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Grandi opere: emergenze, prevenzione incendi e tutela igienico-sanitaria

Grandi opere: emergenze, prevenzione incendi e tutela igienico-sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

16/05/2017

Le linee di indirizzo della Regione Lombardia per la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni riportano indicazioni sulla tutela igienico-sanitaria dei lavoratori, sulle misure di prevenzione incendi e sugli interventi di emergenza.

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Milano, 16 Mag – Un’adeguata organizzazione nei cantieri edili per la costruzione di grandi opere infrastrutturali dovrebbe non solo prevedere un adeguato sistema di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche un’idonea tutela igienico-sanitaria e un’efficiente pianificazione delle misure di prevenzione incendi e degli interventi di emergenza.

 

Ad affrontare queste tematiche, nei cantieri che realizzano opere di grandi dimensioni e rilevante complessità, è la Regione Lombardia che con il Decreto n. 3221 del 12 aprile 2016 ha approvato le “ Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche”.

 

Dopo aver già presentato in precedenti articoli di PuntoSicuro il decreto regionale, le finalità delle linee guida e il sistema della prevenzione, ci soffermiamo ora brevemente sulla tutela igienico-sanitaria dei lavoratori richiesta in Lombardia con particolare riferimento ai campi base. Infatti le stazioni appaltanti “per quanto attiene all’offerta di alloggi e servizi connessi a favore di lavoratori, devono mettere a disposizione un luogo in cui sono temporaneamente ospitate le strutture con funzioni direttive, tecniche, operative, logistiche nonché quelle destinate al riposo, ristorazione e ricreazione degli addetti”.

 

Specifiche indicazioni sulle caratteristiche e sui requisiti igienico-sanitari dei campi base li possiamo trovare nell’Allegato 1 delle linee di indirizzo.

 

Ad esempio riguardo all’ubicazione dell'area si indica che il campo base “deve essere ubicato in area idonea ad evitare l'esposizione a fonti di inquinamento (traffico veicolare, cantieri lavorativi, insediamenti produttivi, altre situazioni di insalubrità: impianti di trattamento rifiuti, linee elettriche, ecc.); a sua volta non deve arrecare danno o disturbo alla popolazione (polveri, odori, rumore, ecc.)”.

E l’allegato si sofferma su vari altri aspetti: “condizioni e salubrità del terreno, recinzione dell'area, distribuzione delle strutture edilizie, viabilità, marciapiede, canali di gronda, isolamento termico e dall'umidità, controllo delle emissioni dannose, inquinamento acustico e protezione dal rumore, approvvigionamento idrico, serbatoi di carburanti e combustibili, sicurezza degli impianti, progettazione e installazione degli impianti. dichiarazione di conformità, impianti di messa a terra.

Riguardo agli impianti di messa a terra si indica che in applicazione del D.P.R. 462/01 “gli impianti di messa a terra devono essere verificati, prima della messa in esercizio, dall’installatore che rilascia ‘dichiarazione di conformità’ ai sensi della D.M. 37/08”.

 

Si indica poi che “qualora nei campi base siano presenti attività o installazioni comprese nell’allegato I del D.P.R. 151/11 il progetto dovrà essere sottoposto ai controlli di prevenzione incendi secondo le procedure riportate nello stesso decreto”.

 

Sono poi riportate alcune specifiche indicazioni sulle misure di prevenzione incendi:

- rete di idranti: “i fabbricati ubicati all'interno dell'area del campo base devono essere protetti da una rete di idranti realizzata secondo le indicazioni della norma UNI 10779. Detta rete di idranti si compone dei seguenti elementi: alimentazione idrica, rete di tubazioni fisse (preferibilmente chiuse ad anello), valvole di intercettazione, idranti e/o naspi, attacco di mandata per autopompa dei VV.F. Gli idranti e/o naspi e l'attacco per autopompa devono essere indicati con segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente;

- estintori d'incendio portatili: all'interno degli edifici, in posizione facilmente raggiungibile, devono essere collocati degli estintori portatili d'incendio conformi alle norme UNI EN 3 e D.M. 7/1/05. La quantità e la tipologia di estintori da collocare in ogni singolo edificio deve essere messa in relazione alla loro capacità estinguente ed al carico d'incendio previsto. Gli estintori devono essere fissati agli appositi supporti. Gli estintori devono essere indicati mediante segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente;

- sistema di apertura delle porte installate lungo le vie di uscita: “le porte installate lungo la via d’uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo ed essere dotate di meccanismo per l'apertura a semplice spinta dall'interno;

- segnaletica indicante la via d’uscita: le vie d’uscita devono essere chiaramente indicate mediante segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente;

- punto di raccolta: “all'interno del campo base devono essere individuati uno o più punti di raccolta in cui fare convergere le persone in condizioni di emergenza”.

 

L’allegato alle linee di indirizzo riporta poi i requisiti strutturali degli ambienti (altezza media dei locali, superficie minima dei locali, illuminazione, aerazione, riscaldamento) e i requisiti specifici per singoli locali (locale di riposo o di ricreazione collettiva, dormitori, zona lavanderia, zona pulizia scarpe e stivali). 

 

Le linee di indirizzo, che riportano indicazioni anche sulla tutela igienico-sanitaria nella ristorazione collettiva, si soffermano infine sugli interventi in emergenza e sui rapporti con il servizio sanitario urgenza-emergenza 112.

 

Si segnala che deve essere previsto nei contratti di affidamento dei lavori “che il Contraente Generale / Concessionario / Impresa Affidataria organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, adeguato alla natura delle attività ed al numero di imprese e lavoratori presenti”. E un adeguato numero di addetti all’emergenza, allo scopo informati e formati, “deve in ogni momento essere presente in cantiere”.

Si indica poi che in presenza di effettive condizioni di rischio, che possono dipendere anche dalla particolare configurazione del cantiere sul territorio, è “organizzato un sistema coordinato fra Impresa Affidataria / Contraente Generale / Concessionario, in rappresentanza delle varie imprese che operano in cantiere ed il S.S.U. Em 112 al fine di gestire le emergenze sanitarie. In particolare sono predefinite vie preferenziali e dedicate di accesso ai cantieri, concordate con i VVFF e il S.S.U. Em 112, al fine di dare la massima priorità al soccorso in loco. Nel caso di allertamento del S.S.U. Em 112 il personale addetto deve essere in grado di fornire informazioni sia logistico-identificative del cantiere sia sullo stato clinico dell’infortunato (parametri vitali, lesioni principali, ecc.) ovvero, sull’accesso in cantiere fino al luogo ove si trova l’infortunato. Qualora non fosse agevolmente possibile raggiungere la postazione di lavoro via terra deve essere predisposta una apposita area pianeggiante per l’elisoccorso”.

 

In definitiva il fine ultimo è dunque quello di creare un “Sistema Coordinato per il Primo Soccorso che garantisca al meglio termini e tempi di efficacia sia per il soccorso agli infortunati sul lavoro sia per le urgenze sanitarie. Nel caso invece di infortuni che non necessitano dell’intervento del S.S.U. Em 112 il riferimento principale rimane il pronto soccorso ospedaliero, e, per eventi ancora minori, il sistema di primo soccorso interno”. 

 

Concludiamo segnalando che le linee di indirizzo forniscono indicazioni anche sull’organizzazione dell’emergenza sanitaria per le postazioni ubicate in lontananza e per i lavoratori isolati.

 

 

Regione Lombardia - Decreto n. 3221 del 12 aprile 2016 - Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

 

 

Tiziano Menduto



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