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Regolamento europeo DPI: requisiti supplementari di salute e sicurezza
Strasburgo, 22 Lug – Come più volte ricordato su PuntoSicuro, un fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato di un dispositivo di protezione individuale deve garantire che tale DPI sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali applicabili sia dimostrata con procedura appropriata, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE.
E in questi mesi, in relazione all’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, il nostro giornale si è soffermato proprio sull’allegato II del regolamento che contiene i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale.
Ricordiamo tuttavia che il nuovo regolamento, benché sia già entrato in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - dal 21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE). E segnaliamo che in Italia è in vigore l'allegato II (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza) del D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
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Dopo aver presentato, sempre con riferimento all’Allegato II del Regolamento 2016/425, i requisiti generali e alcuni requisiti supplementari (per DPI dotati di sistemi di regolazione, DPI per occhi/viso/apparato respiratorio, DPI soggetti a invecchiamento, ...), presentiamo oggi i requisiti supplementari comuni ad altre tipologie di DPI.
Questi sono, ad esempio, i requisiti per i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose:
- le istruzioni fornite dal fabbricante con questi dispositivi di protezione individuale “devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore;
- le istruzioni devono inoltre descrivere la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che quest'ultimo sia debitamente regolato e pronto per l'impiego;
- se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego”.
L’allegato si sofferma poi sui “DPI muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore”.
Se dunque i dispositivi di protezione individuale sono muniti di componenti che l'utilizzatore può montare, regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, “tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente montati, regolati e rimossi senza l'uso di utensili”.
Veniamo ai DPI da collegare a dispositivi esterni complementari.
L’allegato indica che se i DPI sono “dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto”.
Sono presenti requisiti anche per i DPI con un sistema di circolazione di fluido.
Se infatti un DPI è dotato di un sistema di circolazione di fluido, “quest'ultimo deve essere scelto o progettato e posizionato in modo tale da garantire un adeguato rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego”.
Se poi i DPI recano una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, “tali marcature o indicazioni di identificazione devono essere, se possibile, pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la vita utile prevedibile del DPI.
Altre indicazioni per questa tipologia di dispositivi di protezione individuale:
- queste marcature devono “essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea;
- in particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro nel quale il DPI è messo a disposizione sul mercato;
- se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e nelle istruzioni del fabbricante”.
Chiudiamo questa rassegna di requisiti supplementari con due ultime tipologie di DPI.
Ad esempio per i DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare visivamente e individualmente la presenza dell'utilizzatore, si indica che “devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con un'intensità luminosa e caratteristiche fotometriche e colorimetriche adeguate”.
Infine i requisiti per i cosiddettiDPI multirischio.
Si segnala che i DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente “devono essere progettati e fabbricati in modo tale da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi”.
Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II si sofferma anche sui requisiti supplementari specifici per rischi particolari, requisiti che presenteremo nei prossimi articoli.
RTM
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