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COVID-19: le novità per le fiere, le sagre e le sale giochi

COVID-19: le novità per le fiere, le sagre e le sale giochi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

08/06/2021

Le indicazioni della normativa e delle nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Focus su riaperture e misure per sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, sagre e fiere locali.

Roma, 8 Giu – Per parlare delle nuove riaperture e dell’attuale emergenza COVID-19, contrassegnata dalla diffusione della vaccinazione, dal miglioramento dei dati sanitari e dal conseguente allentamento delle restrizioni in diverse attività lavorative, almeno con riferimento alle cosiddette “zone gialle”, abbiamo presentato nei giorni scorsi il decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65. E ci siamo soffermati anche sull’ultima versione (28 maggio 2021) delle " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che, allegate all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, contengono 13 schede ricche di indicazioni e misure per il contenimento del virus SARS-CoV-2.

 

Con riferimento, dunque, sia alla normativa che alle linee guida, che “disciplinano le attività economiche e sociali esclusivamente nella misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni presenti nei provvedimenti statali”, ci soffermiamo oggi su due schede:

  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • sagre e fiere locali.

Rispetto alla precedente versione del 20 maggio 2021 nelle schede si sottolinea l’importanza di definire il “numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria” e in relazione alla possibilità “di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Le nuove riaperture in zona gialla di fiere e sale giochi

Riguardo alle indicazioni normative che riguardano le zone gialle, partiamo da quanto riportato dal decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

 

Riprendiamo i primi due commi dell’articolo 7 del DL 52/2021:

 

Art. 7 - Fiere, convegni e congressi

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l ‘accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

(…)

 

Per avere informazioni sulle riaperture in zana gialla delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò possiamo invece fare riferimento al decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Anche in questo caso l’articolo di riferimento, ma del DL 65/2021, è l’articolo 7:

 

Art. 7 – Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò     

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

Il citato comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 sottolinea la validità dei protocolli e delle linee guida (adottate “dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”).

 

Segnaliamo, inoltre, che per le poche Regioni che sono nella cosiddetta “zona bianca”, con un livello di rischio più basso riguardo all’emergenza, non solo sono possibili riaperture anticipate rispetto alle attività suddette, ma variano anche diverse misure come riportato nelle FAQ del Governo.

Riprendiamo, a questo proposito, quanto riportato nelle “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle ‘zone bianche’” in cui si indica che “fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all’utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all’aereazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno condividere sin d’ora le seguenti misure per la zona bianca:

  • Superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
  • Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo”.

 

Linee guida: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Veniamo a quanto contenuto nella scheda “Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò” delle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni.

 

Ricordiamo che se le indicazioni presenti si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, “per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici” (si ricorda che nelle linee guida è presente anche la scheda “Ristorazione e cerimonie”).

 

Queste le indicazioni:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), da usare soprattutto prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
  • Gli utenti devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
  • Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
  • Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’ uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco.  In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
  • E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 

Linee guida: le indicazioni per le sagre e le fiere locali

Concludiamo riportando alcune indicazioni dalle Linee Guida e, in particolare, dalla scheda “Sagre e fiere locali” che si applica a “sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili”.

Anche in questo caso per eventuale altri servizi come la ristorazione si indica di fare riferimento alla relativa scheda tematica specifica.

 

Queste le indicazioni:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente, soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento.
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
  • Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
  • In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali).
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale.    

 

Ricordiamo, infine, che riguardo ai grandi eventi le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” riportano anche una scheda dedicata agli spettacoli dal vivo e ai congressi e grandi eventi fieristici.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 - “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 maggio 2021, 21/75/CR2B/COV19.

 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 


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