono più che mai poter fare affidamento sul fatto che i prodotti possano essere utilizzati in tutta sicurezza. Poiché, oltre a essere causa di sofferenza, le malattie e le assenze dal lavoro incidono negativamente sui bilanci aziendali, anche le imprese utilizzatrici vedono con favore dei regolamenti in grado di creare una maggiore sicurezza. Lo stesso dicasi per gli enti assicurativi contro gli infortuni che, laddove i prodotti non siano sicuri, a volte sono costretti a sopportare enormi oneri risultanti da infortuni e malattie – oneri che potrebbero essere evitati con l’introduzione di standard di sicurezza dei prodotti. 

Atti delegati: di per sé inadeguati 

Dal punto di vista della prevenzione, il fatto che la bozza del regolamento UE sui prodotti da costruzione tenga conto della sicurezza dei prodotti rappresenta un grande passo avanti rispetto al regolamento finora vigente. Prima che i requisiti tecnici elencati nel regolamento abbiano validità, occorre però che la Commissione Europea emani degli atti delegati. Questi stabiliscono dei requisiti validi per singole famiglie e categorie di prodotti nonché i metodi di prova del caso e costituiscono il fondamento degli incarichi di normazione. Onde accrescerne il carattere vincolante, è urgentemente necessario che la bozza venga integrata (con riferimento all’allegato I) con un requisito generico sulla sicurezza dei prodotti immediatamente applicabile. In questo modo il settore della normazione verrebbe messo nelle condizioni di reagire rapidamente e senza che l’atto delegato venga sottoposto a un processo di votazione a parte. 

Inoltre, dal punto di vista della prevenzione gli atti delegati non rappresentano uno strumento giuridico adeguato per prendere decisioni di principio sulla considerazione della sicurezza dei prodotti. Laddove non venga emanato un atto delegato, mancano infatti anche i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti. In linea con quanto avviene con altri regolamenti, questo strumento andrebbe più che altro impiegato per integrare e correggere determinati requisiti. 

Michael Robert 

Fonte: KanBrief n. 3/22


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