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Sulle funzioni di alta vigilanza del CSE

Sulle funzioni di alta vigilanza del CSE
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Coordinatori

04/04/2018

La funzione di alta vigilanza del coordinatore in fase di esecuzione ha a oggetto esclusivamente il rischio generico legato alla presenza in cantiere di più imprese, e non risponde degli eventi riconducibili ai rischi specifici propri dell’attività.

Un’altra sentenza questa della Corte di Cassazione che bene si inserisce nell’altalena che è possibile riscontrare nella giurisprudenza per quanto riguarda la individuazione delle funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (CSE) nel rispetto degli obblighi posti dal legislatore a suo carico con l’art. 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e quindi delle sue responsabilità o meno per un eventuale infortunio accaduto nel cantiere sottoposto al suo controllo, altalena che va dal dovere lo stesso occuparsi esclusivamente dell’organizzazione in sicurezza del cantiere, oltre che dell’attuazione delle procedure di sicurezza e dei rischi interferenziali riconducibili all’ambiente di lavoro nel quale operano più imprese e lavoratori autonomi, al dovere invece occuparsi anche dei rischi specifici delle imprese e dei lavoratori autonomi stessi e quindi a rispondere di eventuali conseguenze da essi derivanti.

 

Per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte di Cassazione, citando da ultimo la sentenza della stessa Corte n. 3288 del 27/9/2016 Bellotti e altro, la funzione di vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha a oggetto esclusivamente i rischi cosiddetti generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza nel cantiere di più imprese e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756). Ne consegue quindi, e giunge a questa conclusione la suprema Corte, che il CSE non risponde degli eventuali infortuni riconducibili ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

 

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Il fatto e il ricorso in cassazione

La Corte d'appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato i datori di lavoro di due imprese che operavano in un cantiere edile e il coordinatore per l’esecuzione alla pena e alle statuizioni civili ritenute di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose subite da un lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’evento oggetto del processo si era verificato mentre il lavoratore stava eseguendo, all'interno di un cavedio, il lavaggio con una idropulitrice di una persiana smontata e mentre si stava utilizzando contestualmente un montacarichi posizionato sulla sommità di un ponteggio metallico eretto all'interno del cavedio stesso. Dal montacarichi, in particolare, durante la fase di sollevamento, si era staccato ed era caduto un trapano miscelatore, non adeguatamente assicurato al montacarichi stesso, che aveva colpito al capo il lavoratore infortunato procurandogli delle lesioni.

 

Al datore di lavoro dell’infortunato era stato contestato di non avere fornito allo stesso i dispositivi di protezione individuale pur presenti in cantiere, come il casco antinfortunistico, né di avere vigilato sul loro effettivo utilizzo. Al datore di lavoro del lavoratore che stava manovrando il montacarichi era stata contestata la violazione dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, laddove tale disposizione prescrive l'adozione di misure per impedire che i lavoratori si trattengano sotto i carichi sospesi e vieta che i carichi vengano fatti passare sopra i luoghi di lavoro abitualmente occupati dai lavoratori non protetti. Al coordinatore era stato invece contestato di non avere previsto nel PSC il rischio specifico concretizzatosi in occasione del lavaggio delle persiane e i relativi provvedimenti da adottare e di non avere compiuto alcuna delle attività prescritte dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche in relazione alle interferenze fra lavoratori delle diverse imprese, con riguardo in particolare alle modalità di accesso e di sosta nel cavedio.

 

Tutti e tre gli imputati hanno ricorso in Cassazione per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. Il coordinatore in particolare nel suo ricorso ha lamentata una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata in rapporto alla posizione a lui attribuita, posizione che, ha fatto osservare, comporta obblighi di alta vigilanza e di verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, nonché dell'idoneità del piano operativo e dell'eventuale necessità di procedere a un loro aggiornamento. Lo stesso ha sostenuto, altresì, di avere aggiornato il PSC mediante le riunioni di coordinamento tenute in cantiere durante le quali aveva preso espressamente in esame anche le lavorazioni da eseguirsi all'interno dei cortili e dunque anche del cavedio nel quale era accaduto l'infortunio e aveva in particolare previsto che durante il calo in basso delle persiane tutte le lavorazioni dovevano essere sospese.

 

Quanto al fatto che il verbale di coordinamento non sarebbe stato reso noto alle maestranze, come sostenuto in sentenza, il coordinatore ha fatto presente che in realtà detto verbale è stato sottoscritto dai rappresentanti delle ditte operanti nel cantiere e ha precisato che l'opera di alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione é rivolta del resto non già ai lavoratori ma ai datori di lavoro delle ditte esecutrici.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dai due datori di lavoro e ha ritenuto invece fondato quello avanzato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con riferimento al quale ha svolte alcune considerazioni.

 

La stessa Corte in particolare si è mossa dalla considerazione che “per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046)”.

 

“Nel solco della richiamata giurisprudenza”, ha così proseguito la Sez. IV, “ si é, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756)”.

 

Ciò premesso, la Corte suprema ha riconosciuto che il ricorrente aveva correttamente prospettato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza della stessa  Corte, i limiti della sua responsabilità nella qualità di coordinatore per l'esecuzione e aveva documentato in modo puntuale ed esaustivo che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il verbale di coordinamento al quale aveva fatto riferimento nel ricorso aveva avuto effettivamente una funzione integrativa del piano di sicurezza e nello stesso era stata esclusa la sovrapposizione di attività lavorative anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il cortile salvo che per le operazioni di sollevamento delle persiane, durante le quali le altre operazioni di lavoro dovevano rimanere sospese. Malamente poi, secondo la suprema Corte, è stata posta nella sentenza impugnata la questione della mancata diffusione del verbale suddetto, atteso che i compiti di alta vigilanza affidati al coordinatore, come giustamente sostenuto dal ricorrente, implica che egli interagisca non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza.

 

Per quanto sopra detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata dal coordinatore e conseguentemente le statuizioni civili emesse nei suoi confronti per non avere lo stesso commesso il fatto.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017 (u.p. 24 novembre 2017) - Pres. Piccialli – Est. Pavich – P.M. Gaeta - Ric. B.F., S.L. e A.F.. - La funzione di alta vigilanza del CSE ha a oggetto esclusivamente il c.d. rischio generico legato alla presenza in cantiere di più imprese. Lo stesso non risponde degli eventi riconducibili ai c.d. rischi specifici propri dell’attività delle imprese.



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