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Cantiere edile: rischi, infortuni e contratti d’appalto
Urbino, 7 Apr – Il sito di Olympus - l’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Urbino Carlo Bo – non è solo ricco di sentenze e di brevi saggi (working papers), ma anche di approfondimenti e documenti elaborati dai docenti e ricercatori che afferiscono all'Osservatorio Olympus nell'ambito delle loro attività didattiche, di ricerca e di divulgazione scientifica.
È il caso, ad esempio, dell’approfondimento di Luigi Pastorelli, docente di teoria del rischio, dal titolo “I rischi nel cantiere edile”. Un approfondimento che oltre a offrire indicazioni sui rischi dei cantieri, stimola utili riflessioni sulle problematiche connesse alla tutela dei lavoratori e alla normativa sulla sicurezza.
Ad esempio il Prof. Pastorelli sottolinea che il cantiere edile è a tutti gli effetti “un processo produttivo, particolare e specifico” e questo comporta l’adozione di una serie di azioni rivolte non solo alla eliminazione e/o riduzione del rischio, “ma anche alla accettabilità dello stesso da parte della Dirigenza Aziendale nel senso che il verificarsi dell’evento dannoso non è un qualcosa di ineluttabile e/o imponderabile, ma è il frutto di precise scelte o non scelte aziendali”.
Il documento riporta, con l’ausilio di immagini, diverse indicazioni relative ai rischi e alla loro prevenzione con riferimento a:
- gru a torre;
- lavori in quota;
- tetti e coperture;
- organizzazione del cantiere;
- scavo e movimento terra;
- carico materiale;
- montaggio strutture;
- lavori in quota/solai.
Rimandando ad una lettura integrale del documento riguardo al tema dei rischi, ci soffermiamo sul tema degli infortuni.
Il documento ricorda che il settore delle costruzioni è “tra quelli che da sempre presentano un significativo numero di infortuni mortali”. E a tale proposito è significativo constatare che:
- “il 12% risulta verificatosi in attività di movimento terra, con uno specifico 3% avvenuto durante la fase di scavo;
- il 48% risulta verificatosi in attività di allestimento del cantiere, con uno specifico 125 avvenuto durante il montaggio di ponteggiature”.
Il documento si sofferma poi sul tema degli appalti.
Infatti la sicurezza e la salute dei lavoratori “costituisce un aspetto di notevole rilevanza nell'ambito dell'appalto per l'esecuzione di opere o servizi da parte di Imprese Terze. Il nuovo approccio ritiene che la gestione della Sicurezza e della Salute sui Luoghi di Lavoro, debba costituire parte integrante della pianificazione e dell’organizzazione del sistema produttivo denominato: cantiere edile”.
E il sistema cantiere si esplica in particolare “nella disamina dei seguenti aspetti aventi attinenza con la sicurezza:
- modalità di costruzione;
- organizzazione delle aziende e dei lavoratori autonomi;
- caratteristiche delle attrezzature utilizzate”.
E riguardo ai contratti di appalto, si indica che la tutela della sicurezza e della salute per le attività di appalto è assicurata tramite:
- obblighi preliminari alla stipula del contratto di appalto: “la fase preliminare alla stipula del contratto di appalto, prevede per una corretta contrattazione, diversi obblighi” a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, “il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (come stabilito dall'Art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008);
- obblighi nella stipula del contratto di appalto: “la fase riferita alla stipula del contratto di appalto, prevede diversi obblighi” a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, “il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: specificare nel contratto i costi della sicurezza (come stabilito dall' Art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e definiti Allegato XV del D.lgs 81/2008)”. “La mancata indicazione dei Costi della Sicurezza può comportare la nullità del contratto di appalto”;
- obblighi durante l'esecuzione del contratto di appalto: “la fase riferita all’esecuzione del contratto di appalto, prevede diversi obblighi” a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, “il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: l'obbligo di cooperazione e di coordinamento” che si “concretizza nella condivisione delle azioni per la messa in opera delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento per ridurre i rischi da interferenze”.
Successivamente il documento si sofferma sul Committente (il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Che nel caso di appalto di opera pubblica, è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto) e su altre figure di cui individua compiti e responsabilità:
- responsabile dei lavori;
- coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera;
- coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera;
- Impresa affidataria.
E il documento si sofferma anche su alcuni importanti documenti:
- piano operativo di sicurezza – POS;
Concludiamo questa breve presentazione del documento del Prof. Pastorelli riportando una breve rassegna giurisprudenziale con sentenze della Corte di Cassazione relative a incidenti avvenuti nei cantieri edili:
- Cassazione Penale del 03/12/1997: la Suprema Corte indica che: ‘...nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare tutte le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo e del suo carico, della sua velocità, alle accellerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso...’;
- Cassazione Penale del 23/10/1998, n. 2202: la Suprema Corte fissa il principio che: ‘...chi per Legge deve adottare le misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, deve avere le suddette cognizioni tecniche...’;
- Cassazione Penale del 18/11/1997, n. 10436: la Suprema Corte ha ribadito il principio che: ‘...è a carico del Committente il verificare l'idoneità Tecnico-Professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto...’.
“ I rischi nel cantiere edile”, documento a cura del Prof. Luigi Pastorelli, pubblicato tra gli “approfondimenti e guide alla lettura” del sito dell’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (formato PDF, 1.92 MB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0 | 07/04/2015 (08:42:26) |
L'art.26? Ma qui parliamo di cantieri e il committente del cantiere non sempre è soggetto all'art.26 (perchè non tutti i committenti di cantieri sono anche datori di lavoro). Il riferimento agli obblighi dell'art.90 non era forse più opportuno? |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 07/04/2015 (12:29:13) |
Prima di tutto, rimanderei a scuola (alle medie !!!) il "Professore", visto che vi sono vistosi errori di sintassi. Poi, lo inviterei a qualche convegno serio ed a rileggersi il decreto 81/08. Documento da cestinare |
Rispondi Autore: Danilo Zulian - likes: 0 | 07/04/2015 (14:58:44) |
Effettivamente l'articolo non è granché e ci sono dei rimandi che non son esplicitati bene. Ad ogni modo forse bisognerebbe spiegare agli uffici acquisti che responsabilità hanno per i contratti di appalto e non ai tecnici della sicurezza, che lo sanno bene (almeno quelli seri). Finora non ho mai visto un contratto di appalto con indicazione analitica dei costi della sicurezza, il che è tutto dire... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/04/2015 (20:39:25) |
Diciamo che non è un buon esempio didattico ....... Magari se su Puntosicuro si cominciasse a fare anche la Peer Review ....... |