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Il nuovo protocollo per incrementare le misure di sicurezza nei cantieri

Il nuovo protocollo per incrementare le misure di sicurezza nei cantieri
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

28/04/2020

Condiviso il 24 aprile un nuovo protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri. Le indicazioni per i datori di lavoro e le regole per il contenimento del virus.

 

Roma, 28 Apr – Continua l’elaborazione di indicazioni e protocolli che, riguardo al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel mondo del lavoro, riguardano il comparto delle costruzioni, dei cantieri edili.

 

Dopo i protocolli sottoscritti il 19 marzo 2020 e il 24 marzo 2020 e con riferimento al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato lo scorso 24 aprile, è stato pubblicato il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri”.

 

Il nuovo protocollo – condiviso il 24 aprile da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL – vuole fornire indicazioni operative finalizzate a “incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

 

Il COVID-19 rappresenta – si sottolinea nel protocollo – “un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”. E le misure “si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Le indicazioni per i datori di lavoro

Si segnala che in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, “limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
  • sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere”.

 

Il lavoro a distanza e il distanziamento sociale

Si indica in particolare che il lavoro a distanza “continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”. Inoltre - come riportato anche nel “Protocollo condiviso” generale – è necessario “il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati”.

 

Si indica che il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, “ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”.

 

Le regole per il contenimento del COVID-19 nei cantieri

Riguardo al nuovo Protocollo, che riporta nel dettaglio varie misure di contagio, riprendiamo di una scheda allegata che riassume le principali regole per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

 

Si parte dall’informazione sugli obblighi nel cantiere.

 

Il datore di lavoro deve, infatti, “informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere
  • rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
  • preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.

 

Riportiamo altre indicazioni contenute nella scheda:

  • dispositivi di protezione individuale: “L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ma è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei dispositivi. Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie,
  • modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
  • pulizia e igiene nel cantiere: Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.
  • gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
  • organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni): Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
  • gestione di una persona sintomatica in cantiere: Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
  • esclusione dalle penali per ritardi nei lavori: Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura in dettaglio del nuovo Protocollo che riporta precise indicazioni su vari altri aspetti: sanificazione, sorveglianza sanitaria, …

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri”, Protocollo del 24 aprile 2020 (formato PDF, 216 kB).

 

Scheda “ Regole per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri – Fase 2”, documento allegato al Protocollo del 24 aprile (formato PDF, 91 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

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Rispondi Autore: ambrogio - likes: 0
28/04/2020 (15:05:07)
una domanda: se in ogni luogo di lavoro i costi discendenti da COVID 19 ( DPI, detergenti per le mani, sanificazione ed igienizzazione, ecc.) sono a carico del DDL, perché nei cantieri edili dovrebbero essere a carico del committente?
Rispondi Autore: D'Amelio - likes: 0
13/05/2020 (21:02:45)
Dico solo poche parole. Chi scrive o propone queste regole non ha mai vissuto in un cantiere vero o reale. Tutte le sigle che hanno firmato e o condiviso queste regole sono dei funzionari e o preposti inaffidabili che non operano per le loro aziende. Le costruzioni: sono i cantieri e non sono degli uffici.

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