Le novità del nuovo decreto-legge: scuola, trasporti e lavoro agile
Roma, 15 Set – Per rendere possibile la riapertura delle scuole - che sta avvenendo, con varie differenze regionali, in questi giorni – era inevitabile l’elaborazione di un nuovo decreto con le “disposizioni urgenti” per favorire il riavvio. Un decreto che è stato pubblicato l’8 settembre in Gazzetta Ufficiale e che abbiamo presentato brevemente nella news “ COVID-19: un nuovo decreto-legge sulla ripartenza della scuola”.
Stiamo parlando del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 - recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - che nasce dalla constatazione della “straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa”.
Ci soffermiamo oggi più in dettaglio sul decreto con riferimento specifico alle autorizzazioni delle risorse per scuola e trasporti e, specialmente, al tema relativo al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Le misure e le risorse per l’avvio dell’anno scolastico
- Le nuove disposizioni in materia di trasporto
- Il lavoro in modalità agile per il genitore lavoratore dipendente
Le misure e le risorse per l’avvio dell’anno scolastico
Riguardo alle misure per l’avvio dell’anno scolastico nell’articolo 3 (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021) si autorizza, “al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021”, la spesa di “3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021”.
Tali risorse “sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee”. I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Inoltre per le medesime finalità e in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, “adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, il Ministero dell'istruzione “destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione”.
Riportiamo una infografica che permette di fare il punto sulle modalità di riavvio della scuola:
Le nuove disposizioni in materia di trasporto
Inoltre, come indicato nel “Comunicato Stampa n. 62 del Governo”, nel decreto-legge n. 111/2020, sono riportate varie disposizioni in materia di trasporto:
- articolo 1 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
- articolo 2 - Disposizioni in materia di trasporto scolastico.
Nel comunicato si indica che con il decreto, in considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali. E al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.
Il lavoro in modalità agile per il genitore lavoratore dipendente
Veniamo invece alle novità relative alla possibilità di attivazione da parte del genitore lavoratore dello smart working per il periodo di quarantena del figlio under 14 convivente a seguito di contatto verificatosi nella scuola.
Riprendiamo quanto indicato nel decreto-legge.
Nell’articolo 5 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” (comma 1).
Inoltre nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque “in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” (comma 2). E per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 “è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo”. Mentre per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, “ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure” (comma 4).
Infine tale “beneficio”, come indicato al comma 5, può essere riconosciuto solo per periodi “compresi entro il 31 dicembre 2020” e nel rispetto del limite di spesa di complessivi 50 milioni di euro. L’INPS provvede “al monitoraggio del limite di spesa” e “qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Antonio - likes: 0 | 15/09/2020 (17:14:35) |
Ma lo stato i sindacati la sanità, cosa aspetta a prorogare l'art 26 comma 2, quanti morti mancano all'appello, state pensando ai motopattini bociclette mobilia, pannelli solari, e state elemosinando danaro, per la protezione dei lavoratori fragili, vi assicuriamo che non lo abbiamo voluto quello che abbiamo tutti, dagli insegnanti a tutte le categorie dei lavoratori fragili. Grazie |
Rispondi Autore: Teresa - likes: 0 | 15/09/2020 (19:19:10) |
Non solo ....Io vorrei pure rientrare in al lavoro....sennò lo perdo....ma il medico ed il datore di lavoro non vogliono grane.....E qualcuno ci chiama pure furbetti.... |