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DUVRI, rischi interferenziali e specifici: casi giurisprudenziali

DUVRI, rischi interferenziali e specifici: casi giurisprudenziali
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: DUVRI

11/05/2017

Il DUVRI e i terzi, la differenza tra rischi specifici e interferenziali, la cooperazione dell’appaltatore in mancanza di informazioni sui rischi specifici del committente: due interessanti sentenze di Cassazione Penale. Di Anna Guardavilla.


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Prendiamo qui in esame due casi giurisprudenziali che si segnalano per il loro particolare interesse, partendo da una importante sentenza sul DUVRI visto in relazione ai terzi operanti nell’ambiente di lavoro (nella fattispecie: ditte edili) e passando poi ad illustrare una pronuncia di un paio di mesi fa sul lavoro in spazi confinati che tratta vari temi legati alla gestione di appalti e subappalti (informazione sui rischi specifici, differenza tra rischi specifici e rischi interferenziali nel concreto, obbligo di cooperazione dell’appaltatore allorché il committente non abbia fornito l’informazione sui rischi specifici etc.).

 

Dirigente responsabile della produzione condannato per non avere preso in considerazione, nella elaborazione del DUVRI, “il rischio interferente con l’esecuzione dell’appalto interno derivante dalla presenza delle ditte edili”, che andava considerato nel DUVRI in quanto “rischio attinente all’ambiente di lavoro”:Cassazione Penale, Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857

                                                  

Il coordinatore per l’esecuzione e il dirigente responsabile della produzione di una S.p.a. (“M.”) operante nel settore delle costruzioni sono condannati per l’infortunio occorso a due lavoratori elettricisti dipendenti di due ditte alle quali erano stati commissionati lavori di impiantistica nel capannone della M., i quali, quando è avvenuto l’infortunio, “stavano operando su una piattaforma aerea all’interno del predetto capannone quando il carroponte avviato da un carpentiere della ditta V. - alla quale erano stati appaltati lavori correlati al processo produttivo della M. - era andato a toccare la piattaforma medesima, facendola rovinare a terra e così cagionando la caduta al suolo dei due lavoratori, che nell’incidente riportavano lesioni…”.

In particolare, trattando qui il tema dei rischi interferenziali, ci interessa la posizione del dirigente (“O.”) al quale “è stato rimproverato di aver redatto un piano di valutazione dei rischi da interferenze con i lavori delle imprese terze rispetto alle due legate da rapporto di appalto inadeguato perché non precludeva l’utilizzo del carroponte nella campata in cui operava il personale di quelle imprese” (mentre al CSE è stato contestato “di non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento al rischio derivante dalla compresenza di più squadre di lavoratori di diversa estrazione e di non aver adottato misure specifiche”).

 

La Cassazione sottolinea che “la contestazione elevata all’O. fa riferimento alla inadeguatezza del DUVRI per aver previsto una misura di prevenzione del rischio derivante dalla interferenza con i lavori appaltati alla V. di quelli di imprese terze (esecutrici di lavori edili) non idonea (scorta del personale di quest’ultima all’interno dei locali), dovendosi senz’altro precludere l’utilizzo del carroponte nella campata in cui essi operavano” e “dovendo essere altra la misura da assumere, ovvero l’interdizione congiunturale dell’uso del carroponte”.

 

La situazione complessiva viene così riassunta dalla sentenza: “all’interno del capannone della società M. s.p.a. erano operanti diverse compagini: quella della M., quella della ditta alla quale questa aveva commissionato particolari lavorazioni del proprio processo produttivo, la V., e quelle delle due ditte alle quali la M. aveva appaltato lavori edili per la ristrutturazione del capannone.

Tale situazione implicava per la pluri-committente di provvedere sia agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art.26, per l’ipotesi di appalto c.d. interno (al processo produttivo dell’appaltante), sia agli adempimenti previsti dall’art.88 e ss. del medesimo testo di legge per l’ipotesi di attivazione di un cantiere edile. In effetti, è incontroverso che era stato elaborato il DUVRI, ovvero il documento di valutazione dei rischi derivanti dalla insistenza nel medesimo luogo di lavoro di compagine produttive facenti capo a diversi soggetti, previsto appunto dal citato art. 26; ed altresì il PSC, ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. n.81 del 2008, art. 100.”

 

Poiché il dirigente O. si era difeso argomentando che “quand’anche si dovesse convenire in ordine alla inadeguatezza della previsione delle misure di prevenzione la cui carenza si pone come antecedente causale dell’infortunio occorso ai due elettricisti, tale manchevolezza sarebbe da ascrivere al PSC e non al DUVRI, perché l’infortunio aveva riguardato lavoratori impegnati nei lavori edili”, la Corte precisa che “risulta opportuno, quindi, svolgere alcune precisazioni, che attengono specificamente alla materia dei rischi interferenziali.”

 

Secondo la Corte, “la tesi sostenuta dal ricorrente in modo più o meno esplicito sottende una concezione riduttiva delle funzionalità del DUVRI, nel senso che alla valutazione dei rischi interferenziali si assegna il compito di prendere in considerazione le ricadute della compresenza sui lavoratori dell’una e dell’altra organizzazione, risultando quindi esclusi dalla rilevazione e dalla programmazione i rischi derivanti a soggetti terzi, pur presenti ed operanti sul medesimo luogo di lavoro.”

 

Ma - prosegue la Cassazione - “una simile concezione - che tra l’altro, applicata ai rischi derivanti dalla presenza di un cantiere edile, condurrebbe a limitare l’oggetto del PSC ai rischi derivanti dalle attività del committente e della ditta esecutrice, non già della ditta appaltatrice - non trova conforto nel dato normativo e in un principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Il primo elemento da prendere in esame è la previsione del D.Lgs.n.81 del 2008, art.26, per la quale il datore di lavoro che affida un appalto c.d. interno deve fornire agli appaltatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Vi sono quindi nella norma riferimenti all’intero ambiente di lavoro e all’intera attività del datore di lavoro committente. Se ne ricava che l’obbligo informativo non riguarda soltanto l’organizzazione facente capo al datore di lavoro committente ma ogni fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore si troverà ad operare.

Pertanto, ove l’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata preveda la presenza di una terza compagine - ad esempio un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili -, dovranno essere valutati e regolati i rischi che da quella presenza derivano.”

 

E “d’altro canto” -  argomenta la Corte – “sarebbe irragionevole ritenere che possa essere ignorato un fattore di rischio persino più elevato rispetto a quello determinato dalla compresenza delle organizzazioni del datore di lavoro committente e dell’appaltatore; entrambi, infatti, hanno conoscenza della propria organizzazione e possibilità di conoscere dell’altrui, mentre della ditta estranea all’appalto non è nota che la presenza. Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che l’art.26 non impone alle parti dell’appalto - e segnatamente al datore di lavoro committente - di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nei confronti della ditta terza, comunque interferente. Ma ciò può valere quale conferma del fatto che di questa si deve tener conto nella valutazione prevista dall’art.26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro, anche in considerazione - si può ipotizzare - del coinvolgimento della medesima in un diverso processo valutativo (eventualmente quello previsto dagli artt. 88 e ss.).”

 

A tutto ciò, precisa la sentenza, “si potrebbe obiettare che il rischio derivante dalla presenza della ditta estranea all’appalto non deve essere necessariamente preso in esame con il Duvri, essendo comunque disponibile lo strumento della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n.81 del 2008, artt.7 e 28. Senonché l’obiezione non considera l’evidenziato dato normativo e finisce per determinare una non necessaria estensione del concetto di modifiche organizzative assunto dall’art.28 quale presupposto dell’obbligo di aggiornamento del DVR (infatti, la necessità di ricorrere ad appalti interni può emergere - ed il più delle volate emerge - successivamente all’inizio dell’attività del committente).” Inoltre “seguendo la via dell’aggiornamento del DVR si finisce per imporre all’impresa, in casi come quello che qui impegna, un onere aggiuntivo particolarmente gravoso.”

 

In conclusione, secondo la Corte “può quindi formularsi il seguente principio di diritto: “in tema di valutazione del rischio di cui al D.Lgs. n.81 del 2008, art.26, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati in appalto”.

 

Quindi, “calando tali premesse nel caso che occupa, risulta quindi infondata la tesi per la quale l’O. non era tenuto a prendere in considerazione, nella elaborazione e nella redazione del DUVRI, il rischio interferente con l’esecuzione dell’appalto interno, derivante dalla presenza delle ditte edili. Si trattava di un rischio attinente all’ambiente di lavoro entro il quale si sarebbe trovata ad operare la ditta appaltatrice, in grado di generare pericoli tanto per i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro committente che per i lavoratori della ditta appaltatrice nonché, infine, per i lavoratori dipendenti dalla stessa ditta esecutrice.”

 

Azienda chimica, spazi confinati e DUVRI: la distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali e il rapporto intercorrente tra informazione sui rischi specifici del committente e obbligo di cooperazione dell’appaltatore: Cassazione Penale, Sez.IV, 27 marzo 2017 n.15124

 

Il caso oggetto di questa interessante e recente sentenza, con cui la Cassazione ha confermato la condanna di numerosi soggetti per omicidio colposo, nasce da un appalto conferito da una azienda chimica produttrice di resine, vernici e diluenti per l’industria del legno (azienda committente che chiameremo “A”), la quale nell’aprile 2008 aveva affidato ad una S.r.l. (che chiameremo “B”) “la fornitura di alcuni serbatoi e dei relativi sistemi di agitazione (apparati costituenti i sistemi di miscelazione utilizzati nel ciclo produttivo), nonché la “modifica serbatoio esistente denominato B4Dx01 ai fine di montare la sella di supporto della LAN 3 di cui ai punto L. La modifica è realizzabile presso il vs. stabilimento con serbatoio messo in sicurezza” (così l’ordine all’impresa esecutrice).”

Nel maggio del 2008, poi, la medesima committente A aveva anche assegnato ad un’altra società (che chiameremo “C”) “il compito di eseguire la “sostituzione motoriduttore, inserimento nuova sella motore mescolatore…”.” Inoltre “era stato concordato che la prestazione sarebbe consistita nello scollegamento dell’albero dal motoriduttore “previa bonifica da parte vostra” - nella fornitura di una piastra destinata a fungere da supporto del motore; nel montaggio del nuovo motore.”

Così a luglio quest’ultima appaltatrice (C) “aveva provveduto ad eseguire l’installazione della piastra, con opere compiute esclusivamente all’esterno del serbatoi” e “da quel momento il serbatoio, dopo essere stato lavato con acqua e solvente per eliminare i residui delle lavorazioni, rimaneva inattivo ed escluso dal sistema informatico di automazione.”

 

Nell’ottobre 2008 la B veniva autorizzata ad affidare alla partecipata (“D”) il subappalto dei lavori, ed il giorno successivo il P.A. (dipendente della B) ed il T. (dipendente della D) si presentavano presso lo stabilimento della A.

I due lavoratori venivano accolti in azienda dal responsabile progetti e dirigente in staff all’interno dello stabilimento della A e, in compagnia di questo e del responsabile della manutenzione dello stabilimento, aprivano il boccaporto del serbatoio dal quale fuoriusciva un forte odore di solvente. Decidevano pertanto “di differire al giorno successivo la lavorazione; e veniva inserito all’interno del serbatoio un tubo di gomma volante, collegato all’impianto di aria compressa, in modo da far fuoriuscire i vapori dei solventi.”

Così “il 9 ottobre 2008 il P.A. ed il T. facevano ingresso in azienda verso le ore 9 e si portavano direttamente al serbatoio B4DX01. Dopo aver depositato nei pressi l’imbracatura e gli altri sussidi di sicurezza in dotazione si calavano all’interno del serbatoio utilizzando una scala. Ma la presenza di una insufficiente quantità di ossigeno, dovuta all’insufflazione di azoto, determinava la morte del P.A.” e “ la perdita di coscienza da ipossia del T.”.

 

I soggetti condannati sono numerosi: all’interno dell’azienda committente (A), il direttore dello stabilimento, il responsabile progetti e dirigente in staff, il responsabile della manutenzione, il responsabile del reparto nel quale era installato il serbatoio; all’interno delle appaltatrici e della subappaltatrice vari membri del Consiglio di Amministrazione.

 

La sentenza è di grande interesse e se ne consiglia la lettura integrale perché tocca vari temi in maniera approfondita; dato l’oggetto di questo contributo, qui ci focalizziamo sugli aspetti relativi ai rischi specifici e ai rischi interferenziali, aspetti che hanno coinvolto in particolare il direttore dello stabilimento (Z.R.) e il dirigente responsabile progetti (V.A.) della committente A, i quali sono stati condannati per “non aver essi fornito alla [appaltatrice] e alla [subappaltatrice] dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i relativi addetti si sarebbero trovati ad operare e dall’aver omesso l’opera di coordinamento prevista dall’art.26 d.lgs.n.81/2008, ravvisandosi un rischio interferenziale in corrispondenza delle operazioni di modifica del serbatoio B4DX01”.

 

L’obbligo di elaborazione del DUVRI quale obbligo del datore di lavoro e del dirigente

 

La Cassazione premette che “lo Z.R. è la persona fisica nella quale si identifica nella vicenda in esame il datore di lavoro-committente, in quanto direttore dello stabilimento” mentre il “V.A., al quale compete la qualifica di dirigente, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, esercitò in concreto i poteri correlati al ruolo, avendo l’8.10.2008 controllato e organizzato l’intervento nel serbatoio.”

 

E chiarisce: “a riguardo del V.A. risulta opportuna una precisazione. L’art.26 del d.lgs.n.81/2008 fa riferimento unicamente al datore di lavoro-committente; l’art.18 del medesimo testo fa sì riferimento a questi ed al dirigente, ma richiama gli obblighi dell’art. 26 limitatamente a quello previsto dal comma 3: deve “elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda” (lett. p).

Tuttavia, l’art. 55, al comma 5, punisce tanto il datore di lavoro che il dirigente per la violazione dell’art. 26, comma 1, lettere a) e b), con ciò elevando tanto il primo che il secondo a soggetti tenuti all’osservanza dell’obbligo di verifica della professionalità delle affidatarie e di informazione delle medesime.”

 

La differenza tra rischi specifici e rischi interferenziali

 

Di fronte alla linea di difesa degli imputati, poi, secondo la quale “non ricorrevano nella fattispecie i presupposti dell’obbligo di valutare il rischio azoto e di promuovere il coordinamento con le imprese affidatarie”, la Cassazione sottolinea in cosa consista la distinzione tra i rischi specifici dell’ambiente del committente e rischi interferenziali, precisando che “l’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, già solo per l’esistenza dell’affidamento a terzi di lavori nell’ambito dell’azienda (e non ha rilevanza la forma giuridica che il rapporto assume: Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015 - dep. 09/11/2015, Mancini e altro, Rv. 264957), pone in capo al committente l’obbligo di verificare l’idoneità professionale delle ditte affidatarie (lett.a), e quello di fornire ai datori di lavori esecutori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività” (lett. b).”

E prosegue: “ben si comprende l’obiettivo perseguito dal legislatore; si tratta di rendere edotti i soggetti estranei all’organizzazione del committente dei rischi dell’ambiente in cui si troveranno ad operare. Rischi, quindi, che provengono dalla sfera del committente, esistenti prima e a prescindere dall’intervento dell’impresa affidataria. Specifici dell’organizzazione produttiva facente capo al datore di lavoro-committente. Non siamo ancora, quindi, in presenza del rischio interferenziale - ovvero di quel rischio “che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi” - né si tratta del rischio specifico dell’attività dell’impresa affidataria.”

 

Dunque, secondo la Cassazione, “nel caso che occupa, il rischio specifico dell’ambiente di lavoro rappresentato dal serbatoio era costituito - per tutti e non certo solo per i lavoratori dipendenti dall’affidataria - da quello derivante dalle procedure di inertizzazione […]

Che tale rischio debba ritenersi insussistente perché la committente avrebbe provveduto a rendere l’aria respirabile prima di consegnare il serbatoio agli affidatari è tesi che riposa sull’evidente inversione logica: gli obblighi previsti dalla legge - e tra questi, l’obbligo di informazione - sussistono perché le lavorazioni della committente presentano un determinato rischio e non perché tale rischio non è ‘trattato’ e risolto dal committente. L’opera informativa, come la valutazione dei rischi, attiene ai rischi insiti nelle attività; non ai rischi che permangono nonostante la loro valutazione e l’adozione delle connesse misure.

Sicché i committenti erano senz’altro tenuti ad informare gli affidatari del rischio rappresentato dalle modalità di inertizzazione dei serbatoi, e nella specie di quel [serbatoio].”.

 

Infatti, ribadisce la Corte, “la mancata informazione […] prescinde dalla contingenza e fa riferimento ai rischi strutturalmente insiti. Conclusivamente, anche se convinti che il rischio era ‘sotto controllo’ perché cessata l’immissione di azoto nel serbatoio, i committenti avrebbero dovuto informare gli affidatari che in quel serbatoio veniva immesso azoto. […] In tal caso si sarebbe portata l’attenzione sulla possibile presenza del gas inodore; e ciò, verosimilmente, avrebbe condotto a constatare la perdurante immissione del gas nel serbatoio”.

 

Il collegamento tra l’obbligo del committente di informazione sui rischi specifici e l’obbligo di cooperazione dell’appaltatore

 

Quanto infine alla responsabilità degli appaltatori, i quali avevano fatto presente che “non essendo stato correttamente adempiuto l’obbligo di informazione da parte dei committenti, su di essi non gravava alcun obbligo di coordinamento e di cooperazione”, la Cassazione, nel rigettare tale tesi, precisa che “la previa informazione è sì presupposto (in primo luogo logico) della cooperazione, ma anche che non è necessario per rendere attuale l’obbligo di cooperazione che tale informazione provenga dal datore di lavoro-committente: quando l’affidataria abbia comunque notizia del rischio dell’ambiente di lavoro, pur nell’inadempimento da parte del committente dell’obbligo informativo, essa è tenuto in ogni caso a farsene carico, dispiegando l’intervento cooperativo previsto dalla legge.

E’ quindi destituita di fondamento la tesi degli affidatari, della ‘attivazione’ dell’obbligo di cooperazione solo a condizione della previa informazione data dal committente.”

E conclude la Corte: “quel che davvero rileva, nel caso che occupa, è che gli affidatari fossero a conoscenza delle modalità di inertizzazione del serbatoio mediante insuflaggio di azoto, perché da questa sola notizia già emergeva l’esistenza del rischio connesso all’attività lavorativa oggetto di appalto.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale - Sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015 - Ric. B. R. e O. M.. - Le informazioni che in un appalto interno il datore di lavoro committente deve fornire all’appaltatore devono riguardare non solo i rischi dell’attività del committente ma anche quelli dovuti alla presenza nello stesso ambiente di appaltatori terzi.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n. 15124 del 27 marzo 2017 - Lavori in ambienti confinati: azoto presente nel serbatoio e morte di un operaio. Appalto e responsabilità.

 



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