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Patente a Punti Edile: avviso Comune
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È stato presentato recentemente al Ministero del lavoro un importante documento firmato il 28/7/2011 dalle principali associazioni datoriali e sindacali che operano nel settore edile, denominato avviso comune.
L'avviso comune è un documento che delinea una prima impostazione della questione relativa alla patente a punti secondo la visione dei firmatari del documento.
Ricordiamo che il testo unico sicurezza già prevede che tale modalità venga poi estesa ad altri settori e a nostro avviso potrà essere utilizzata in generale nell’ambito degli appalti.
L'avviso comune non rappresenta un testo cogente, ma in ogni caso è di assoluto rilievo perché indica un orientamento dei firmatari. È in pratica un accordo paritetico di cui la politica non potrà non tenere conto. Lo possiamo considerare come un documento orientativo di come potrebbe essere impostata la questione della qualificazione delle imprese che operano nel settore edile.
In sintesi l'avviso comune prevede l’applicabilità della patente a punti edile ai cantieri temporanei e mobili ubicati sul territorio nazionale che sostanzialmente corrispondono a quelli definiti nel testo unico sicurezza.
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Responsabile tecnico e RSPP
Per avere la patente a punti edile è necessario avere un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti che va designato nell’atto di iscrizione in camera di commercio.
I requisiti di Responsabile tecnico sono una combinazione di titolo di studio e frequenza a corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di aver operato nel settore edile per almeno 2 anni.
Si va dalla laurea in ingegneria o architettura e frequenza ad un corso di 60 ore, altre lauree tecniche e 80 ore, diploma universitario (laurea breve) e 80 ore, diploma di maturità tecnica scientifica e 100 ore, fino ad esperienza lavorativa come operaio specializzato con almeno 4 anni di esperienza specifica più un corso da 150 ore.
In tutti i casi per poter svolgere direttamente anche i compiti di RSPP è necessario che la formazione comprenda anche le ore previste dall’art 34 del Testo Unico sulla Sicurezza.
La qualifica di direttore tecnico viene riconosciuta inoltre (salvo requisiti onorabilità) a chi ha svolto per almeno 2 anni funzioni di direttore tecnico ai sensi art 5 D.Lgs 163/2006.
Specifiche disposizioni valgono per i lavoratori autonomi.
Requisiti di onorabilità
Per ottenere la patente è necessario che gli operatori economici e i responsabili tecnici siano in possesso di requisiti di onorabilità, dimostrando l’assenza di procedimenti in corso, e non avere sentenze definitive di condanna per una serie di gravi reati.
Formazione
I corsi di apprendimento del Responsabile tecnico differenziati nella durata e contenuti devono contenere le seguenti materie:
-urbanistica ed edilizia
-normativa tributaria
-normativa contrattuale di settore per i lavoratori
-salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro
-normativa ambientale
-normativa tecnica
-tutela dei consumatori
-contrattualistica privata
-legislazione opere pubbliche
-organizzazione e gestione d’impresa
Tutti i corsi prevedono un apposito esame demandato ad una apposita commissione presso l’ente bilaterale che, se superato, permette di ottenere l’apposito attestato abilitativo.
La formazione sarà erogata dalle Regioni e Province autonome tramite proprie strutture e gli organismi bilaterali.
La sezione speciale dell’edilizia istituita nelle camere di commercio è competente per il rilascio dei crediti pregressi. Il possesso degli attestati di formazione costituisce credito formativo permanente.
Requisiti di capacità tecnico finanziaria
È necessario dimostrare il possesso di attrezzature tecniche per un valore minimo di 15.000 € o 7.500 € a seconda delle tipologie di attività per le quali si chiede la patente a punti edile. In alternativa è necessario dimostrare capacità finanziaria documentata.
Rilascio della patente a punti professionale
La patente viene rilasciata dalla sezione speciale dell’edilizia della CCIAA ove ha sede e domicilio l’operatore, previa verifica del possesso dei requisiti sopra indicati.
Gestione della patente a punti professionale
La gestione della patente a punti edile, compresa la decurtazione dei punti, viene effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in collaborazione con le ASL, INAIL, DPL sulla base delle informazioni e dati acquisiti mediante rete informatica appositamente realizzata.
Le violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli infortuni da Inail.
Il punteggio comprensivo del valore attribuito inizialmente verrà segnalato in apposito riquadro del Durc che assume valore di attestato per la patente.
La mancata comunicazione della sentenza di condanna definitiva comporta una decurtazione di 10 punti.
Punteggio
Per i nuovi operatori all’atto dell’iscrizione in CCIAA saranno attribuiti 25 punti da rivalutare dopo un anno.
Per gli altri operatori già operanti da almeno 12 mesi vengono attribuiti punteggi che dipendono sostanzialmente dai seguenti parametri:
-dimensione aziendale: da 25 punti per i lavoratori autonomi fino ai 120 punti per le aziende con oltre 200 dipendenti.
-punteggio aggiuntivo categorie lavori pubblici: dipende dalla classificazione delle categorie: da 2 punti fino alla seconda fino a 5 punti per le categorie settima e ottava
-certificazione qualità (1 punto fino a 50 dipendenti, 2 punti oltre)
-assenza di reiterate violazioni: ogni anno passato senza reiterate violazioni da luogo a punti aggiuntivi in funzione delle dimensioni
-adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza: 5 punti per modelli organizzativi ex art 30 Testo unico asseverati o certificazione Ohsas 18001.
-anzianità di certificazione o adozione modelli: per ogni anno successivo, il mantenimento dell’asseverazione o della certificazione da luogo a punti aggiuntivi
-adozione di buone prassi (art 2 D.Lgs 81/08): l’adozione di soluzioni tecniche o organizzative riconosciute dagli enti preposti da luogo a punti aggiuntivi.
-adozione si determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera
Decurtazione del punteggio
Il punteggio attribuito sulla patente subisce una decurtazione di punti per:
1) violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare.
Tutte le violazioni contemplate nell’allegato I del testo unico sicurezza danno luogo ad una decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un punto se viene ottemperata).
2) Infortuni sul lavoro: 10 punti per infortunio mortale con condanna definitiva alla pena di reclusione; 6 punti per lesioni gravissime e sentenza di condanna definitiva; 4 punti per lesioni gravi art 590 comma 3 e 2 punti per lesioni art 590 comma 1.
3) Lavoro irregolare: 3 punti o più se viene superata la soglia del 20%
4) violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare.
Sospensione della patente a punti edile
Se vengono meno i requisiti (onorabilità, direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria) la patente viene sospesa e la prosecuzione delle attività operative è sospesa fino al ripristino degli stessi. La mancata comunicazione di perdita di uno dei requisiti entro 30 gg dà luogo ad una decurtazione di 10 punti.
Revoca della patente a punti edile
Ad esaurimento dei punti la sezione speciale dell’edilizia della CCIAA revoca la patente. La revoca implica l’impossibilità di proseguire con le attività operative.
Trascorsi 24 mesi dalla revoca per riottenere la patente è necessario rifare l’iter in cui oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti è necessario frequentare un corso di almeno 120 ore.
Procedure di Recupero punti
Il datore di lavoro, il responsabile tecnico potranno frequentare appositi corsi di formazione curati dagli enti bilaterali del settore edile sulla base di specifici progetti, finalizzati al recupero dei punti persi. Tale procedura potrà essere attivata qualora la decurtazione abbia interessato almeno il 60% dei punti iniziali.
Verifica della patente
Ogni 3 anni la sezione edilizia della CCIAA effettuerà la verifica del mantenimento dei requisiti iniziali.
Durc
L’azzeramento dei punti è causa ostativa al rilascio del Durc.
Estratto dal D.lgs 81/08
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Ing. Riccardo Borghetto
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Rispondi Autore: Kendo - likes: 0 | 29/11/2011 (09:10:10) |
Ci vorrà anche la laurea in ingegneria per mettere 2 mattoni?? in un paese in cui si prospetta crescita zero (recessione signori!) non c'è bisogno di aggiungere burocrazia su burocrazia, proprio ora che la parola d'ordine è liberalizzare! Soprattutto in un comparto come quello edile, già provato duramente dalla crisi. |