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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Chiarimenti in merito al divieto di visite mediche preassuntive
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In riferimento al recente decreto legge n. 97/08 (che interviene modificando alcune scadenze del decreto legislativo n. 81/08), riportiamo alcune indicazioni dell’avvocato Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive.
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A cura di Rolando Dubini. Tratto da “Guide di Dada.Net”.
A scanso di equivoci giova ribadire che le visite mediche preassuntive svolte dal medico scelto dal datore di lavoro, medico competente, sono tutt'ora vietate dall'art. 5 della Legge 300/70, che non è stata modificata. Sanzioni penali, dal 1970, per chi effettua visite preassuntive. Il divieto è tutt'ora pienamente vigente.
Dunque il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini) che all'art. 4. (Differimento e proroga di termini) dispone:
è in realtà giuridicamente irrilevante, in quanto interviene sull'articolo sbagliato, posto che il divieto delle visite preassuntive è sancito difatti dall'art. 5 della Legge n. 300/1070, e il d.lgs. n. 81/2008, art. 41 c. 3 di fatto ribadisce e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto. Tra le altre cose è palese anche un abuso, in questo caso, dello strumento del decreto legge, posto che non sussiste nel caso di specie il requisito costituzionale che consente al governo la decretazione d'urgenza, in quanto intervenire, peraltro impropriamente e in modo del tutto errato da un punto di vista strettamente legale, trentotto anni dopo su un divieto, attesta l'inesistenza assoluta dell'urgenza, della necessità e del caso straordinario richieste dall'articolo 77 della Costituzione:
Si è provveduto a trasmettere in sede parlamentare le presenti osservazioni affinché al momento della conversione del decreto legge possano essere sollevate le dovute obiezioni e contrarietà. |
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Rispondi Autore: Federico - likes: 0 | 10/06/2008 (09:22) |
Scusate, ma nell'art. 5 della Legge 300/70 che avete pubblicato non è fatto il benchè minimo riferimento alle visite preassuntive (cioè quelle fatte PRIMA dell'assunzione del lavoratore), si parla solo del divieto delle visite fatte al fine di accertare uno stato di malattia o infortunio del lavoratore GIA' assunto. O mi sono perso qualcosa? Grazie. |
Rispondi Autore: antonio - likes: 0 | 14/12/2008 (10:33) |
In base all'art.5 l. 300,1970.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idonietà fisicà del lavoratore, anchè dopo anni.(Le analisi del sangue,sono una violazione alla dignità e privacy della persona?) |
Rispondi Autore: carmine - likes: 0 | 14/12/2008 (10:47) |
In base all'articolo 5,L. 300 1970,il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idonietà fisica del lavoratore anche dopo anni, da parte di enti pubblici competenti. (Le analisi del sangue sono una violazione alla dignità e alla privacy della persona?) grazie carmine |
Rispondi Autore: Avv. R.Dubini - likes: 0 | 27/01/2009 (16:08) |
Si è perso il fatto che le visite pressuntive vietate di cui si discute sono quelle fatte dal medico competente nominato dal datore di lavoro, e dunque sono visite del datore di lavoro vietate dall'articolo 5 della legge n. 300/1970. avv. Rolando Dubini |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/01/2009 (16:10) |
Il Dottor Cristiano Ravalli ha una visione capziosamente riduttiva del concetto di lavoratore, a tutto beneficio del datore di lavoro che in forza della sua illegittima interpretazione potrebbe visitare a piacimento lavoratori che non sono suoi dipendenti a prescindere dal divieto al datore di lavoro di visitar e i lavoratori di cui all'art. 5 della legge n. 300/1970, divieto che viene meno in alcuni casi specifici e ben delimitati solo dopo che il lavoratore sia stato assunto, perchè la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 riguarda solamente i lavoratori che operano nell'ambito dell'organizzazione aziendale di un datore di lavoro, la definizione di cui allì'art. 2 del dlgs. 81/2008 è chiarissima. Avv. Rolando Dubini |
Rispondi Autore: Giordano - likes: 0 | 16/06/2009 (11:52) |
Volevo chiedere se nelle analisi del sangue annuali che vengono effettuate ad operai e lavoratori dipedenti di imprese, è compreso anche il test sull'uso di droghe ed alcolici. Chiaramente mi riferisco all'anno 2009. Grazie. |