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Edilizia e sicurezza: i compiti e le responsabilità del committente

Edilizia e sicurezza: i compiti e le responsabilità del committente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

07/09/2022

Un documento presenta i compiti e le responsabilità di uno dei soggetti principali per l’attuazione della sicurezza: il committente di lavori edili. La culpa in eligendo e la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori.

 

 

Brescia, 7 Set – In relazione alle attività in un cantiere edile, il committente è da intendersi come il soggetto “per conto del quale l’opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.

In particolare il committente “deve designare, nei casi previsti, i due coordinatori e deve individuare le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi cui affidare i lavori nel cantiere. Ha pertanto la responsabilità di operare oculatamente tali scelte, potendo incorrere, nel caso di scelta superficiale o errata, nella cosiddetta ‘culpa in eligendo’, ossia nella responsabilità di aver scelto male i coordinatori e/o le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi”.

Nel caso poi di cantieri di contratti pubblici, il committente “coincide col soggetto che ha i necessari poteri decisionali e di spesa”.

 

A presentare brevemente in questi termini la figura del committente è una scheda all’interno del documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, elaborato dall’Ing. Brunello Camparada e nella versione aggiornata del 2021.

 

Della figura del committente, delle sue responsabilità e funzioni, anche alla luce del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il documento parla più nel dettaglio nel capitolo dedicato alle figure presenti in cantiere.

 

Presentando alcune parti di questo capitolo, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

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Obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
Corso online di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie che devono verificare in cantiere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 

Committenti di lavori edili: i compiti e la culpa in eligendo

Il documento dell’Ing. Camparada ricorda che il committente è colui che “commissiona” l’opera, ossia, come indicato sopra, è il “soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata”. Abbiamo già indicato che “ha il compito di designare i due coordinatori e di individuare le imprese esecutrici (o i lavoratori autonomi) cui affidare i lavori nel cantiere”.

 

Inoltre ha i compiti di “valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) prima di affidare loro i lavori, di chiedere alle imprese esecutrici (o ai lavoratori autonomi) i documenti e le dichiarazioni previsti dall’articolo 90, comma 9 del D. Lgs. 81/08, di inviare la notifica preliminare, di prevedere la durata dei lavori e delle sue fasi più significative, di valutare le proposte di sospensione dei lavori, di allontanamento dal cantiere o di risoluzione del contratto delle imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) ricevute dal CSE contestualmente alle contestazioni di loro inosservanze, di prendere i più opportuni provvedimenti nei confronti delle imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) in occasione di altre segnalazioni da parte del CSE”.

 

E per quanto riguarda la designazione dei coordinatori e l’individuazione delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, il committente può incorrere, “nel caso di scelta superficiale o errata, nella cosiddetta ‘culpa in eligendo’, ossia nella colpa di aver scelto male gli uni e/o le altre”.

Avendo il committente responsabilità anche penali, “deve essere necessariamente una persona fisica individuabile nella persona che firma i contratti d’appalto e che, pertanto, ha anche il potere di rescindere tali contratti quando necessario. Il committente può delegare (tutte o in parte) le proprie prerogative al responsabile dei lavori; ovviamente, anche in questo caso, la scelta deve essere oculata”.

Anche per evitare malintesi e contenziosi, soprattutto qualora si verificasse un infortunio grave, “è necessario che la designazione del responsabile dei lavori avvenga mediante delega scritta in cui si preciserà se la delega è totale o limitata ad alcune funzioni precisando quali; la delega può essere contenuta nella lettera d’incarico”.

 

Committente: il soggetto principale per l’attuazione della sicurezza

In definitiva tra i compiti fondamentali del committente (o del responsabile dei lavori o del responsabile unico del procedimento –RUP– nel caso di contratti pubblici) ci sono:

  • “la scelta dei soggetti che operano per lui: progettista (o progettisti se più di uno), direttore dei lavori, CSP, CSE, collaudatore;
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori, compresi i subappaltatori o subaffidatari. Detto compito è essenzialmente suo e non dei coordinatori, né di altri soggetti, a meno che venga loro chiesto di collaborare alla verifica, rimanendo però inteso che la responsabilità è comunque del committente”.

Quanto appena detto è “valevole anche per i lavori pubblici regolati dal ‘Codice dei contratti pubblici’ di cui al D. Lgs. 50/16. In questi casi il committente coincide col soggetto responsabile dell’unità organizzativa munito dei necessari poteri decisionali e di spesa, ossia col dirigente dell’unità che deve realizzare l’opera; quasi sempre egli delega le proprie incombenze al responsabile unico del procedimento (comunemente indicato con l’acronimo RUP - D. Lgs. 50/16, art. 31, comma 1) mediante un incarico scritto”.

 

Dunque il committente è “il soggetto principale per l’attuazione della sicurezza in cantiere che dipende anche, talvolta soprattutto, dalle sue decisioni. Se i soggetti che operano per lui ed i soggetti esecutori sono stati scelti oculatamente in base alle loro caratteristiche professionali, il cantiere in genere ha un buon grado di sicurezza. Se il committente, per ignoranza o per altri motivi, non è in grado di svolgere tale compito deve rivolgersi ad un tecnico di fiducia e, per quanto concerne la sicurezza, delegarlo al responsabile dei lavori”.

 

Nel documento è presente uno schema dei compiti del committente e si ricorda che “per il buon andamento del cantiere sotto ogni punto di vista è fondamentale che i vari soggetti di cui sotto comunichino fra loro”:

 

 

Riguardo poi all’importante compito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori (imprese e/o lavoratori autonomi), in caso di infortuni gravi o mortali, “sono ormai numerose le sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato il committente (o il RUP o il responsabile dei lavori) per non aver eseguito la verifica dell’ idoneità tecnico-professionale o aver eseguito una verifica incompleta o superficiale o lacunosa di uno o più soggetti esecutori. Sono pure numerosi i coordinatori, in genere CSE, che asseriscono come siano più organizzati e più sicuri i cantieri in cui il committente ha eseguito diligentemente e scrupolosamente la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori”.

 

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori

La verifica dell’idoneità “deve riguardare tutti i soggetti incaricati dal committente (ossia il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore, i coordinatori, l’RSPP, eccetera)”.

Ma in cosa consiste questa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori (ossia imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi)?

 

Nel documento si indica che la verifica consiste in:

  1. per le imprese esecutrici verifica della documentazione obbligatoria di cui all’art. 90 e all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, ossia:
    • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
    • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC), soltanto per i lavori privati;
    • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08;
    • dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso INPS, INAIL e Casse edili;
    • dichiarazione (o, nei casi previsti, autocertificazione) relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri lavoratori;
    • per le sole imprese affidatarie, il nominativo del soggetto (o dei soggetti, se più di uno) della propria impresa incaricato di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati (o subaffidati) e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC;
  1. per i lavoratori autonomi verifica della documentazione obbligatoria di cui all’art. 90 e all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, ossia:
    • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
    • documentazione (o, nei casi previsti, autocertificazione) attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
    • elenco (o, nei casi previsti, autocertificazione) dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
    • attestati (o, nei casi previsti, autocertificazione) inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria;
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC), soltanto per i lavori privati;
  1. verifica della congruità della manodopera in relazione al valore dell’opera; al riguardo può avvalersi della tabella 4.3, tratta dal D.M. 143 del 25/6/21;
  2. oltre alle verifiche di cui sopra costituenti il minimo richiesto dal D. Lgs. 81/08, è opportuno che il committente, in relazione alla tipologia di cantiere e/o ai soggetti esecutori invitati alla gara, verifichi anche ulteriore, non esaustiva, documentazione quale, ad esempio:
    • documentazione tecnica delle attrezzature di lavoro (manuali di uso e manutenzione, dichiarazioni CE di conformità, documentazione relativa alle verifiche periodiche);
    • libretti di verifica degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, completi dei verbali di verifica periodica e dell’attestato di omologazione;
    • attestati dei corsi di formazione dei preposti e dei lavoratori;
    • attestati di verifica periodica delle attrezzature soggette a verifica;
    • elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza e del primo soccorso;
    • se si tratta di un oggetto esecutore che esegue impianti che ricadono nell’ambito del D.M. 37/08, copia del certificato di abilitazione previsto da detto decreto;
    • se si tratta di un soggetto esecutore incaricato di recuperare l’amianto, copia dell’attestato di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/06;
    • se si tratta di un soggetto esecutore incaricato di seguire lavori elettrici, copia delle designazioni dei lavoratori PAV (“persona avvertita”), PES (“persona esperta”), PEI (“persona idonea”);
    • se il soggetto esecutore dichiara di essere certificato secondo una norma di qualità, copia del relativo certificato;
    • organigramma aziendale;
    • elenco dei lavoratori così come risulta dal libro unico del lavoro;
    • eventuale modello di gestione e di organizzazione;
    • eventuali referenze raccolte dal soggetto esecutore per lavori eseguiti con altri committenti;
  1. ulteriori verifiche di conformità alle norme legislative vigenti e di aderenza alle prescrizioni contenute nel PSC sono necessarie qualora s’intenda affidare i lavori a imprese comprendenti lavoratori distaccati o interinali o volontari, ad imprese straniere, ad imprese familiari, a soggetti esecutori che utilizzano attrezzature a noleggio, a raggruppamenti temporanei di imprese, a cooperative di imprese, ad altri soggetti esecutori per i quali vigono norme particolari speciali”.

 

Si indica, infine, che la verifica di cui ai punti da 1) a 5) “non deve consistere in una semplice e rapida presa visione dei contenuti, me bensì nel controllare che essi siano conformi alle norme vigenti, congruenti con i lavori da effettuare e aderenti alle prescrizioni contenute nel PSC. Ad esempio, la verifica dell’idoneità tecnico professionale è stata carente o superficiale o errata in questi casi:

  • l’impresa incaricata di realizzare le fondazioni di un fabbricato presenta un certificato camerale che non contempla le opere edili;
  • l’impresa incaricata di eseguire l’impianto elettrico dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo dei chimici;
  • l’impresa cui si vuole appaltare un lavoro di ristrutturazione di un edificio civile del valore di 200.000 € con un’incidenza minima di manodopera pari al 22% (cioè 44.000 €) ha soltanto due dipendenti”.

 

Infine il documento ricorda che:

  • “analoghe modalità di verifica sono di competenza delle imprese affidatarie nei confronti dei soggetti in subappalto”.
  • “la verifica dell’idoneità professionale deve essere eseguita prima di affidare i lavori, ma continua anche in corso d’opera per i soggetti esecutori e le attività non ancora individuati o non noti al momento dell’affidamento dei lavori”.

 

Ricordando anche le recenti modifiche di alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 operate dal DL 146/2021, rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che si sofferma sui ruoli di varie altre figure presenti in cantiere (responsabile dei lavori, progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, datori di lavoro delle imprese esecutrici, RSPP, direttore di cantiere, capicantiere, …).

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 


 

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