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COVID-19: le misure di mitigazione del rischio nelle piscine

COVID-19: le misure di mitigazione del rischio nelle piscine
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

13/04/2021

Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità fornisce indicazioni per gli impianti natatori in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il campo di applicazione del documento, le principali misure e le indicazioni per il personale.

 

Roma, 13 Apr – Considerando non solo il maggiore interesse nella stagione estiva per le piscine, ma anche gli effetti benefici dell’attività natatoria per la salute fisica e psichica delle persone, è bene cercare di comprendere come sia possibile, durante l’emergenza COVID-19, poter utilizzare con maggiore sicurezza gli impianti natatori.

 

Per fornire utili informazioni sul contenimento del virus SARS-CoV-2 l’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) ha realizzato un nuovo rapporto - Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 – che è indirizzato specialmente alle autorità regionali sanitarie e ambientali, agli enti territoriali, ai gestori delle piscine, delle strutture con annesse piscine a scopo ludico-sportivo.

 

Il documento “Indicazioni per le piscine, di cui all’Accordo 16/1/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020” fornisce indicazioni tecniche specifiche relative all’analisi di rischio correlata alle attività sportive e ricreative negli impianti natatori, nei parchi acquatici e in strutture similari.

In particolare, sono fornite indicazioni specifiche di mitigazione di rischio relativamente a:

  1. controllo della contaminazione ambientale, messo in atto dalle autorità ambientali e sanitarie preposte, secondo la vigente normativa ambientale e sulla qualità delle acque di piscina, parchi acquatici o strutture similari
  2. norme igieniche e comportamentali da seguire da parte dei soggetti gestori e operatori di impianti natatori, parchi acquatici, o strutture similari;
  3. norme igieniche e comportamentali da seguire da parte dei bagnanti e frequentatori di impianti natatori, parchi acquatici, o strutture similari.

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il campo di applicazione del Rapporto ISS

Le raccomandazioni del documento, a cura del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19, riguardano

  • A/1: piscine di proprietà pubblica (quali ad esempio le piscine comunali);
  • A/2: piscine ad uso collettivo; quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio: pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, palestre, centri estetici e attività assimilabili, associazioni e circoli;
  • A/3: piscine finalizzate al gioco acquatico.
  • Piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti, la cui natura giuridica è definita dagli art. 11174 e seguenti del Codice Civile.

Mentre sono escluse dal presente rapporto:

  • le piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali;
  • le piscine alimentate con acqua diversa da quella riconosciuta idonea al consumo umano, come ad esempio quelle alimentate con acqua di mare, termale, biopiscine o piscine naturali, ecc.;
  • le piscine private, per le quali è comunque applicabile l’analisi di rischio per il contagio del virus e per l’annegamento;
  • le vasche idromassaggio.

Inoltre il documento non riguarda “gli sport acquatici e altre attività connesse con le attività natatorie, come ad esempio la formazione subacquea in vasca”.

 

Le principali misure di mitigazione del rischio

Il Rapporto indica che fatto salvo l’obbligo del rispetto delle norme presenti nei normali riferimenti normativi relativi a questi ambiti lavorativi, “si individuano, ai fini del contrasto dell’epidemia di COVID-19 le misure di mitigazione di seguito indicate, che potranno essere modificate in relazione alle conoscenze e all’evolversi dello scenario epidemico e delle conoscenze scientifiche”.

E si segnala che. in generale, il rafforzamento delle misure di igiene rispetto ai requisiti gestionali e tecnici dei contesti di piscina, “può richiedere alcune modifiche nell’organizzazione di ambienti, processi, procedure e attività”. Misure di mitigazione che impongono, al momento, di “vietare qualsiasi occasione di aggregazione e affollamento delle persone sia in contesti chiusi che aperti e di applicare requisiti igienici straordinari, integrativi delle procedure ordinariamente previste dai regolamenti in essere”.

 

Le indicazioni “prevedono in particolare quanto segue:

  • nuovi limiti di affollamento: sono attualmente stabiliti in acqua in 7 m2 a bagnante in vasca e per le aree solarium/verdi in 7 m2 ad utente;
  • distanza interpersonale di almeno 1 metro fra le persone in tutte le aree (vasca, solarium, spogliatoi, ecc.);
  • operazioni di sanificazione regolare e frequente dei locali, delle superfici e attrezzature
  • mantenimento del potere disinfettante dell’acqua di vasca che prevede una quantità di cloro attivo libero continuativo con valore compreso tra 1 e 1,5 mg/l;
  • assicurazione di efficacia degli impianti di trattamento dell’acqua di vasca e dell’aria per le piscine confinate;
  • misure e procedure di gestione sanitaria per eventi a carattere di urgenza legati al COVID-19, inclusa una lista di contatti con i presidi medici competenti;
  • ove possibile, misura della temperatura corporea alle persone in entrata all’impianto mediante idoneo strumento (es. termo-scanner o strumenti termo-digitali o analoghi): l’accesso è consentito solo se la temperatura risulta inferiore a 37,5°C, diversamente viene interdetto;
  • divieto di accesso del pubblico alle tribune;
  • divieto di manifestazioni, eventi serali, feste e intrattenimenti vari;
  • obbligo dell’assistente bagnanti durante l’intero l’orario di apertura per le piscine condominiali”.

Il documento si sofferma poi sulle indicazioni relative alle vasche per i bambini e alle vasche dei parchi acquatici.

 

Le indicazioni per il personale delle piscine

Rimandando alla lettura integrale del documento, che si sofferma su varie misure specifiche di mitigazione del rischio (gestione del flusso, sanificazione delle superfici, trattamento dell’acqua e del condizionamento dell’aria, controlli periodici dell’acqua, …), veniamo alle indicazioni, alle mansioni e alla necessaria formazione del personale.

 

Si indica che riguardo alla educazione sanitaria e comunicazione all’interno degli impianti/struttura, il gestore ha “l’obbligo di divulgare messaggi tramite apposita cartellonistica, locandine e incentivare l’ausilio di video su monitor e schermi presenti nelle aree della struttura”.

 

Inoltre il personale all’interno dell’impianto “deve attenersi alle seguenti indicazioni:

  • Personale dell’accettazione: “deve utilizzare la mascherina ed evitare contatti stretti con la clientela mediante installazione di appositi schermi in plexiglas. I pagamenti dovrebbero essere eseguiti, ove possibile, in forma elettronica con terminale POS utilizzabile in autonomia dal cliente, incentivando i pagamenti di tipo contactless (smartphone, home banking).
  • Personale di pulizie: le operazioni di pulizia devono essere organizzate, ove possibile, in momenti liberi da utenti, utilizzando i cambi di turno. Ove fosse necessario procedere ad operazioni di pulizia in presenza di utenti, deve comunque essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
  • Assistenti agli spogliatoi (laddove previsti): regolano l’accesso dell’utenza agli spogliatoi, verificano il rispetto delle distanze sociali, assistono verbalmente i bambini della scuola nuoto.
  • Istruttori, allenatori: operano fuori dall’acqua (salvo casi particolari nei quali sono tenuti a mantenere comunque la distanza personale di almeno 1 metro) eventualmente aiutandosi con asta flessibile o altri supporti per guidare e sostenere i nuotatori.
  • Assistenti ai bagnanti: il gestore prevede il numero massimo ammissibile di bagnanti in vasca (e lo comunica anche con opportuna segnaletica all’entrata dell’impianto e al bordo vasca) e il numero sufficiente di assistenti bagnanti per assicurare, oltre le consuete mansioni di competenza dell’assistente bagnanti, anche l’applicazione delle disposizioni impartite per il contrasto al SARS-CoV-2. Il gestore assicura all’assistente bagnanti una postazione, fissa al piano o, preferibilmente, rialzata cercando di garantire la distanza minima di 2 metri tra l’assistente bagnanti e gli utenti presenti nell’impianto. L’assistente bagnanti dovrà essere messo nelle condizioni di vigilare sulla balneazione, verificare e segnalare il rispetto delle norme sul numero massimo di bagnanti in acqua e sulla distanza minima interpersonale tra gli stessi, così come definito dalle Autorità competenti e riportato in un allegato al piano di autocontrollo.
  • Manutentori: i loro interventi vanno previsti negli orari di chiusura o comunque organizzandoli in modo tale che non operino all’interno di locali in compresenza di utenti o con il resto del personale”.

 

In ogni caso tutto il personale, a seconda dei propri ruoli, “dovrà essere formato su tutte le procedure del disciplinare, sia sui comportamenti da tenere, sia sul controllo dei comportamenti degli utenti (spazi e tempi nei movimenti: all’ingresso, all’accettazione, negli spogliatoi, in acqua)”.

 

L’indice del rapporto ISS COVID-19

Riportiamo in conclusione l’indice del Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020:

 

Destinatari del rapporto

Acronimi

Premessa

Scopo e campo di applicazione

Riferimenti normativi

 

Scenari e analisi del rischio

SARS-CoV-2: modalità di diffusione, persistenza in ambienti idrici, sensibilità ai disinfettanti, raccomandazione di livelli minimi di disinfettante residuo nel corso dell’emergenza pandemica

 

Principali misure di mitigazione del rischio

Misure specifiche di mitigazione del rischio da adottare da parte del gestore/responsabile legale

Gestione del flusso dei frequentatori, clienti, ospiti dell’impianto/struttura e dei bagnanti

Sanificazione delle superfici, incluse quelle degli impianti di ventilazione e condizionamento, e degli ambienti interni  

 

Trattamento dell’acqua di vasca, quella sanitaria e del condizionamento dell’aria per le piscine confinate  

Acqua della vasca

Acqua fredda e calda sanitaria  

Aria degli impianti meccanici  

Controlli periodici sull’acqua di vasca  

 

Educazione sanitaria e comunicazione all’interno degli impianti/struttura – Mansioni e formazione del personale  

Educazione sanitaria e comunicazione  

Mansioni del personale  

Formazione del personale

 

Piano di Autocontrollo  

Piscine di categoria A/2  

Piscine di categoria A/3  

Piscine condominiali  

Piscine private  

 

Misure specifiche di mitigazione del rischio da adottare da parte dei frequentatori e dei bagnanti

Comportamenti igienico-sanitari da parte dei frequentatori all’interno dell’impianto  

Comportamenti igienico-sanitari da parte dei bagnanti in vasca  

 

Tutela del personale  

Gestione dei rifiuti  

Conclusioni e raccomandazioni  

Bibliografia  

 

Segnaliamo infine che un capitolo dedicato alle piscine, con indicazioni per le misure di mitigazione del rischio COVID-19, è compreso anche nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dal titolo “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”. Documento che è allegato al DPCM 11 giugno 2020.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19, “ Indicazioni per le piscine, di cui all’Accordo 16/1/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020”, Roma - Istituto Superiore di Sanità – 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 37/2020 (formato PDF, 1.75 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

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