COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali
Roma, 2 Apr – In questi mesi l’emergenza COVID-19 ha focalizzato l’attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la vaccinazione costituisce oggi l’arma fondamentale nella lotta alla pandemia.
A ricordare l’importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della Regione Emilia-Romagna.
Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in “ordine sparso”, è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decreto, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea
- Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale
- Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino
Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea
In queste ultime settimane, anche in conseguenza dei recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali, sono state diverse le Regioni ad intervenire sul tema delle vaccinazioni degli operatori sanitari in relazione all’emergenza COVID-19.
A titolo esemplificativo riprendiamo un documento elaborato dalla Regione Emilia-Romagna avente per oggetto “Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’.
È utile segnalare queste indicazioni regionali perché, per quanto superate dalle indicazioni nazionali del decreto legge, si soffermano sul ruolo del medico competente e al protocollo di sorveglianza sanitaria a cui invece non fa riferimento il decreto.
Il documento regionale indica che la vaccinazione contro il COVID-19 rientra a pieno titolo nelle indicazioni contenute in una Delibera regionale del 2018 sul rischio biologico in ambiente sanitario. Delibera che prevede “che il medico competente subordini il rilascio dell’idoneità lavorativa allo svolgimento del ciclo vaccinale completo per operatori sanitari che operino in contesti a rischio e che risultino suscettibili a patologie trasmissibili per via aerea, prevenibili con vaccino”.
Alla luce di quanto specificato nel documento (si fa riferimento anche al D.Lgs. 81/2008 e all’ art. 2087 c.c.), si indica che “il protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato al controllo del rischio biologico e in particolare al controllo delle malattie contagiose di interesse occupazionale, attualmente in essere nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, debba “considerarsi esteso anche alla protezione da Sars-CoV-2 in funzione della modifica del rischio biologico introdotta dal rischio pandemico, rimodulando i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale”. E si ritiene pertanto che “in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non”.
Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale
Veniamo ora, invece, a quanto contenuto nel nuovo decreto legge facendo riferimento – in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ad una bozza del testo che si presume non sarà diversa da quanto pubblicato a breve.
Nel decreto legge si parla direttamente di obblighi vaccinali a cui è dedicato l’articolo 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
Il comma 1 indica destinatari, obblighi e scadenze.
Fino alla completa attuazione del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Si indica che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino
L’articolo 4 riporta poi una precisa tempistica e delle scadenze che possono arrivare alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:
- entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4 - comma 3), “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica”;
- entro dieci giorni (comma 4) dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, “verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”;
- ricevuta la segnalazione (comma 5) l’azienda sanitaria locale di residenza “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’ obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione l’azienda sanitaria locale “invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo” (…);
- decorsi i termini di cui al comma 5, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. L’Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.
Quali sono le conseguenze sul lavoratore (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?
Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Il comma 11 indica poi che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (art. 3) anche una sorta di scudo penale per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare – “ Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’” (formato PDF, 162 kB).
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Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0 | 02/04/2021 (08:56:49) |
Palesemente anticostituzionale: 1) obbligo di vaccinazione entro 5 giorni (ma i decreti si convertono in legge in 60 gg) se poi non viene convertito chi ne risponde le USL? 2) Demansionamento del lavoratore con mansioni inferiori viola l'art. 279 e 42 del d.lgs. 81/08 3) Comunicazione dello stato vaccinale vietato dalla normativa della privacy (come recentemente scritto dal Garante) Appare del tutto inapplicabile e foriero di grossi guai legali per le istituzioni |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 02/04/2021 (09:48:25) |
Addirittura anticostituzionale.... È sempre stupefacente vedere quanti siano i costituzionalisti che di mestiere fanno i consulenti sulla sicurezza e quanto costoro ne sappiano di più dei costituzionalisti che fanno i consulenti a chi scrive le leggi. 1) È una possibilità alquanto remota. I DL sono presentati alle camere il giorno stesso della pubblicazione in GU e le camere devono riunirsi entro 5 gg (guarda caso). Finora tutti i DL sono stati convertiti e, data la maggioranza delle forze parlamentari che aderiscono all'attuale Governo, è improbabile che questo DL costituisca l'eccezione; 2) si rilegga l'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008: «adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza»; 3) si legga il testo del decreto. La norma non chiede al datore di lavoro di comunicare lo stato vaccinale dei propri lavoratori, ma solo nominativo e qualifica dei lavoratori. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 02/04/2021 (09:57:50) |
Andrea, l'incagliamento della Ever Given è durato troppo poco. Altrimenti avremmo avuto, grazie al web, un mucchio di esperti in "Metodi e Tecniche di disincaglio". E' il bello del web. Mi domando perchè, prima di scrivere, non ci si informa, anche su wikipedia. |
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0 | 02/04/2021 (10:52:39) |
Addirittura anticostituzionale.... È sempre stupefacente vedere quanti siano i costituzionalisti che di mestiere fanno i consulenti sulla sicurezza e quanto costoro ne sappiano di più dei costituzionalisti che fanno i consulenti a chi scrive le leggi. (mi pare offensivo e poco professionale, per un articolo tecnico, se questo il tono vuol dire che ho centrato la questione) 1) È una possibilità alquanto remota. I DL sono presentati alle camere il giorno stesso della pubblicazione in GU e le camere devono riunirsi entro 5 gg (guarda caso). Finora tutti i DL sono stati convertiti e, data la maggioranza delle forze parlamentari che aderiscono all'attuale Governo, è improbabile che questo DL costituisca l'eccezione; Quindi se non lo fanno in 5 giorni ho ragione? 2) si rilegga l'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008: «adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza»; Esatto mentre il DL prevede che gli abbassino lo stipendio quindi c'è violazione 3) si legga il testo del decreto. La norma non chiede al datore di lavoro di comunicare lo stato vaccinale dei propri lavoratori, ma solo nominativo e qualifica dei lavoratori. La razio della legge è il segreto sullo stato vaccinale delle persone quindi mi sta confermando che ci sarà violazione |
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0 | 02/04/2021 (11:18:35) |
Addirittura anticostituzionale.... È sempre stupefacente vedere quanti siano i costituzionalisti che di mestiere fanno i consulenti sulla sicurezza e quanto costoro ne sappiano di più dei costituzionalisti che fanno i consulenti a chi scrive le leggi. (mi pare offensivo e poco professionale, per un articolo tecnico, se questo il tono vuol dire che ho centrato la questione) 1) È una possibilità alquanto remota. I DL sono presentati alle camere il giorno stesso della pubblicazione in GU e le camere devono riunirsi entro 5 gg (guarda caso). Finora tutti i DL sono stati convertiti e, data la maggioranza delle forze parlamentari che aderiscono all'attuale Governo, è improbabile che questo DL costituisca l'eccezione; Quindi se non lo fanno in 5 giorni ho ragione? 2) si rilegga l'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008: «adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza»; Esatto mentre il DL prevede che gli abbassino lo stipendio quindi c'è violazione 3) si legga il testo del decreto. La norma non chiede al datore di lavoro di comunicare lo stato vaccinale dei propri lavoratori, ma solo nominativo e qualifica dei lavoratori. La razio della legge è il segreto sullo stato vaccinale delle persone quindi mi sta confermando che ci sarà violazione |
Rispondi Autore: Lenny - likes: 0 | 02/04/2021 (11:18:59) |
"Le morti totali da Covid-19 segnalate nell'ultimo report dell’INAIL e aggiornate al 28 febbraio 2021 sono 499, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al numero totale dei deceduti nazionali da Covid-19 registrati dall’Iss alla fine di febbraio 2021." Sono circa 15 milioni i lavoratori (al netto degli smart worker) che inevitabilmente entrano quotidianamente a contatto con altri esseri umani per necessità lavorative. Non vi è proporzione dei decessi nel rapporto popolazione/lavoratori. Le ragioni sono molteplici e l'età gioca un ruolo fondamentale. A conferma di questo, sarebbe opportuno, rivalutare le pesanti restrizioni a carico delle realtà lavorative e rafforzare la terapia domiciliare per la fascia più debole della popolazione. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 02/04/2021 (11:36:49) |
1) avrebbe ragione su cosa? Sul fatto che è anticostituzionale? No. Semplicemente se non si conclude l'iter che inizia con la presentazione alle camere del DL il giorno stesso della pubblicazione in GU e si conclude dopo 60 gg, il decreto perde di efficacia. Ma, nel caso, questo non significherebbe che il DL fosse anticostituzionale come sostiene lei. 2) Ma per piacere. L'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina i casi di non idoneità alla mansione. Qui non stiamo parlando di sorveglianza sanitaria (e dunque misure a tutela dei lavoratori), ma di misure volte alla tutela salute pubblica ("al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza..."). 3) "Ratio" non "razio". Comunque no, non le sto confermando proprio nulla. Si rilegga l'intervento del garante, si legga il testo del DL e vedrà che non c'è nessuna violazione. Comunque, per inciso, non avevo alcuna intenzione di essere offensivo. Lei ha affermato che il Decreto è «palesemente anticostituzionale». «Palesemente». Non «vagamente», «nascostamente», «presenta dubbi», ecc... ma «palesemente». E poi «anticostituzionale». Roba forte. Non «scritta male», «inapplicabile in alcune parti», «soggetta a molteplici interpretazioni». No. «Anticostituzionale». Ecco, mi chiedevo dove si fosse nascosto per tutto questo tempo. Lei dovrebbe essere chiamato a svolgere, piuttosto, il ruolo di presidente della corte costituzionale e non limitarsi a commentare articoli su puntosicuro.it |
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0 | 02/04/2021 (12:06:45) |
....., mi chiedevo dove si fosse nascosto per tutto questo tempo. Lei dovrebbe essere chiamato a svolgere, piuttosto, il ruolo di presidente della corte costituzionale e non limitarsi a commentare articoli su puntosicuro.it Mi pare evidente il suo intento di offendere è chiaro e ripetuto (si veda sopra), sono convinto che il tema sia molto rilevante e che molte persone vogliano capire bene la portata del decreto sono contento che abbia reso evidente a chi legge che il tema non si può discutere in questo sito, altrimenti non si spiegherebbero le offese |
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 1 | 02/04/2021 (12:38:07) |
Quante storie per questo vaccino, quando da sempre alcune categorie di lavoratori sono OBBLIGATI a fare il vaccino se vogliono fare un certo lavoro. Eppure non ci sono tutti questi problemi. Alcune cose non devono certo dipendere dell'opinione che ciascuno di noi nella nostra "ignoranza" esprime, ma è giusto che vengano valutate da chi si occupa proprio di valutare la necessità del vaccino. Ci affidiamo alle decisioni degli altri in così tanti campi nella vita che non capisco proprio perchè tutta questa polemica. Quando ci ammaliamo gravemente prendiamo delle medicine che ci prescrive il medico o ci facciamo "sventrare" da un chirurgo, eppure lo facciamo senza fare tante storie. Ci riempiamo di farmaci, molti non indispensabili, come certi "calmanti" che di controindicazioni ne hanno parecchie, ma nessuna problema. Poi ci rifiutiamo di fare un vaccino che potrebbe risolvere un problema di salute mondiale. Rendiamoci conto. |
Autore: Virginia | 11/04/2021 (12:31:45) |
Si ma se prendo le medicine decido io, impormele è diverso, quando il MMG mi fa la ricetta dico io cosa prescrivere, un consiglio si può accettare .. |
Rispondi Autore: Mauro P - likes: 0 | 02/04/2021 (14:01:51) |
Quanti costituzionalisti... Ricordo che il procedimento per l'incostituzionalità di una norma viene avviato da un giudice, che attesta il "dubbio" e niente di più. Che i DL debbano essere convertiti o no entro 60 giorni non c'entra un tubo con il caso in questione, perché sono norme di legge efficaci da subito, Semmai è il Parlamento che, in caso di non conversione o conversione con modifiche, regola i rapporti già insorti. Relativamente alle mansioni, poi, c'è una precisa scala gerarchica di interessi e quello della salute collettiva ha la prevalenza su quella di poter svolgere una mansione senza essere idonei a farlo. Il problema del DL semmai è che è ancora troppo morbido... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 02/04/2021 (16:05:03) |
Quanta ragione aveva il grande Umberto Eco quando parlava della possibilità offerta a tutti dal web. |
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0 | 03/04/2021 (00:00:43) |
Forse la mia intromissione è inopportuna, ma ben vengano riviste specialistiche come questa, dove è permesso a chiunque di esprimere la propria opinione; anche perchè si presume che chi commenta sia quanto meno intenditore della materia. Ora io sono un pensionato molto appassionato alla materia della sicurezza in senso generale e questo da parecchi anni e mi faccio una domanda: "perchè un operatore sanitario, cioè colui che dovrebbe garantire di non essere contagiato in alcun modo, debba farmi rischiare la vita a causa di una pandemia verso la quale lui non vuole immunizzarsi?" Se il suo mestiere è porre assistenza a chi ne ha necessità, a mio modesto parere deve essere immunizzato che poi pensiamoci bene: il vaccino non impedisce al virus di entrare nel corpo di un immunizzato, ma impedisce al virus di contagiare altri e magari ... credo che i numeri siano abbastanza evidenti. Non è vero che l'eventuale declassamento sia anticostituzionale perchè, se un autista di mezzi pesanti, diciamo autobus, viene dichiarato inidoneo alla mansione viene distaccato a mansione diversa, declassato, mantiene il compenso economico ma non percepirà alcun aumento fino a che il livello di declassamento non arriva a percepire il suo stipendio. E poi, concludo, piantiamola una buona volta di sentirsi sempre colpiti in prima persona e mettiamoci in testa che se non si raggiunge quell'immunità di massa nel minor tempo possibile il Bel Paese sarà destinato a sparire. Alla prossima |
Rispondi Autore: Massimiliano - likes: 0 | 03/04/2021 (12:26:24) |
Buongiorno Qualora per il datore di lavoro non fosse possibile demansionare il dipendente ( che rifiuta la vaccinazione) e a quest’ultimo venisse sospesa la retribuzione fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021 cosa succederebbe dopo tale data ? Il dipendente potrebbe rientrare al lavoro con le stesse mansioni e senza essersi vaccinato ? Grazie |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 03/04/2021 (20:48:29) |
Sono un operatore sanitario. Nessun problema a essere posto in congedo non retribuito fino al 31-12-21 o fino a fine epidemia (anzi...ben venga). Ma il demansionamento può essere fatto "ad libitum": ovvero se sono un medico posso essere messo a fare le pulizie, per assurdo? |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 04/04/2021 (11:36:41) |
Il consiglio d'europa a gennaio 2021 ha rattificato il divieto agli stati membri di instituire obbligo vaccinale anticovid. Allo stesso modo ha vietato di discriminare lavorativamente i soggetti vaccinati-non-vaccinati. L'italia è l'unico paese che ha deciso di attuare una norma che viola palesemente i diritti umani. Ricordo che TUTTI i vaccini covid non sono assimilabili ad altri vaccini perchè sono tutti SPERIMENTALI. Ergo, ci stanno obbligando a sperimentare farmaci di cui non sappiamo praticamente nulla e che da evidenze, permettono comunque di infettarci col virus, vedere il caso, l'ultimo noto, dei 7 infermieri di Abbiategrasso: si sono non solo infettati, come già si sapeva, ma si sono anche ammalati perdendo gusto ed olfatto, ovvero, manifestando patologia NEUROLOGICA, ovvero, il virus, è giunto al cervello! La risoluzione n. 2361 (2021) approvata dal Consiglio d'Europa vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione antiCovid e vieta di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione. Di seguito i punti della risoluzione che ci interessano: 7.3.1 assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli; 7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato; 7.3.3 adottare misure tempestive ed efficaci per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini Covid-19; In conclusione, non sussisterebbero i presupposti fondamentali per rendere la vaccinazione antiCovid obbligatoria, trattandosi tra l'altro di una "parte residuale del personale sanitario" come affermato dal ministro Speranza, di farmaci sperimentali, non dovendo incorrere nell'errore di violare i diritti umani stabiliti dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. |
Rispondi Autore: Gianni Saretto - likes: 0 | 05/04/2021 (11:19:04) |
Trovo pertinente il commento che nell’articolo confronta la diversa impostazione tra DL 44 1° aprile 2021 e il documento Regione Emilia – Romagna. Il DL 44 non fa cenno in assoluto al D.Lgs. 81/08, né richiamando art. 279 per introdurre obbligo vaccinale, né collegando inidoneità dell’operatore al giudizio espresso da Medico Competente. Su questi richiami legislativi si erano invece basati tutti gli autorevoli pronunciamenti di Avvocati Giuslavoristi e Esperti Sicurezza che avevano orientato il dibattito nei mesi scorsi. Mi chiedo se vi è qualche fondamento giuridico in questo cambio di approccio. Il DL 44 dispone “La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, non citata inidoneità del MC. Forse, come scrivono in precedenti interventi alcuni colleghi a commento articolo, è una prospettiva basata su obiettivo di “tutela salute pubblica”. Mio parere: ben vengano tutte le norme che portino alla vaccinazione, la più estesa che si può e in tempi rapidi. (guardiamo a GB dopo vaccinazione di massa: hanno 2000 casi e 10 morti/giorno). Chiedo anche se avete qualche riflessione su punti che il DL 44 lascia, a mio avviso, incerti: • I soggetti obbligati sono tutti gli operatori? Inclusi personale amministrativo, manutentori, cucina, ecc.? • nelle RSA (forse negli Ospedali ci sono margini di possibilità) non esistono attività che non implicano rischi di diffusione del contagio, pertanto credo che nelle RSA tutti gli operatori non vaccinati dovranno essere allontanati senza stipendio. Si concorda? |
Rispondi Autore: Fiore Gabriella - likes: 0 | 08/04/2021 (11:24:54) |
Come già detto da altri, prego di ricordarsi la differenza tra obbligo vaccinale per akcune categorie, cosa che nessuno discute, e "vaccino" anti Covid che è sperimentale e la sperimentazione non può essere un obbligo per nessuno! È solo VOLONTARIA |
Rispondi Autore: Fulvia - likes: 0 | 12/04/2021 (17:29:34) |
Ma nessuno dice che chi è vaccinato trasmette ugualmente la malattia? Chissà perché... |
Rispondi Autore: Patrizia - likes: 0 | 30/04/2021 (17:14:44) |
Se vaccinarsi è un obbligo deduco che ci sia qualcuno che si assuma la responsabilità in caso di reazioni avverse .Chi si sottopone al vaccino volontariamente deve autorizzare le proprie intenzioni ..chi invece viene obbligato per legge deduco di no ... |
Rispondi Autore: Marco P. - likes: 0 | 22/05/2021 (12:44:24) |
Sono un assistente domiciliare con qualifica di Operatore Socio-Assistenziale con inquadramento Inps di : "Operaio" e inquadramento aziendale: "Assistente Domiciliare Formato". Lavoro presso una Cooperativa Sociale a cui le Asl e i Comuni affidano l'assistenza domiciliare delle persone con problemi di varia natura (anziani allettati con Alzheimer, Parkinson, dimessi dagli Ospedali, Autistici e così via). "Gradirei" non farmi sottoporre a vaccino "sperimentale" per ovvi motivi pur essendo stato sempre ligio in tal senso con i vaccini tradizionali. Ho possibilità di evitare la inoculazione? E poi, mi domando, se il vaccino, anche nel caso mio, dovesse essere obbligatorio, pena il licenziamento per idoneità, posso rifiutare di firmare il consenso? (Dato che trattasi di obbligo in ogni caso?). Insomma: è giusto subire ed essere personalmente responsabile di eventuali avversità sulla mia salute? Grazie a chi potrà rispondere alle mie domande. |