L'utilizzo di PET completamente riciclato per bottiglie per alimenti
Con la conversione in legge del cosiddetto "Decreto Agosto", L.126/2020, è stata introdotta una disposizione che permette in via sperimentale, per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021, la produzione di bottiglie per alimenti in Polietilentereftalato-PET completamente riciclato, con l'obiettivo di incentivare il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo di questi rifiuti.
Con tale disposizione viene sospeso, per il periodo di sperimentazione, l’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto del Ministro per la sanità del 21 marzo 1973 sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. La citata norma dispone per le bottiglie in PET che ne sia consentita la produzione a condizione che:
a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal DM stesso;
b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Inoltre, la norma prevede che le bottiglie debbano contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e che possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.
Il DL 104/2020 come convertito prevede, come sopra esposto, una deroga in via temporanea a tale ultima regola.
A nostro parere, questa disposizione risulta particolarmente interessante anche dal punto di vista economico, in quanto rientra nel campo d’applicazione sia della cosiddetta “plastic tax”, di cui pare probabile un ulteriore proroga dell’applicazione, sia del credito d’imposta alle imprese per acquisto di prodotti derivati da plastica riciclata o di imballaggi biodegradabili previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Al riguardo, in particolare, la suddetta Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il 2019 e 2020, un credito d’imposta (fino ad un massimo di 20.000 euro/anno per beneficiario) pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta o di alluminio.
Il tax credit:
- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di suo riconoscimento;
- non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette né la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri diversi di gestione;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- è escluso dall’applicazione del limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di 250.000 euro.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° Gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili.
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Riferimenti normativi:
Art. 13-ter del
Art. 1, cc. 73-77 della
Art. 51 comma 3-sexies, in vigore dal 14/10/2020 della
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