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Regolamento europeo DPI: progettazione e requisiti dei dispositivi

Regolamento europeo DPI: progettazione e requisiti dei dispositivi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

01/07/2016

Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuale come riportati nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016. Focus sui principi di progettazione e sull’innocuità dei DPI.

Strasburgo, 01 Lug – L’articolo 5 è chiaro: i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili. E il quarto “Considerando” sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della  conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
 
 
Stiamo parlando di quanto contenuto nel nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989. Regolamento che è già entrato in vigore, ma che si applicherà – con alcune eccezioni - dal 21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).

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Con questo articolo, PuntoSicuro comincia ad affrontare il delicato argomento dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.
 
Vediamo alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:
- “i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.
- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
-  i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
-  il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore”.
 
Vediamo anche alcuni requisiti di carattere generale applicabili a tutti i dispositivi di protezione individuale, ricordando che i DPI “devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere”.
 
Indicazioni sui principi di progettazione:
 
- ergonomia: “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile;
 
- livelli e classi di protezione: “il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività”; “qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate”.
 
Altre indicazioni sull’innocuità dei dispositivi di protezione individuale:
- assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo: “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego;
 
- materiali costitutivi appropriati: i materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori;
 
- stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore: ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare in contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite;
 
- impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore: gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo. Inoltre, l'utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l'utilizzatore”.
 
Segnaliamo che l’allegato II si sofferma poi su altri aspetti che presenteremo in altri futuri articoli del giornale: il comfort ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale, le istruzioni e informazioni del fabbricante, i requisiti supplementari comuni e i requisiti supplementari specifici per rischi particolari.
 
 
 
 
 
 
 
 
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