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Norme antinfortunistiche in cantiere: a chi spetta il controllo?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

27/09/2006

Una sentenza della Corte di cassazione stabilisce chi debba “riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro” con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile.

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La Corte di Cassazione si è espressa in una recente sentenza (disponibile in banca dati per gli abbonati) ribadendo come “l’obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali”.

La Corte ha ricordato come in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, difatti, l'omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all'inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati”.

Link alla sentenza.

 

 

 

 

 


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