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Le misure generali per la prevenzione degli infortuni in edilizia

Le misure generali per la prevenzione degli infortuni in edilizia
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

03/11/2022

Una scheda di Infor.mo. si sofferma sugli infortuni in edilizia riportando le tipologie di incidenti più frequenti e le principali misure generali di prevenzione. Organizzazione, formazione, sorveglianza, cooperazione e modelli organizzativi.

Roma, 3 Nov – Nel quinquennio 2014 - 2018, il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) – un sistema che fornisce informazioni essenziali per la programmazione degli interventi di prevenzione – ha registrato 607 infortuni nel settore delle Costruzioni, distinti in 292 mortali e 315 gravi. Infortuni che sono stati “indagati dalle Asl e ricostruiti in termini di dinamica infortunistica con la metodologia Infor.Mo al fine di mostrare i principali fattori di rischio rilevati nelle diverse fasi lavorative”.

 

Ricordando che nel comparto edile è particolarmente evidente il fenomeno della frammentazione delle imprese (in edilizia “spesso si ricorre a forme di contratto in appalto e subappalto”) si rileva che il 64% degli infortuni sono “avvenuti in aziende fino a 9 addetti (microimprese)”. E l’elevata quota di microimprese operanti nel settore edile “è confermata anche dal confronto di queste con quelle operanti negli altri settori: nello stesso quinquennio di analisi (2014 - 2018), escludendo il settore dell’Edilizia la quota di microimprese è pari al 48%”.

 

A fornire utili informazioni sugli infortuni in edilizia, con particolare riferimento al quinquennio 2014 – 2018, è la Scheda n. 18 di InforMO dal titolo “ Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive”. La pubblicazione, che abbiamo già presentato sul nostro giornale, non solo fornisce utili informazioni statistiche sugli eventi infortunistici, ma analizza i fattori di rischio e riporta anche una serie di misure generali preventive e protettive per ridurre gli infortuni.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Le tipologie di incidenti più frequenti nel settore delle costruzioni

Il documento di InforMO - a cura di A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo e V. Meloni (Inail, Dimeila), P. Conte (Regione Sicilia - Assessorato della salute DASOE) e A. Leonardi (Regione Sicilia, Dipartimento di prevenzione ASP) – ricorda le tipologie di incidenti più frequenti nel settore delle Costruzioni: “le cadute di lavoratori dall’alto, modalità che da sola raggruppa oltre la metà degli infortuni (54%), le cadute dall’alto di oggetti e carichi su lavoratori (12%), le perdite di controllo durante la conduzione di mezzi (7%)”.

 

Riprendiamo dal documento la tabella relativa alle modalità di accadimento degli infortuni in edilizia:

 

 

Si indica che le prime tre modalità di accadimento degli infortuni “rappresentano insieme quasi i ¾ del data-set analizzato” nel quinquennio.

 

In particolare “si rileva che le cadute dall’alto di lavoratori avvengono principalmente da attrezzature per lavoro in quota, ponteggi e scale portatili, da tetti/coperture o da altre parti in quota come solai e balconi privi dei necessari sistemi di protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto”.

 

Inoltre negli incidenti dovuti a caduta dall’alto di gravi, “le situazioni più frequenti hanno riguardato sia cadute di materiali durante il loro sollevamento o trasporto con mezzi di lavoro sia cedimenti di terreno o parti di muri/pareti, spesso durante attività svolte dai lavoratori in aree di lavoro ad alto rischio quali ad esempio gli scavi”.

Infine, per gli incidenti correlati alla perdita di controllo di un mezzo, “le attrezzature maggiormente coinvolte sono le macchine per la movimentazione della terra e per i lavori stradali. In tali dinamiche, l’infortunio è risultato essere spesso causato da un investimento dell’operatore a terra da parte del mezzo in movimento”.

 

Misure generali: organizzazione, formazione e sorveglianza

La scheda ricorda che il D.Lgs. 81/2008 riserva un intero capitolo, il Titolo IV ai cantieri temporanei o mobili, e ben 15 allegati, dal IX al XXIII, “proprio per l’intrinseca pericolosità delle lavorazioni e per l’elevato indice di accadimento infortunistico riscontrato nel tempo”.

E si indica che in questo ambito lavorativo la normativa è “decisamente esaustiva, prevedendo in maniera chiara e dettagliata i singoli adempimenti cui sono tenuti i vari soggetti impegnati a vario titolo in cantiere”.

 

Se, semplificando, le misure previste possono essere distinte in misure generali e misure specifiche, riportiamo le principali misure generali presentate nella scheda.

 

Le prime tre misure generali descritte riguardano l’organizzazione del cantiere e delle attività, la formazione/informazione/addestramento e il coordinamento e sorveglianza delle attività di cantiere.

 

Si indica, ad esempio, che l’organizzazione del cantiere deve essere programmata ed attuata “con sufficiente anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, prevedendo sia l’organizzazione sul campo delle varie attività sia il chi deve fare cosa, giorno per giorno”.

 

Riguardo alla formazione, informazione, addestramento si sottolinea che “ogni lavoratore deve essere istruito preliminarmente sui vari aspetti connessi alla salute ed alla sicurezza riferiti al singolo cantiere ove si trova ad operare. Non è sufficiente che venga assicurata una formazione generale/generica connessa alla mansione, la quale rappresenta comunque prerequisito indispensabile per l’accesso in cantiere: diversi infortuni hanno avuto luogo a causa di singole specificità presenti nell’ambiente di lavoro”.

 

In merito poi al coordinamento e sorveglianza delle attività di cantiere “occorre dare fiducia ai lavoratori ma è necessario assicurare una supervisione continua sulle varie attività che hanno luogo in cantiere al fine di sovrintendere, vigilare e, se del caso, intervenire per porre rimedio a situazioni di potenziale pericolo”.

Per tale attività – continua la scheda - è necessario “prevedere un congruo numero di persone, in funzione della grandezza del cantiere. Tali soggetti, che assumono la funzione di preposti, devono essere a loro volta opportunamente formati ed in possesso di specifica esperienza e le loro attività non vanno confuse con quelle in capo ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, il cui ruolo è di alta vigilanza (non continua) sulle attività di cantiere e la cui individuazione è prevista dal d.lgs. 81/2008 solo per i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese”.

 

Misure generali: cooperazione e modelli organizzativi

Riguardo alle misure generali il documento di InforMO si sofferma anche sulla cooperazione e coinvolgimento.

Si indica che è necessario che “chiunque acceda al cantiere, a qualunque titolo, sia in possesso di un quadro complessivo dei vari ruoli di tutti i soggetti presenti e delle misure poste in essere per prevenire e proteggersi da potenziali accadimenti infortunistici. A tal fine risulta essenziale prevedere periodici momenti di incontro/riunione, durante i quali avvenga uno scambio di informazioni tra i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, sulle eventuali criticità riscontrate e proposte di soluzioni correttive”.

 

Infine la scheda si sofferma sui modelli organizzativi.

 

Si ricorda, infatti, che “nei cantieri ove operano aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione è più improbabile che avvengano eventi infortunistici”. E le caratteristiche di tali modelli sono “espressamente individuate dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008, ove è indicato come la sua concreta attuazione rivesta carattere di esimente nei confronti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (secondo quanto previsto dal d,lgs. 231/2001)”.

 

Si ricorda, in conclusione, che ai fini della validità e dell’efficienza del modello organizzativo “occorre assicurare un sistema interno aziendale (audit) per l’adempimento degli obblighi giuridici relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della scheda che riporta utili indicazioni sui fattori di rischio e i riferimenti normativi idonei per conoscere le misure di prevenzione specifiche connesse ai vari rischi di cantiere.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Infor.mo., Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, “ Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive”, scheda n. 18 a cura di A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo e V. Meloni (Inail, Dimeila), P. Conte (Regione Sicilia - Assessorato della salute DASOE) e A. Leonardi (Regione Sicilia, Dipartimento di prevenzione ASP), edizione 2022.

 

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