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L'APPROFONDIMENTO: ''I mezzi individuali di protezione dell'udito''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Dirigenti

22/12/2000

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. '' L'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 obbliga il datore di lavoro, ed il dirigente e il preposto, per quanto di rispettiva competenza, a fornire i mezzi individuali di protezione...'

L'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 obbliga il datore di lavoro, ed il dirigente e il preposto, per quanto di rispettiva competenza, a fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.
La fornitura di tali dispositivi è però sempre subordinata alla preventiva attività prestata per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori, privilegiando gli interventi sulla fonte.
Riduzione dei rischi che si può attuare ricorrendo sia a misure tecniche, adeguandosi ai progressi della tecnologia nel settore, sia a misure organizzative, prevedendo, ad esempio, distribuzioni delle mansioni e turni idonei a ridurre l'esposizione al rumore.

I mezzi individuali di protezione dell'udito devono essere:
1)adattati ergonomicamente al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute;
2)adeguati al fine di proteggere l'udito dei lavoratori; sono tali se correttamente usati e se mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA;
3)scelti consultando di lavoratori o i loro rappresentanti.

Per verificarne l'idoneità del mezzo di protezione personale, scelto tra inserti o cuffie in relazione alla condizioni d'impiego sul luogo di lavoro, è comunque indispensabile conoscere l'analisi in frequenza del rumore e della curva di abbattimento.
Questi criteri di scelta devono essere indicati in un documento da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza unicamente al rapporto di valutazione.
Il rumore nocivo per la salute è costituito dalla presenza nell'ambiente lavorativo in modo continuo di un livello sonoro superiore a 85 dB: in tali condizioni è obbligatorio indossare sempre una protezione per l'udito.
Anche pochi minuti di trascuratezza nell'utilizzo dei necessari mezzi di protezione possono comportare una notevole diminuzione dell'udito. In tal senso va evidenziato come la soggezione a 15 minuti di carico di rumore a 100 dB corrisponde ad una dose di rumore equivalente a 8 ore con livello di 85 dB. È quindi molto importante essere coscienti esattamente del livello di rumorosità del proprio ambiente di lavoro.
Va considerato che il mezzo di protezione deve essere perfettamente idoneo all'uso cui è destinato: difatti un'attenuazione troppo elevata può addirittura rappresentare uno svantaggio, poiché l'utilizzatore potrebbe sentirsi troppo isolato, non percependo il parlato, o potrebbe non udire determinati segnali d'allarme.

L'articolo 43 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prescrive gli obblighi fondamentali in ordine alla scelta, all'utilizzo ed alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il datore di lavoro, e il dirigente e il preposto, per quanto di rispettiva competenza, devono:
1. controllare che all'atto dell'acquisto vi sia la documentazione prevista, consistente nella dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, nella marcatura CE e nella nota informativa rilasciata dal fabbricante; la presenza dei suddetti tre elementi garantisce che i DPI possiedono i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge; in presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l'entità del rischio ed aver correttamente individuato i DPI adatti, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale (tra le caratteristiche riportate nell'Allegato II del D. Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all'utilizzatore (art. 43, c.3));
2. destinare ogni DPI ad un uso personale (art.43, c.4, lettera d);
3. provvedere a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.43, c.4, lettera "b");
4. informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art.43, c.4, lettera e);
5. assicurare una formazione adeguata del lavoratore (art.43, c.4, lettera "g");
6. organizzare, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, c. 4, lettera g e c. 5);
7. fornire istruzioni comprensibili (per forma e lingua) per il lavoratore (art. 43, c. 4, lettera c);
8. rendere disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art.43, c.4, lettera f);
9. mantenere in efficienza il DPI e assicurne le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; è auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, c. 4, lettera a);qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, si devono prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 43, c. 4, lettera d);
10. fornire al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano

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