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La non responsabilità del committente di opera edile o di ingegneria
Commento a cura di G. Porreca.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire e precisare quali sono i limiti di responsabilità di un committente datore di lavoro che appalta dei lavori da effettuare nell’ambito della propria azienda, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, e dell’imprenditore che è chiamato ad effettuarli nonché per chiarire quali sono gli elementi che differenziano il suddetto committente datore di lavoro e il committente così come definito nel comma 1 lettera b) dell’art. 89 dello stesso D. Lgs. e cioè colui che commette un’opera edile per l’esecuzione della quale viene installato un cantiere temporaneo o mobile.
La suprema Corte, ponendo in evidenza che i giudici di merito sia del Tribunale che della Corte di Appello, avevano erroneamente contestato a due committenti di un’opera edile, imputati del procedimento in esame, una serie di doveri che il legislatore non riconduce comunque in capo alla figura del committente mentre non avevano posto in luce elementi che provassero una loro interferenza nell’attività dell’appaltatore tale da farli ritenere responsabili delle inadempienze da questi commesse in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ha annullata, accettando la richiesta dei ricorrenti, la sentenza della Corte di Appello ed ha rinviati gli atti del procedimento alla Corte di Appello di provenienza affinché provvedesse ad un riesame della posizione degli imputati stessi.
Il fatto
La Corte di Appello ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale dichiarando estinti per prescrizione i reati contravvenzionali addebitati a due committenti di un’opera edile ed ha rideterminata la pena agli stessi inflitta dal primo giudice in mesi sette di reclusione relativa al reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice commesso con violazione di norme prevenzionistiche.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito gli imputati erano stati committenti dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di loro proprietà ed appaltati ad una impresa edile. L'infortunio era accaduto ad un lavoratore di tale impresa il quale, mentre stava trasportando una tavola di legno percorrendo la rampa di scale sita nella porzione del fabbricato in costruzione rimaneva incastrato al secondo livello, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo da notevole altezza per la mancanza di impalcature di copertura del vano scala, di "armature di sostegno negli scavi effettuati" e di parapetti per le passerelle ed andatoie e per la mancanza, altresì, sui pianerottoli dei dovuti parapetti e delle tavole fermapiede rigidamente fissate.
Ai committenti la Corte di Appello aveva ascritto di non aver provveduto alla "verifica della corretta applicazione dei piani di sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perché privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto con correnti intermedi non stabilmente fissati" di non aver accertato "la mancanza di un piano di sicurezza adottato da un coordinatore nominato dai due proprietari e committenti dell'opera", di aver "affidato i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità della ditta nell'adempimento delle più elementari norme di prevenzione e senza nominare un direttore dei lavori e, dunque, assumendosi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione".
Il ricorso in cassazione e le decisioni della suprema Corte.
I due committenti hanno fatto ricorso in cassazione rilevando come motivazione un'indebita equiparazione tra il datore di lavoro ed il committente-appaltante e l'insussistenza delle violazioni a loro ascritte avendo essi affidati i lavori di modesta entità e complessità ad una ditta appaltatrice e ponendo in evidenza che l'omessa nomina di un responsabile della prevenzione non aveva avuta alcuna incidenza causale nel fatto accaduto.
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha colto l’occasione per esprimere alcune considerazioni sulla figura dei committenti dei lavori e sugli obblighi che il legislatore ha voluto porre a loro carico. La figura del committente dei lavori, ha precisato la suprema Corte, ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D. Lgs. n. 494/1996; prima di tale decreto legislativo, infatti, né i D.P.R. n. 547/55, n. 164/56, n. 302/56 e n. 303/56, né il D. Lgs. n. 626/1994 avevano menzionato tale ruolo. Del resto non è senza significato, ha sostenuto ancora la Sez. IV, che il D. Lgs. n. 626/94 e cioè la più importante norma del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) non ha menzionato il committente. Tale D. Lgs. n. 626/1994, con l'art. 7, ha individuata nel datore di lavoro che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione ha introdotto, essenzialmente al fine di far fronte al rischio cosiddetto interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
I doveri così individuati, ha proseguito la Sez. IV, potevano pertanto essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente e non anche a chiunque avesse affidato dei lavori edili. Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori in quanto tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata, in sostanza, solo in casi particolari e cioè ad esempio nel caso in cui questi, travalicando il suo ruolo, assumesse di fatto una posizione direttiva o si ingerisca nell'esecuzione dei lavori o assumesse di fatto una posizione di datore di lavoro (così come avviene per il lavoro a cottimo) o quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro, o quando l’appaltatore non avesse avuto libertà di determinazione nell'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni. “L'osservanza delle norme antinfortunistiche”, ha infatti proseguito la suprema Corte, “incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio”.
E’ stato con il D. Lgs. n. 494/1996, ha ricordato la Sez. IV, contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, che è mutato il quadro giuridico avendo trovato la figura del committente espressa definizione nell’art.2 comma 1 lettera b) ed essendo stati esplicitati gli obblighi gravanti sul medesimo nell’art. 3. Secondo tale ultimo articolo questi (o il responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 e deve determinare, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Lo stesso, ancora, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, deve valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Contestualmente inoltre all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il committente deve ancora designare il coordinatore per la progettazione se sussistono le condizioni stabilite dal decreto legislativo medesimo.
A seguito del sopraindicato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità, ha quindi proseguito la Sez. IV, la responsabilità del committente è derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti. Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al committente, la Sez. IV ha “anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" per cui ne consegue che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".
“Alla luce di quanto sin qui esposto”, ha continuato la Corte di Cassazione, “appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l'instaurarsi di altri doveri”.
La suprema Corte ha quindi evidenziato punto per punto l’insussistenza degli obblighi posti dalla Corte d’Appello a carico dei ricorrenti precisando che:
- non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore dei lavori se non si danno le condizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 494/1996;
- non esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l'ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il committente nomini un 'responsabile dei lavori’; soggetto che ove munito di reali poteri e autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo). Il direttore dei lavori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell'interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte della impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigente o mansioni che lo riconducono alla figura del preposto;
- non si può imputare al committente, se non ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore, di non aver adottato, tramite questi, un piano di sicurezza;
- non c’è colpa, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado (convalidata dalla Corte di Appello), dovuta alla mancata nomina del coordinatore per la progettazione, posto che non si dà conto dell'affidamento dei lavori a più imprese.
- non si individua alcuna rilevanza rispetto all'evento verificatosi nell’inadempimento dell’obbligo di prevedere la durata dei lavori e le fasi del lavoro;
- quanto all'omesso rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 626/94 nella fase di progettazione dell'opera, la norma persegue l'obiettivo di far adottare scelte progettuali più sicure, e non può confondersi con l'adozione di misure 'speciali', quali la dotazione dei ponteggi di tavole fermapiede e di parapetti.
A fronte di tutta questa serie di obblighi che gli imputati non erano tenuti a rispettare la suprema Corte ha annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di provenienza, non mancando infine di evidenziare che nella sentenza in esame non è stato comunque fatto “nessun cenno, poi, a circostanze di fatto dalle quali derivare un'ingerenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori”.
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Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 11/11/2013 (09:25:29) |
perchè si parla di cantieri e di art. 26 contemporaneamente?? |
Rispondi Autore: Pier Luigi Dellachà - likes: 0 | 11/11/2013 (10:02:43) |
Interessante |