Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

L'utilizzo di PET completamente riciclato per bottiglie per alimenti

L'utilizzo di PET completamente riciclato per bottiglie per alimenti

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Economia circolare

17/12/2020

Una disposizione che permette in via sperimentale la produzione di bottiglie per alimenti in Polietilentereftalato completamente riciclato, con l'obiettivo di incentivare la reimmissione nel ciclo produttivo di questi rifiuti.

Con la conversione in legge del cosiddetto "Decreto Agosto", L.126/2020, è stata introdotta una disposizione che permette in via sperimentale, per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021, la produzione di bottiglie per alimenti in Polietilentereftalato-PET completamente riciclato, con l'obiettivo di incentivare il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo di questi rifiuti.

 

Con tale disposizione viene sospeso, per il periodo di sperimentazione, l’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto del Ministro per la sanità del 21 marzo 1973 sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. La citata norma dispone per le bottiglie in PET che ne sia consentita la produzione a condizione che:

a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal DM stesso;

b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

Inoltre, la norma prevede che le bottiglie debbano contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e che possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.

 

Il DL 104/2020 come convertito prevede, come sopra esposto, una deroga in via temporanea a tale ultima regola.

 

A nostro parere, questa disposizione risulta particolarmente interessante anche dal punto di vista economico, in quanto rientra nel campo d’applicazione sia della cosiddetta “plastic tax”, di cui pare probabile un ulteriore proroga dell’applicazione, sia del credito d’imposta alle imprese per acquisto di prodotti derivati da plastica riciclata o di imballaggi biodegradabili previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

 

Pubblicità
Lavoratori - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori sulle procedure di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.
 

Al riguardo, in particolare, la suddetta Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il 2019 e 2020, un credito d’imposta (fino ad un massimo di 20.000 euro/anno per beneficiario) pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta o di alluminio.

 

Il tax credit:

- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di suo riconoscimento;

- non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette né la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;

- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri diversi di gestione;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

- è escluso dall’applicazione del limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di 250.000 euro.

 

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° Gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili.

 

 

Interpreta®

  

 

Riferimenti normativi:

Art. 13-ter del

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 maggio 2010, n. 113 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato. 

 

Ministero della Sanità - Decreto 21 marzo 1973 - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

 

Art. 1, cc. 73-77 della

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

 

Art. 51 comma 3-sexies, in vigore dal 14/10/2020 della

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

 

Leggi gli altri articoli della categoria “Economia circolare”:

 

Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani

 

Economia circolare: il D.Lgs 116/2020 sulla gestione dei rifiuti

 

Leggi gli altri articoli della categoria “Gestione rifiuti”.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!