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Lista di controllo per gli adempimenti e la documentazione di cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

01/10/2012

Una lista di controllo per verificare l'attuazione dei principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e la documentazione da custodire in cantiere. Focus sulle verifiche per migliorare la sicurezza nelle attività di demolizione.

 
Roma, 1 Ott – Se le liste di controllo non possono esaurire tutti i necessari controlli relativi all’analisi dei rischi e al rispetto degli obblighi normativi, possono essere tuttavia un utile strumento per le imprese impegnate nelle attività in cantiere.
Il “Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”, realizzato dall’ Ance di L’Aquila e l’Ance Giovani territoriale, in collaborazione con gli enti bilaterali della provincia, affronta gli obblighi delle figure da cui dipende la sicurezza dei cantieri e presenta una lista di controllo per la “verifica dell'attuazione dei principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e della documentazione da custodire in cantiere”. Una lista che può essere un valido supporto “oltre che per il datore di lavoro, anche e soprattutto per i direttori di cantiere, i preposti, i capi squadra, gli assistenti e per tutti coloro che quotidianamente sono addetti alla conduzione del cantiere”.
 
Dunque la lista di controllo non solo presenta la documentazione necessaria in cantiere, ma si sofferma su vari aspetti relativi alla sicurezza: le installazioni fisse, gli scavi e la viabilità di cantiere, le opere provvisionali, gli apparecchi di sollevamento, i castelli di carico, gli impianti elettrici e le demolizioni.


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Movimentazione manuale dei carichi in cantiere in DVD
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi, in versione specifica per i cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Avendo rilevato come le attività di demolizione e ristrutturazione siano tra le attività edili maggiormente a rischio, ci soffermiamo proprio sull’ultimo punto trattato: la sicurezza nelle demolizioni.
 
A questo proposito la lista di controllo parla di rafforzamento delle strutture ricordando che, in relazione al Decreto legislativo 81/2008, “prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire” e che “in relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi” (art. 150).
 
Riguardo all’ordine delle demolizioni, i lavori di demolizione “devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti”. La successione dei lavori “deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza” (art. 151).
La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali “deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione” ed è vietato “lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione” (art. 152).
 
Importante poi verificare il convogliamento del materiale di demolizione.
Infatti “il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta”. I canali suddetti “devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati” e “l’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone”. Inoltre “ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei” (art. 153). Sempre l’articolo 153 indica che durante i lavori di demolizione “si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta”.
 
Importante poi un adeguato sbarramento della zona di demolizione: “nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti” e “l’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto” (art. 154).
 
Si ricorda che “salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta”.
La trazione o la spinta “deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti”. Devono poi “essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata”. Senza dimenticare che “il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti” (art. 155).
 
Concludiamo questa breve presentazione della check-list, riportando l’elenco, aggiornato ad aprile 2012, della documentazione da custodire, laddove previsto, in cantiere:
- “esposizione, ove sussiste l’obbligo, della copia della Notifica Preliminare (art. 99 D.lgs. 81/08); 
- copia del Piano Operativo di sicurezza (POS) (art. 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/08); 
- copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) - (art. 100 D.lgs. 81/08); 
- copia del Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) - (art. 131, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/06); 
- Piano di Montaggio, uso e smontaggio (PI.M.U.S.) del ponteggio (art.134, comma 1 D.lgs.81/08); 
- copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art.131, comma 6 D.lgs. 81/08); 
- Progetto del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato nell’ambito dello schema-tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art.133 D.lgs. 81/08); 
- Disegno esecutivo del ponteggio (art.133, comma 6 D.lgs. 81/08); 
- Documentazione comprovante l’avvenuta formazione del preposto e degli addetti al montaggio del ponteggio e/o attestante l’esperienza di montaggio di ponteggi maturata dagli stessi (art.136, comma 6 D.lgs. 81/08); 
- libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.lgs. 81/08); 
- Documentazione comprovante la verifica trimestrale di funi e catene (allegato V D.lgs. 81/08); 
- copia della richiesta di verifica all’ A.S.L. competente per territorio in Documentazione da custodire in cantiere  seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.lgs. 81/08); 
- libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l. (es. compressori d’aria, ecc.) (allegato V D.lgs. 81/08); 
- copia delle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi durante i lavori in prossimità di parti attive (art 117 D.lgs. 81/08); 
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere alla regola d’arte, rilasciata da un installatore abilitato (D.M. 37/08); 
- Documentazione comprovante la trasmissione della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico del cantiere e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, entro trenta giorni della messa in esercizio dell’impianto all’INAIL (ex ISPESL) ed alla ASL territorialmente competenti (DPR 462/01); 
- Documentazione comprovante l’avvenuta verifica periodica biennale dell’impianto elettrico di messa a terra e/o di quello di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01); 
- relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture metalliche presenti in cantiere ove siano riportate le valutazioni dei rischi dovuti al fulmine e le eventuali misure di protezione (CEI 81-10); 
- tabella espositiva dell’orario di lavoro; 
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
- certificato di regolarità contributiva (DURC); 
- copia lettere di assunzione dei dipendenti presenti in cantiere; 
- copia UNILAV; 
- copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all’Organo di vigilanza, prima dell’inizio dei lavori di bonifica dell’amianto (art. 256, comma 2 D.lgs. 81/08);  
- libretti di uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse; 
- Permesso a costruire o DIA”.
 
 
 
Ance L’Aquila, Ance Giovani L’Aquila, “ Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente” (formato PDF, 4.14 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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