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La patente a crediti e le indicazioni del decreto attuativo

La patente a crediti e le indicazioni del decreto attuativo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

31/07/2024

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha pubblicato alcune slide esplicative delle nuove misure. Focus sulla domanda e sull’attribuzione dei crediti.

Roma, 31 Lug – Come ricordato nei vari articoli e interviste pubblicate dal nostro giornale, a volte evidenziando anche vari aspetti critici, come nella recente intervista ad Alessio Toneguzzo (presidente Associazione Nazionale Ingegneri), sicuramente la patente a crediti è una delle importanti novità connessa al sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, richiesto dal nuovo articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha recentemente segnalato che lo schema messo a punto nel tavolo sulla patente a crediti è il “frutto di un confronto costante e serrato in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024”.

 

E con riferimento al decreto attuativo atteso, di cui PuntoSicuro ha presentato una bozza, il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, alcune slide esplicative delle nuove misure.

 

Nella presentazione delle nuove slide l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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Le indicazioni del decreto attuativo: la domanda e il portale

Nel documento del Ministero “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo” si ricorda innanzitutto che questo strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro, obbligatorio per il settore edile, entrerà in vigore il prossimo primo ottobre 2024.

 

La patente a crediti varrà per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, ma “non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali”.

 

Come arrivare alla patente a crediti?

Si indica che le domande, dal 1° ottobre 2024, verranno inviate attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E la domanda “può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato”.

Si ricorda che “il rilascio è automatico” e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente a crediti “è possibile lavorare”.

 

In merito a cosa serve per presentare richiesta riprendiamo una parte di una slide:

 

 

Queste sono poi le informazioni contenute nel portale:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero;
  • punteggio al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali sospensioni;
  • eventuali decurtazioni dei crediti.

 

E possono accedere i titolari di interesse qualificato (ad esempio pubbliche amministrazioni, RLS, responsabili dei lavori, coordinatori, …).

 

Le indicazioni del decreto attuativo: l’attribuzione dei crediti

Veniamo ai crediti.

 

Si parla della possibile attribuzione di massimo 100 crediti nell’arco di 40 anni, “a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili”.

 

Si ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Poi sono possibili “ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda”:

  • fino a 10 crediti, al momento del rilascio
  • fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente”.

E ulteriori 40 crediti “attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni”.

 

Le indicazioni per l'attribuzione di crediti per storicità aziendale (massimo 30 crediti complessivi):

  • fino a 10 crediti: “attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
    • Fino a 5 anni: 0
    • Da 5 a 10 anni: 3
    • Da 11 a 15 anni: 5
    • Da 16 a 20 anni: 8
    • Oltre 20 anni: 10”.
  • fino a 20 crediti: “attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (Esempio: Data di rilascio della patente 1.10.2024, Maturazione 20 crediti aggiuntivi 1.10.2064)”.

 

Queste altre indicazioni poi sull’attribuzione di crediti ulteriori (massimo 40 crediti complessivi):

  • fino a 30 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
    • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
    • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
    • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
  • fino a 10 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
    • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
    • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide del Ministero del lavoro che riportano ulteriori esempi sui crediti e specifiche informazioni sulla possibile sospensione della patente  e sul recupero dei crediti.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo”, slide pubblicate il 24 luglio 2024.

 


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Rispondi Autore: Stefano B. - likes: 0
31/07/2024 (08:45:31)
"possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi " ... sempre peggio.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
31/07/2024 (10:07:05)
Il solito pastrocchio dove l'interpretazione la fa da padrona: "utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative", chi stabilisce con certezza che la soluzione adottata è "tecnologicamente avanzata"?
Rispondi Autore: ILIA BOCCIA - likes: 0
01/08/2024 (12:44:28)
Scusate, ma non ben chiara una cosa... alla luce di questo Decreto Attuativo viene tolta l'esenzione della Patente per le aziende che hanno la Certificazione SOA pari o superiore alla III classifica?
Rispondi Autore: Dubini Rolando - likes: 0
02/08/2024 (10:19:51)
Il Decreto attuativo non può recare alcuna disposizione in contrasto con la Legge, articolo 27 D.Lgs. n. 81/2008. Quindi è pure vietata una interpretazione dello stesso in violazione dello stesso articolo 27.
Rispondi Autore: FMR - likes: 0
14/08/2024 (10:58:58)
PERCHE' TUTTO RIMANGA COM'E' BISOGNA CHE TUTTO CAMBI...IL GATTOPARDO: TOMASI DI LAMPEDUSA
MEDITATE POVERI ALLOCCHI MEDITATE.

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