D.Lgs 116/2020: le disposizioni per gli imballaggi e le sanzioni
Con il D.Lgs 116/2020, in vigore dal 26/9/2020, la Parte IV del cosiddetto Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006) relativa alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti viene solo in parte ritoccata:
- viene modificata la definizione di “imballaggio riutilizzabile” ed inserita la definizione di “imballaggio composito”;
- vengono rivisti i metodi di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi, effettuato su base nazionale;
- con il nuovo art. 221-bis è prevista la disciplina applicabile per l’istanza di riconoscimento di un sistema autonomo individuale o collettivo;
- è stato anche riscritto l’articolo che prevede i criteri direttivi dei sistemi di gestione, che devono ispirarsi a principi di economia circolare favorendo misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero;
- infine, per assicurare un aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, viene introdotta la possibilità di creare sistemi di restituzione cauzionale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi, nel rispetto di determinate condizioni, mediante appositi accordi di programma stipulati fra tutti gli operatori economici interessati.
Questa disposizione sostituisce quella introdotta in via sperimentale e su base volontaria per imballaggi contenenti birra e acqua minerale dal “Collegato ambientale” (Legge n.221/2015);
- in merito alla produzione di imballaggi ed alla gestione dei relativi rifiuti, per attuare gli obblighi di informazione degli utilizzatori finali viene resa obbligatoria l’etichettatura ambientale degli imballaggi.
In particolare, viene disposto che gli imballaggi devono essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori devono inoltre indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione Europea.
A questo proposito, segnaliamo che il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai pubblicherà apposite linee guida.
Tracciabilità dei rifiuti: sanzioni
Con il D.Lgs 116/2020 che ha modificato il cosiddetto “Testo Unico Ambientale” (Decreto Legislativo n.152/2006), vengono ridotti gli importi relativi alle violazioni degli obblighi inerenti la dichiarazione annuale rifiuti - MUD e registri di carico e scarico, mentre sono incrementati gli importi massimi relativi ai formulari.
Sanzioni Mud
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD e che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con sanzioni che si sono ridotte da 2.600÷15.500 € a 2.000÷10.000 €.
Se viene presentato nei primi 60 giorni dalla scadenza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 € (invariata).
Sanzioni registro carico e scarico rifiuti:
Le sanzioni a carico di soggetti che omettono la tenuta ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico/scarico sono ridotte da 2.600÷15.500 € a 2.000÷10.000 €. In caso di rifiuti pericolosi la sanzione è ridotta da 15.500÷93.000 € a 10.000÷30.000 €.
Sanzioni formulario
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600÷9.300 € a 1.600÷10.000 €.
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