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Imparare dagli errori: il rischio di cadute nelle attività di lavoro

Imparare dagli errori: il rischio di cadute nelle attività di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

30/07/2020

Esempi di infortuni di lavoro correlati al rischio di caduta nelle attività di lavoro. Un’analisi di alcune modalità di cadute avvenute durante le attività di Expo 2015. Le tipologie di infortuni e gli spunti per la prevenzione.

 

Brescia, 30 Lug – Se l’emergenza COVID-19 ha colpito anche le “esposizioni universali” – l’Expo 2020 che si terrà a Dubai è stata posticipata di un anno – possiamo tornare, almeno con la memoria, all’esperienza dell’Expo che si è tenuta a Milano nel 2015. Un’esposizione che malgrado le innumerevoli infrastrutture costruite e i tanti cantieri aperti ha mostrato un tasso di incidenza significativamente inferiore rispetto ad alcuni valori presi a confronto.

 

 

Proprio in relazione alle attività di prevenzione messe in atto in quella particolare situazione, ci soffermiamo oggi su alcune schede relative alle più diffuse modalità di accadimento degli infortuni, con particolare riferimento al rischio di caduta, presentate - nell’intervento “ L’applicazione pratica del metodo INFORMO nell’analisi del fenomeno infortunistico con particolare riferimento all’esperienza EXPO”, a cura di Nicola Delussu e Graziella Zanoni  (ATS Città metropolitana Milano) – durante il seminario “ Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, comunicazione” (Milano, marzo 2016).

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

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Scale: utilizzo in sicurezza
Formazione sui rischi specifici per chi utilizza scale in ufficio, nel magazzino, nella grande distribuzione (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Rischio caduta: le modalità più diffuse d’infortunio

Riguardo al rischio caduta una delle modalità più diffuse di accadimento d’infortunio riguarda chiaramente gli infortuni dovuti a cadute in piano.

L’intervento indica che “in cantieri vasti, come nel caso di EXPO 2015, la mobilità e lo spostamento dei lavoratori è una condizione piuttosto frequente e questo aumenta la probabilità di caduta in piano”. Ed è quindi “necessario porre attenzione nel definire percorsi pedonali e mantenerli sgombri da attrezzi o materiali vari”.

Si ricorda che “i traumi provocati da questo tipo di incidente sono essenzialmente contusioni per contatto di parti del corpo con il terreno in seguito alla caduta oppure distorsioni”. E spesso a determinare la caduta sono “la irregolarità del terreno o la presenza di materiale o attrezzi abbandonati in cui il lavoratore inciampa”.

 

Un’altra modalità diffusa d’infortunio riguarda poi la caduta di gravi dall'alto.

Si tratta spesso “di schiacciamenti delle mani o dei piedi per caduta di materiale che il lavoratore stava movimentando”.

Si fa riferimento, ad esempio, a 4 infortuni con una medesima dinamica: “nel rimuovere o riposizionare dei chiusini il lavoratore si è schiacciato le dita tra il bordo del chiusino e il terreno”. Questa tipologia di infortuni “sarebbe stata facilmente evitabile se fosse stata usata l’attrezzatura idonea per la movimentazione dei chiusini”.

 

Veniamo ad un’altra tipologia di infortunio molto diffuso: la caduta dall'alto dell’infortunato, “uno degli incidenti più frequenti negli infortuni gravi del settore delle costruzioni”.

Si segnala che il fatto che nei cantieri di Expo si sia verificato meno frequentemente “dimostra una particolare attenzione alle misure preventive adottate; unitamente alla continua vigilanza esercitata da parte degli operatori ASL, ha contribuito a contrastare situazioni che esponevano i lavoratori a questo rischio”.

Inoltre analizzando la dinamica di questo ultimo tipo di incidenti, nell’intervento “si osserva che nella maggior parte dei casi si tratta di cadute durante la discesa da mezzi di trasporto, quali ad esempio i camion, oppure da mezzi di movimentazione terra, quali gli escavatori. Non si tratta, quindi, di classiche cadute dall’alto che generalmente osserviamo nei cantieri”.

Sempre riguardo alle cadute dall’alto si riporta il caso di cinque diversi infortuni: “2 in seguito a cadute del lavoratore mentre si trovava su una scala portatile, 1 per cedimento di un parapetto posto a barriera di un dislivello, 2 per cedimento di un impalcato”. 

 

In particolare nel caso delle scale portatili “non è stato possibile stabilire con chiarezza se siano state adottate tutte le misure indispensabili quando si utilizza questo tipo di attrezzature:

  • valutazione preventiva per capire se il lavoro poteva essere svolto con attrezzature alternative più sicure,
  • controllo della adeguatezza della tipologia di scala usata,
  • verifica dello stato di manutenzione della scala, presenza di procedure adeguate e formazione/informazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza della scala.

 

Nel caso dell’infortunio avvenuto per cedimento del parapetto, “il lavoratore è salito pericolosamente sul montante intermedio dello stesso per comunicare con un collega; il parapetto ha ceduto provocando la caduta del lavoratore. Si tratta quindi di un’azione anomala da parte dell’infortunato dettata dalla necessità di poter comunicare che doveva essere effettuata in altro modo più sicuro”.

Gli altri 2 infortuni sono stati, invece, “determinati dal cedimento dell’impalcato su cui si trovava il lavoratore: il problema era determinato da un’inadeguatezza del piano di calpestio. 3 di questi infortuni hanno avuto conseguenze piuttosto significative: in due casi la prognosi è nella classe 26 - 40 e uno in quella superiore ai 40 giorni”.

 

Segnaliamo che nell’intervento i relatori si soffermano anche su altre tipologie di infortuni (movimento incoordinato del lavoratore, movimenti con eccesso di sforzo, proiezione di solidi, uso di attrezzature, …).  

 

Rischio caduta dall’alto: spunti per la prevenzione

Per raccogliere alcune informazioni sulla prevenzione, con riferimento esclusivo al rischio di caduta dall’alto, possiamo fare riferimento ad una delle schede Inail che analizza i casi di infortunio dell’archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Nella scheda n. 2 “ Le cadute dall’alto dei lavoratori” si riportano varie misure di prevenzione relative alle tipologie di cadute dall’alto più diffuse.

 

Si ricorda, ad esempio, che le cadute da scale portatili costituiscono, come emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto.

Si indica che “le scale portatili, che nei casi registrati dal sistema di sorveglianza presentano un problema di adeguatezza all’uso specifico, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata)”.

Inoltre “utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. È obbligatorio indossare calzature ad uso professionale (è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali)”.

 

Riguardo poi alla caduta da parte fissa di edificio si segnala che per lavorare sui tetti o sulle coperture “è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:

  • adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
  • opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
  • dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali”.

È poi opportuno “verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e ancoraggio come previsto dalle norme vigenti”.

 

Ci soffermiamo infine sulla caduta da ponteggi ed impalcature fisse.

 

Si indica che per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni “si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimento al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio)”.

Inoltre:

  • “il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico pratico di cui deve essere acquisita attestazione”;
  • “riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da inserire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il montaggio e lo smontaggio”, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 81/2008, i DPI anticaduta “devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche”.

Raccomandabile è “l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante”.

Ricordiamo, in conclusione, che la scheda si sofferma anche sulle cadute per sfondamento di copertura, all’interno di varco o dai mezzi di sollevamento.

 

Tiziano Menduto

 


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