Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Edilizia: il coordinatore deve controllare la formazione del personale?
Nel mese di gennaio Puntosicuro ha pubblicato l’articolo di Pietro Ferrari “ Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori”, in cui si stabiliva, senza ombra di dubbio, l'obbligo del CSE al controllo della formazione degli addetti delle varie imprese, ai fini della loro ammissibilità in cantiere.
Tale posizione non ha trovato concorde il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine ( CISC), che ha chiesto ed ottenuto un confronto con gli organi di controllo regionali, al fine di dirimere la questione.
Ne è risultato un incontro, di cui alleghiamo nel seguito il verbale, nel corso del quale anche gli organi di controllo regionali hanno concordato con la CISC, che l'obbligo della formazione e della relativa attestazione e controllo è a carico del datore di lavoro della singola impresa.
Verbale dell'incontro per la discussione sul ruolo del CSE nell'ambito del controllo dell’avvenuta corretta e compiuta formazione degli addetti nell’ambito del cantiere edile o di ingegneria civile, relativamente a tutte le professionalità coinvolte.
La posizione dei partecipanti all'incontro è quindi, concordemente, la seguente:
premesso che:
-gli accordi stato-regione in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, sia essa generale, specifica, o sull'uso di attrezzature, non costituiscono accordo tra le parti sociali, oggetto dell'attività di verifica del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08. Altrettanto dicasi per le attività formative in materia di primo soccorso ed antincendio, o di formazione sul montaggio di ponteggi, ecc., definite da norme di legge specifiche;
poichè
- compito del coordinatore per l'esecuzione è la verifica dell'idoneità del POS, nel quale deve essere presente anche "documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere";
- in nessun punto della norma è stabilito in quale forma questa deve essere documentata nel POS;
- il datore di lavoro dell'impresa, affidataria od esecutrice, ha l'onere specifico della somministrazione delle corretta e completa formazione ed informazione ai lavoratori, e ne risponde penalmente;
- gli organi di controllo dispongono di documentazioni e modalità di reperimento delle stesse che consentono una rapida ed efficace verifica di un tanto;
si conclude che:
- il controllo sulle attività formative non può essere richiesto al coordinatore per l'esecuzione, in virtù dei disposti dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 in quanto i contenuti della formazione non sono definiti da “accordi tra le parti sociali ”;
- il datore di lavoro è unico responsabile della corretta e compiuta formazione e informazione del personale, nel rispetto dei tempi e dei contenuti previsti dalle norme vigenti, con attenzione anche agli aggiornamenti periodici delle attività formative ed informative stesse;
- il coordinatore per l'esecuzione, con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 92 co. 1 lett. “b” e all. XV del D.Lgs. 81/2008 verifica l’informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantieri in coerenza con le lavorazioni svolte ed attrezzature utilizzate;
- Tale riscontro può essere effettuato anche mediante dichiarazione del datore di lavoro, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo stesso dichiari i fatti ed elenchi i dati necessari al fine di soddisfare alla richiesta di legge (nei limiti di quanto autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) in rapporto ai lavoratori e alla relativa attività formativa ed informativa somministrata. Tale atto dev’essere dettagliato e riportare quantomeno l’entità e data della formazione impartita nonché l’ente di somministrazione. Si concorda che il tutto potrebbe essere esposto in una tabella, che si propone di condividere con le organizzazioni dei datori di lavoro, al fine di standardizzarla per una semplificazione dell'adempimento;
- il coordinatore per l'esecuzione ha il dovere di verificare, nel corso dei sopralluoghi, l'operatività dei singoli addetti; operatività che può dar adito a dubbi sull'effettiva e compiuta erogazione delle attività informative e formative previste per legge;
- in caso di dubbi (ad es. scarsa conoscenza della lingua italiana, effettiva comprensione dei contenuti della formazione, ecc.), il coordinatore per l'esecuzione può adottare tutti i provvedimenti che ritiene opportuni, nei limiti delle proprie competenze, come definite dal D.Lgs. 81 (richiesta di informazioni specifiche al lavoratore, richiesta di informazioni specifiche al datore di lavoro, verifica di ulteriore documentazione, segnalazioni al committente, ecc.);
Nel corso dell'incontro si è discusso anche della problematica della richiesta e verifica delle documentazioni di legge alle ditte straniere, aventi sede all'estero.
Premesso che tutte le ditte che operano nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro o della sede legale, sottostanno alle medesime leggi, si stabilisce che:
- i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del committente devono essere trasmessi in lingua originale con traduzione attestata dal relativo consolato/ambasciata, o in italiano; il consolato/ambasciata deve attestare la corrispondenza tra gli organismi italiani citati nelle norme e i corrispondenti organismi dello stato straniero (ad es. iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- la formazione, informazione, addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti, ecc., devono essere erogate con i medesimi tempi, modalità e contenuti previsti dalle norme italiane (per la documentazione, vedi sopra - a meno che tali attività non siano svolte in Italia, per cui la documentazione è rilasciata da strutture formative italiane, che ne rispondono);
- il POS deve essere redatto in italiano e corrispondere ai contenuti minimi richiesti per legge;
- tutte le restanti disposizioni sono identiche a quelle valide per le ditte aventi sede in Italia.
I partecipanti si impegnano a condividere con tutti i rispettivi colleghi il contenuto del presente documento, ai fini dell'assunzione di posizioni quanto più possibile unitarie in materia.
RPS
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Matteo Ianzano - likes: 0 | 25/06/2013 (17:28:39) |
Art. 92 comma b) Dec. Lgs. 81/'08 e s.m.i. ... Chiederei ai Signori presenti all'incontro di cui sopra, i quali hanno la convinzione che i Coordinatori (CSE) non hanno l'obbligo di verificare la formazione, cosa secondo loro significa l'espressione citata nell'articolo che ho mensionato ... " ...verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza ..." ... A tal proposito, invito l'AIFOS, a cui appartengo, di far presente nella CIIP e riportare in Commissione Parlamentare, quanto emerge, ossia se per qualcuno ancora non è chiaro, far scrivere a chiari lettere nel decreto che il coordinatore ha l'obbligo di verificare la formazione. Un ulteriore strumento che senz'altro contribuirà al miglioramento della verifica della sicurezza. Matteo Ianzano - |
Rispondi Autore: Matteo Ianzano - likes: 0 | 25/06/2013 (17:37:05) |
Il Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione dei lavori ha l'obbligo nella verifica dei POS di verificare la formazione dei lavoratori - (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400). |
Rispondi Autore: Luca Toschi - likes: 0 | 19/06/2015 (15:03:24) |
Se leggete con attenzione il documento del CISC capirete che questi signori hanno del tempo da perdere. 1° perché consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le specifiche "consigliate" è più lungo e complesso che stare a scannerizzare gli atti della formazione stessa ed allegarle al POS; 2° perché, il CSE, è vero che può controllare se il tal gruista sia "bravo o meno", ma è altrettanto vero che potrebbe non essere in cantiere in quel momento in cui l'errore di manovra viene commesso o potrebbe non avere l'esperienza per valutare la bravura del gruista (il + o - è soggettivo, non significa nulla) e se poi, dopo aver chiesto delucidazioni in merito ad un gruista che sbaglia una manovra, questo dovesse risultare senza attestato = la dichiarazione sostitutiva dovesse risultare falsa, come la mettiamo? Chi ci va dal committente a dire: "Sa, dovremmo fermare i lavori perché il gruista dell'impresa, che è in cantiere da due mesi, nei fatti non ha la formazione...". Non so i vostri, ma i miei committenti mi risponderebbero: "Ah, bravo, e noi cosa ci facciamo con un finto gruista in cantiere da due mesi? ... pensavo di stare pagando un coordinatore che mi seguisse il cantiere. Dal mio punto di vista un CSE deve assolutamente verificare tutti gli attestati dei lavoratori. In alternativa potrei valutare di verificare solo gli attestati abilitativi all'uso delle macchine e di talune attrezzature e lasciare ad una dichiarazione sostitutiva l'onere di certificare la formazione di base e specifica, ma nulla di più. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, se proprio devo entrare in un processo perché una gru si è ribaltata, io ci entro tenendo in mano l'attestato di formazione del gruista, non certo con una dichiarazione del datore di lavoro. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 20/06/2015 (10:10:28) |
Avendo a che fare con cantieri dove una singola impresa aveva anche più di un centinaio di lavoratori, mi sono sempre limitato a richiedere nel PSC di allegare al POS una tabella con l'elenco nominativo dei lavoratori, i corsi frequentati da ciascuno di loro, la data, la durata, l'ente erogatore, i docenti, la tracciabilità/archiviazione degli attestati. In caso contrario, avrei avuto dei POS costituiti per il 50% da fotocopie di attestati di formazione. Poi, se fossimo nel cantiere con pochi addetti, anche se il legislatore parla di "documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere" e non di "attestati in merito ...", possiamo pure chiedere di allegare copia degli attestati. Ciò non toglie che gli "attestati" possano essere falsi. Ovviamente, non è compito del CSE andare a contattare ciascun ente erogatore della formazione per controllare se il sig. Rossi della Bianchi Spa, ha fatto realmente il corso presso di loro. Questo perchè, l'obbligo della formazione, è un obbligo proprio del datore di lavoro ed eventuali profili di responsabilità riguardo a false attestazioni sono a lui e solo a lui riconducibili. Il CSE ha il compito di verificare (obbligo di mezzi) che nel POS ci siano tutti i contenuti previsti dal p. 3.2.1 dell'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 e non di controllare (obbligo di risultato) la veridicità di ciò che il datore di lavoro presenta. Riguardo quanto richiesto dal legislatore con l'art. 92 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008, appare evidente che, al CSE, sono richiesti due differenti obblighi: • verificare l’idoneità del POS (obbligo di mezzi); • assicurare la coerenza del POS con il PSC (obbligo di risultato). Nel primo caso, l’uso del verbo "verificare", deriva dal fatto che il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell’idoneità del POS, proprio perché l’obbligo di risultato in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro di ogni singola impresa. Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi propri dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici; ciò perché, come detto prima, l’obbligo di risultato, in termini d’idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell’impresa. L’attività di verifica dell’idoneità di un POS, così per qualunque altro documento, può esser eseguita solo se esiste uno “standard” a cui fare riferimento, in modo da poter effettuare un confronto su elementi oggettivi. Pertanto, per verificare, in concreto, l’idoneità del POS, il legislatore con l’Allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, fornisce al CSE chiare indicazioni per espletare quest’obbligo, sia in fase iniziale che, successivamente, al variare degli elementi tecnico-organizzativi, durante lo sviluppo dei lavori. Infatti, il citato p. 3.2.1 dell'allegato XV elenca dettagliatamente quali devono essere i contenuti minimi del POS; pertanto, il CSE altro non deve fare che verificare la presenza nel POS della impresa di tali elementi ma senza poter entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro, adottate per garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, in quanto afferenti la propria autonomia organizzativa. Spero che questo aspetto sia riuscito a spiegarlo ad Ianzano iscritto ad AiFOS (anche se i suoi interventi risalgono a 2 anni fa), che vede il CSE come il controllore, vigilante aggiunto di cantiere, l'UPG supplente, ecc., ecc. |
Rispondi Autore: Stefano Bisiani - likes: 0 | 17/09/2015 (21:57:10) |
Ma se il CSE dovesse controllare che all'interno del POS vi siano gli attestati di formazione, perchè il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 a pag.4 dell'allegato 1 "Modello semplificato per la redazione del POS" scrive esattamente così: DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE (3.2.1 lettera l))* Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell’impresa ... ???? Altrimenti scriverebbe di inserire gli attestati!!! |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/09/2015 (23:26:45) |
Alla fine, sulla questione degli "attestati" ci sono arrivati anche gli estensori del citato D.I. che, tutto è, meno che un decreto di semplificazione visto che ai contenuti minimi dell'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, non si può derogare. Magari se cambiassero il titolo del Decreto Interministeriale in "Modelli standardizzati..." eviteremmo il fiume di chiacchiere che è fluito dopo la sua pubblicazione. |
Rispondi Autore: avvocato Rolando Dubini - likes: 0 | 11/07/2017 (22:50:19) |
Gli unici "documenti" in materia di formazione di sicurezza previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81 e dagli accordi Stato Regioni sono gli ATTESTATI di formazione. Gli unici che hanno valore legale. Ogni altro documento è frutto di fantasia e non ha alcun valore legale. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 12/07/2017 (08:47:38) |
Certo, insieme ai registri. Solo che chi tali documenti si chiedono al destinatario dell'obbligo proprio previsto dall'art. 37 e cioè il datore di lavoro dell'impresa. Un POS redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato XV e con allegata una tabella in cui il datore di lavoro ha indicato nome e cognome del personale, mansioni e tipologia dei corsi effettuati (come previsto anche dal Decreto Interministeriale sui modelli semplificati di PSC, POS e FA), può essere utilizzata al posto delle N fotocopie di attestati che, in casi relativi a cantieri di medio-grandi dimensioni, costituirebbero la gran parte del documento stesso e ciò senza alcuna utilità pratica. Quindi un POS privo solo delle fotocopie degli attestati di formazione non può certo considerarsi non idoneo. L'importante è che, in caso di visita ispettiva, il datore di lavoro (destinatario dell'obbligo dell'art. 37) , produca gli attestati. Attestati che, è bene ricordarlo, dovrebbero essere stati già prodotti al momento della verifica della ITP da parte del committente o del RL, visto che le imprese devono presentare il loro DVR a cui vanno allegati gli attestati (vedasi anche il D. I. sui modelli semplificati). Evitiamo, quindi, di far pensare che il CSE si debba prendere sulle spalle obblighi che non gli appartengono ex lege perché i suoi compiti operativi son ben altri e sono quelli che possono condizionare nel bene e nel male, la sicurezza in un cantiere. In caso contrario continueremo a far passare questa figura come quella che oltre a dover attuare i suoi obblighi si deve sostituire ad altre figure inadempienti pur se già gravate di obblighi propri. |
Rispondi Autore: Jimmy Connors - likes: 0 | 14/07/2017 (09:40:48) |
Catanoso-Dubini 6-0 6-0 6-0. |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (09:08:15) |
Il Pos senza in allegato gli attestati di formazione di ogni lavoratore impiegati in cantiere non dimostra in alcun modo l'avvenuta formazione dei lavoratori. L'ingegnere Catanoso insiste a fare il giurista, pur non avendo il relativo titolo di studio ne l'abilitazione professionale. |