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Cantieri edili: chiarimenti sulla sospensione dell’attivita' in presenza di violazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

21/11/2007

Una nuova circolare del Ministero del Lavoro chiarisce i casi di sospensione dell’attività in presenza di gravi violazioni ampliandoli ai cantieri edili. Approfondimenti anche per la discrezionalità, le sanzioni e l’applicazione in situazione d’appalto.

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La Legge del 3 agosto 2007 n.123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha previsto diversi provvedimenti atti a permettere la sospensione di un’attività imprenditoriale.
Questa sospensione, attuabile dal personale ispettivo del Ministero o dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali, è previsto che abbia luogo:
- nel momento in cui sia rilevato un numero di lavoratori irregolari - impiegati nell’attività ma non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria - pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori occupati regolarmente;
- nel caso di reiterate violazioni riguardo al superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale (articoli 4, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 66/2003);
- nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La successiva circolare del 22 agosto 2007, oltre a chiarire il concetto di gravità delle violazioni, riportava però che il provvedimento in questione avrebbe trovato applicazione per le attività imprenditoriali non toccate dai provvedimenti già previsti con l’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 per il mondo edile. 
Questo poteva suggerire che il provvedimento di sospensione delle attività non fosse applicabile ai cantieri edili.
 
Con la circolare n. 24 del 14 novembre 2007 il Ministero del Lavoro, a seguito di approfondimenti sull’applicazione della sospensione indicata nella legge n. 123, torna su quanto indicato nella precedente circolare, ampliando i destinatari dell’applicazione della legge indicando che “la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di "unità produttiva" con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l'esigenza di elevare gli standard di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro”.
 
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Accanto a questa importante novità nella circolare del 14 novembre scorso sono riportati anche chiarimenti relativi alla discrezionalità del provvedimento di sospensione, alle competenze riguardo alla vigilanza, alla natura delle sanzioni per la revoca dei provvedimenti e agli obblighi in materia di appalti: temi che Punto Sicuro approfondirà nei prossimi giorni.
 


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