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Spettacoli ed eventi: sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei
Milano, 31 Lug – L'organizzazione di eventi temporanei come spettacoli musicali, cinematografici o teatrali richiede lavoratori che operano in un settore con esigenze e tecnologie specifiche e che devono essere tutelati con adeguate misure di tutela secondo quanto previsto dalla legge.
Riguardo alla normativa e secondo quanto previsto dall’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008, “per tali particolari attività trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, ‘disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività’”.
Inoltre il Ministero del Lavoro, con nota circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, ha “fornito ulteriori indicazioni e specificazioni che non potevano essere dettagliatamente contenute nel dispositivo normativo”. La Circolare è intitolata “Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014”.
A ricordarlo e a fornire utili indicazioni circa gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche è un allegato (allegato V) del documento regionale “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvato dalla Regione Lombardia con la Deliberazione n. 3679/2024.
Partendo dal testo dell’allegato ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Spettacoli e manifestazioni fieristiche: le norme e il campo di applicazione
- Spettacoli e manifestazioni fieristiche: decreto palchi e committente
- Spettacoli e manifestazioni fieristiche: informazioni e ruoli
Spettacoli e manifestazioni fieristiche: le norme e il campo di applicazione
Si indica che “le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le attività di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le lavorazioni accessorie correlate (quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature) nonché le attività svolte durante le fasi di ‘spettacolo’ o di ‘evento’ sono sempre comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008”. E qualora “le opere temporanee da realizzarsi eccedano i limiti previsti dall’articolo 3 del D.I. del 22 luglio 2014, ovvero l’articolo 6 per quanto concerne le manifestazioni fieristiche, troveranno applicazione, per le fasi di montaggio e smontaggio ed equipaggiamento, le particolari disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, secondo le specifiche modalità previste dal D.I. 22 luglio 2014”.
Proprio perché spesso tali attività possono essere effettuate in contesti non specificamente deputati ad accogliere eventi, che devono essere adattati alla rappresentazione artistica o che, durante le fasi di lavoro, si trovano a mantenere attiva una parte della loro attività produttiva (come stadi, edifici storici e museali, etc.) “è necessario prevedere preliminari e costanti scambi di informazioni ed attività di coordinamento con i soggetti responsabili della gestione del sito allestitivo”.
Si sottolinea che “i soggetti gestori dei luoghi destinati ad accogliere gli eventi, siano essi in capo alla pubblica amministrazione o a soggetti privati, devono prevedere specifiche e dettagliate procedure operative al fine di assicurare il necessario coordinamento con le generali regole di gestione del sito che ospita l’evento e le attività legati alla realizzazione delle opere o l’evento”.
Riportiamo uno schema del documento relativo alla normativa applicabile (con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 90 o 26 del D.Lgs. 81/2008) in caso di opere temporanee rientranti nel campo di applicazione del D.I. 22 Luglio 2014:

Il legislatore ha previsto che “le speciali misure di tutela dal capo I del D.Lgs. 81/2008, con particolar riferimento alle disposizioni riferite al coordinamento delle attività riferibili all’obbligo di nomina del coordinatore in fase di progettazionee del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per i cantieri dello “spettacolo”, trovino applicazione solo qualora le opere da realizzarsi eccedano determinati limiti previsti dal D.I. del 22 luglio 2024. Tale particolare modalità applicativa del più generale obbligo previsto per i cantieri temporanei o mobili deriva dal fatto che, se è pur vero che l’allestimento di un’opera temporanea per attività di spettacolo richiede, per la quasi totalità delle volte, la presenza di più imprese, la tipologia di lavori da effettuarsi, le dinamiche contrattuali, le modalità organizzative e operative sono del tutto differenti dal classico settore delle costruzioni”.
E di conseguenza “non è possibile generalizzare l’applicazione di determinati obblighi in un settore che è caratterizzato da particolari esigenze, definite puntualmente nella normativa speciale. Tuttavia, è necessario evidenziare come le disposizioni del capo II del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 trovino comunque sempre applicazione”.
Spettacoli e manifestazioni fieristiche: decreto palchi e committente
Ed è importante notare – continuano le linee di indirizzo – come, per il settore di riferimento, “anche le definizioni generali previste dal D.Lgs. 81/2008 trovino particolare connotazione”.
Ad esempio, riferendosi al capo I del decreto palchi, per committente si deve intendere ‘il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa e per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee ed il loro equipaggiamento scenotecnico’. E a differenza della generale definizione del titolo IV “in questo settore il committente non è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata ma è da individuare nel soggetto, titolare del potere decisionale e di spesa, che li esercita in concreto, per conto del quale le attività vengono svolte”. Il legislatore sposta, dunque, “l’attenzione dall’opera alle attività di realizzazione della stessa. Ciò proprio perché l’allestimento di uno spettacolo prescinde dall’opera in senso lato. Ad esempio, si pensi alla realizzazione di festival musicali ove, nello stesso luogo vengono ospitate, in un determinato lasso di tempo, più rappresentazioni artistiche. Le opere sono destinate ad ospitare gli show di tutti gli artisti ma, è palese, che non è possibile considerare ciascun promoter committente dell’intero allestimento. Ecco che la definizione centrata sulle attività diventa applicabile in concreto”.
In questo caso le attività, che comprendono anche l’allestimento delle opere, “sono realizzate non per i singoli spettacoli ma per la realizzazione dell’intero festival, per conto, di norma, di un’agenzia locale (committente), che affiderà di volta in volta il ‘palco’ ai vari artisti che si succedono sullo stesso. Al contempo le ulteriori attività - cd. cambi scena - saranno identificabili con i singoli promoter (committenti) responsabili dei rispettivi aggiornamenti tecnologici ovvero, ancora in capo all’agenzia locale nel caso di ‘pacchetti tutto compreso’”
Spettacoli e manifestazioni fieristiche: informazioni e ruoli
La normativa vigente prevede, quindi, “un flusso di informazione definito e codificato che, per ogni soggetto responsabile, deve assicurare la corretta progettazione e la sicura esecuzione”.
Si indica poi che qualora le attività di allestimento e disallestimento “non ricadano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014, e in ogni caso durante le fasi di ‘spettacolo/evento’, dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni di cui al titolo I e seguenti del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art 26 del D.Lgs. 81/2008”.
In tale contesto – continua il documento regionale – “oltre ai generali obblighi sempre previsti per ogni datore di lavoro, i rischi interferenziali (intesi non solo come contemporanea compresenza nel luogo di lavoro di più imprese, ma anche quelli derivanti da interferenze temporali/spaziali, da rischi immessi nel luogo di lavoro dalle imprese esecutrici o anche da rischi già presenti sul luogo di lavoro) dovranno sempre essere valutati dal Datore di Lavoro Committente e dai Datori di Lavoro Esecutori mediante le previsioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008”.
Infine, al fine di innalzare i livelli generali di tutela e considerata la particolare situazione caratterizzante di alcuni siti, ad integrazione della procedura prevista dalla normativa citata, “si consiglia di prevedere la presenza di un “Incaricato” del Datore di Lavoro Committente cui affidare compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure previste nel DUVRI, prevedendone la presenza nei luoghi di lavoro in modo assiduo”.
Rimandiamo alla visualizzazione di un altro schema, presente nel documento, che riassume graficamente i principali obblighi previsti per la gestione dei rischi in attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 22 luglio 2014, indicandone il flusso delle informazioni.
Segnaliamo, infine, che l’Allegato 5 “Indicazioni circa gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche” si sofferma su vari altri argomenti:
- caratteristiche dei siti di installazione
- sicurezza delle opere temporanee
- sicurezza elettrica
- sicurezza macchine e apparecchi di sollevamento
- formazione dei lavoratori e tutela sanitaria
- manifestazioni fieristiche
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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