Obbligo green pass: i nuovi DPCM e le indicazioni per le verifiche
Roma, 15 Ott – Come ricordato nei nostri articoli, con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 da oggi, 15 ottobre, fino al 31 dicembre 2021, è obbligatorio il possesso del Green Pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati (lavoratori dipendenti, studi professionali, lavoratori autonomi, soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato). Sono esclusi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica.
Ricordiamo che il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute e attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo.
Abbiamo dato notizia in queste settimane, e continueremo a farlo, non solo delle novità normative e delle indicazioni ufficiali, ma anche dei suggerimenti operativi, delle note, delle criticità, delle indicazioni interpretative presentate da parti sociali e operatori per cercare di favorire questo difficile passaggio delle aziende.
Ci soffermiamo oggi sui due DPCM 12 ottobre 2021 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 246 del 14 ottobre 2021.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il DPCM con le indicazioni per la pubblica amministrazione
- Il DPCM con le indicazioni sugli strumenti informatici per le verifiche
- DPCM e strumenti informatici: il contenuto degli allegati
Il DPCM con le indicazioni per la pubblica amministrazione
Abbiamo già parlato nei giorni scorsi del DPCM 12 ottobre 2021 che contiene le “ Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”.
Nell’articolo “ Obbligo del green pass: le linee guida per le pubbliche amministrazioni” abbiamo già fatto una presentazione delle linee guida usando come riferimento un prima bozza del provvedimento (versione 6 ottobre).
Ricordiamo oggi, con riferimento al DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riguardo alle modalità e ai soggetti preposti al controllo l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021, si individua “nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento”. Il dirigente apicale “può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti”.
Il DPCM riporta poi indicazioni sul controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro e indica che laddove tale controllo non sia effettuato all’ingresso “e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione”.
Si segnala poi che qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:
- “in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative” (…).
- “nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)”.
Il DPCM con le indicazioni sugli strumenti informatici per le verifiche
Veniamo ora al secondo DPCM 12 ottobre 2021 che contiene le Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». Decreto che ha efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un DPCM che riporta ulteriori indicazioni per le modalità di verifica del possesso di green pass in ambito lavorativo pubblico e privato fornendo strumenti informatici per consentire una verifica quotidiana e automatizzata.
Ricordiamo anche che, come indicato sul sito dgc.gov.it, che per semplificare le operazioni di verifica delle Certificazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’App VerificaC19, è disponibile dal 13 ottobre il pacchetto di sviluppo open source SDK - Software Development Kit, che permette di automatizzare le verifiche nei sistemi di controllo degli accessi.
Riprendiamo, a titolo esemplificativo, quanto normato dal nuovo DPCM con l’inserimento di alcuni nuovi commi dopo il comma 8 dell’articolo 13 (Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Ad esempio il nuovo comma 10 indica che “al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:
- l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
- una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
- una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
- una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.
Inoltre (comma 11) “le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute”.
DPCM e strumenti informatici: il contenuto degli allegati
Ricordiamo, in conclusione, la recente pubblicazione, da parte del Governo, di alcune risposte alle più diffuse domande sulle verifiche, e riportiamo i sommari dei vari allegati del secondo DPCM 12 ottobre 2021 contenente “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».
ALLEGATO A “Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC”
1. Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC
1A. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione emessi dalla PN-DGC (art. 5)
1B. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione emessi dalla PN-DGC (art. 6) .
1C. Certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo emessi dalla PN-DGC (art. 7)
2. Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC
2A. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione
2B. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione
2C. Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
ALLEGATO B “Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC)”
1. Modalità di generazione delle certificazioni verdi COVID-19
a. Vaccinazione
b. Guarigione
c. Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
2. Modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19
3. Regole di validazione delle certificazioni verdi COVID-19
4. Processo di verifica tramite App
5. Interoperabilità Europea
6. Recupero AUTHCODE in modalità autonoma
7. Recupero Certificazione per soggetti privi di Tessera Sanitaria
ALLEGATO C “Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento”
1. INTRODUZIONE
2. ACRONIMI E GLOSSARIO
3. DOCUMENTAZIONE CORRELATA
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
3.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA
4. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI ESEGUITI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE
4.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
4.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
4.3 ACCESSO AI SERVIZI
4.4 TRACCIATI DEI SERVIZI
4.4.1 SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST
4.4.2 SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST
4.4.3 SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI
4.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
5. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI E DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEI MEDICI
5.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
5.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
5.3 ACCESSO AI SERVIZI
5.4 TRACCIATI DEI SERVIZI
5.4.1 SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST
5.4.2 SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST
5.4.3 SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI
5.4.4 SERVIZIO DI INVIO CERTIFICATO DI GUARIGIONE
5.4.5 SERVIZIO DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI GUARIGIONE
5.4.6 SERVIZIO DI ELENCO CERTIFICATI DI GUARIGIONE INSERITI
5.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
6. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI DA PARTE DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE
6.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
6.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
6.3 ACCESSO AI SERVIZI
6.4 TRACCIATI DEI SERVIZI
6.4.1 SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST
6.4.2 SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST
6.4.3 SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI 2
6.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
7. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI DELLE ASL / AZIENDE OSPEDALIERE
7.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
7.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
7.3 ACCESSO AI SERVIZI
7.4 TRACCIATI DEI SERVIZI
7.4.1 SERVIZIO DI INVIO CERTIFICATO DI GUARIGIONE
7.4.2 SERVIZIO DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI GUARIGIONE
7.4.3 SERVIZIO DI ELENCO CERTIFICATI DI GUARIGIONE INSERITI
7.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
8. RECUPERO DATI DI CONTATTO PER LE SOMMINISTRAZIONI
8.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE
8.2 ACCESSO AL SERVIZIO
8.3 TRACCIATO
8.4 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
9. COMUNICAZIONE DATI INFEZIONE PREGRESSA O SUCCESSIVA VERSO AVN
9.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE
9.2 ACCESSO AL SERVIZIO
9.3 TRACCIATO
9.4 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
10. SERVIZIO PER IL RECUPERO DEGLI AUTHCODE ASSOCIATI AI DIGITAL GREEN CERTIFICATE DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL CALL CENTER DEL MINISTERO DELLA SALUTE
10.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
10.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
10.3 ACCESSO E AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO
10.4 TRACCIATO DEL SERVIZIO
10.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
11. SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI EMISSIONE DEL DIGITAL GREEN CERTIFICATE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
11.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
11.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
11.3 ACCESSO E AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO
11.4 TRACCIATO DEL SERVIZIO
11.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
12 RESTITUZIONE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEI DATI INVIATI PER IL DGC E IL RELATIVO STATO DI EMISSIONE
12.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE
12.2 ACCESSO AL SERVIZIO
12.3 TRACCIATO
12.4 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
13 SERVIZI PER LA VERIFICA DEI DATI DA PARTE DELLA PN-DGC AI FINI DEL RECUPERO DGC
13.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
13.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE
13.3 ACCESSO AI SERVIZI
13.4 TRACCIATI DEI SERVIZI
13.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE
ALLEGATO H “Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19”
1. Introduzione
2. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite SDK
2.1 MODALITÀ DI DOWNLOAD DELLA SDK
2.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SDK
3. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite NoiPA.
3.1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE NOIPA
3.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4. Verifica Certificazione verde COVID-19 tramite PORTALE INPS
4.1 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC
4.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INPS
4.3 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI INPS
4.4 NUOVO SERVIZIO DI VERIFICA GREENPASS SU INPS
5. Verifica Certificazione verde COVID-19 mediante interoperabilità applicativa
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti di riferimento:
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