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Pubblica amministrazione e COVID-19: un nuovo decreto per il lavoro agile

Pubblica amministrazione e COVID-19: un nuovo decreto per il lavoro agile
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

02/11/2020

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato un decreto che contiene le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. I principi del lavoro agile, le modalità organizzative e la flessibilità del lavoro.

 

Roma, 2 Nov – Il primo comma dell’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 77/2020, prevede che “al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti”, le pubbliche amministrazioniadeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020 (…) organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.

Inoltre come ricordato nell’articolo “ DPCM 24 ottobre 2020: misure sanitarie e pubblica amministrazione” il DPCM 24 ottobre 2020, confermando quanto già contenuto nel DPCM del 13 ottobre, al comma 3 dell’articolo 3 indica che “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.    

 

In relazione a quanto sopraindicato il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha recentemente firmato un decreto – il decreto 19 ottobre 2020 – recante le “misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale” correlato alla diffusione del nuovo coronavirus.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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I principi e le indicazioni relative all’utilizzo del lavoro agile

L’articolo 1 (Lavoro agile) del decreto riporta alcune importanti principi e indicazioni relative all’utilizzo del lavoro agile o smart working.

 

Si indica che:

  • il lavoro agile nella pubblica amministrazione “costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa” (comma 1)
  • “fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale” di cui all’articolo 19 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (comma 2)
  • “il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto” (comma 3).
  • “i lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.

 

 

Le modalità organizzative del lavoro agile nella pubblica amministrazione

Veniamo all’articolo 3 che si sofferma sulle modalità organizzative.

 

Si indica che - tenuto conto della “mappatura delle attività” (la ricognizione dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile) e, comunque, “anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni”, ciascun dirigente, con immediatezza:

  1. “organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità”;
  2. “adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
  3. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
  4. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;
  5. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza”.

 

Per agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni (comma 2) si adoperano “per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza”. È in ogni caso consentito “l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri”.

Inoltre le pubbliche amministrazioni in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica “assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”.

Infine le pubbliche amministrazioni “organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”.

 

Ricordiamo che la “rotazione del personale” indicata al punto d del comma 1 dell’articolo 3 fa riferimento proprio alla definizione di lavoro agile contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81: una prestazione lavorativa che viene eseguita “in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno”.

 

La flessibilità del lavoro e lo svolgimento dell’attività di lavoro agile

Un articolo (articolo 4) si sofferma poi sulla flessibilità del lavoro.

 

Riprendiamo il primo comma che indica che “al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali”.

 

L’articolo 5 fornisce invece indicazioni sullo svolgimento dell’attività di lavoro agile.

 

In particolare:

  • il lavoro agile “si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro” (comma 1);
  • “in ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità” (comma 2);
  • “nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” (comma 3).

 

Infine l’articolo 6 (Valutazione e monitoraggio) ricorda che le amministrazioni “adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi”. E il dirigente “monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione”.

 

Concludiamo ricordando che le misure del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, restano in vigore fino al 31 dicembre 2020.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - DECRETO 19 ottobre 2020 - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

 

 

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Rispondi Autore: Berna Pietro - likes: 0
02/11/2020 (06:51:07)
Il lavoro agile svolto dal lavoratore non implica solo lo strumento digitale, ma contempla anche una postazione di lavoro che abbia determinati requisiti espressi a tal proposito dal D. Lgs.81/08, di cui nel DM richiamato né nel DPCM richiamato si fa cenno. Però si afferma che il lavoro agile non modifica il rapporto di lavoro, da cui ne segue che resta in piena applicazione il dettato di cui al TU. In altri termini tutta l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel caso del lavoro agile della PA, basata sul D. Lgs. 81/08, resta immutabile o deve essere adeguata alle mutate condizioni di lavoro? Ritengo che ci siano molte lacune al riguardo sia nel DM sia nel DPCM
Rispondi Autore: Lentini Giovanni - likes: 0
28/11/2020 (09:31:51)
Gli autisti o gli uscieri della funzione pubblica possono usufruire del lavoro agile?
Come ?

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