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Edilizia: le responsabilita' del coordinatore per la sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

18/05/2010

Le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili. Un approfondimento dell’Ing. Marco Grandi - Direzione provinciale del Lavoro.

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Pubblichiamo un interessante approfondimento dell’Ing. Marco Grandi, presente sul sito della DPL di Modena, dal titolo “il coordinatore deus ex machina della sicurezza nei cantieri?”.




Il coordinatore deus ex machina della sicurezza nei cantieri?
(Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Le recenti sentenze della cassazione penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236 e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596) hanno confermato ancora una volta le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili.
La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 13236 del 08 aprile 2010, ha rigettato il ricorso del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE) per la realizzazione di uno scavo largo circa 40-45 cm e profondo cm 120-130, necessario per la posa in opera di una condotta idrica, che era stato condannato dalla corte d’appello di Ancona per aver cagionato la morte del lavoratore, messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di 1,70 metri di profondità e di metri 1,60 di larghezza senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva adeguata resistenza. La circostanza dello scavo rendeva indispensabile provvedere all'esecuzione di opere di sostegno nell'ambito di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che andava rinnovato in ragione della necessità, per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie, di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti. In tale condizione di rischio, il lavoratore era rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso mentre, dal fondo dello scavo, si stava accingendo a salire in superficie, ed era deceduto per compressione della gabbia toracica.

Davanti all'evidente aumento del rischio, che nasceva dalla previsione di un abbassamento di quota dello scavo, e quindi della sua profondità, e dalla necessaria, e non prevista, originariamente, presenza di operai al fondo dello stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre che dalla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento della vecchia trincea, il Coordinatore per l’esecuzione, in violazione di precise norme antinfortunistiche, aveva omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori dì scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi.

La condotta del CSE è stata ritenuta in rapporto causale rispetto all'evento determinatosi, posto che, se l'imputato avesse attentamente esaminato la nuova situazione venutasi a creare per la presenza della rete fognaria ed avesse modificato il piano di sicurezza in coerenza rispetto al diverso e ben più grave grado di rischio dovuto alla esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, eventualmente imponendo la sospensione dei lavori in attesa dei necessari approfondimenti, l'infortunio sarebbe stato evitato.
Per questo motivo la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato il coordinatore al pagamento delle spese processuali.

L’inidoneità del Piano di sicurezza e coordinamento era già stato motivo di condanna a coordinatori per la progettazione (CSP), chiamati ad elaborarne uno adeguato, comprendente tra l’altro una concreta ed effettiva valutazione dei rischi specifici, e la previsione delle misure da adottare per prevenire i diversi pericoli presenti nei cantieri, senza limitarsi a ripetere genericamente il contenuto delle norme antinfortunistiche.
A questo proposito la Cass. Pen. Sez. IV – con sentenza n. 32683 dell’11 agosto 2009, ha cassato la sentenza di assoluzione del CSP e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) per il reato di lesioni personali colpose gravi a danno di due lavoratori che erano stati colpiti da una balaustra in legno del peso di circa 70 kg che si era staccata dalla parete della cappella di una chiesa ove erano in corso lavori di restauro “con l’addebito di aver omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente l’individuazione, l’analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari)”, e per essere stato il CSE “in contrasto con la congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere in considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori”.

Analogamente la Cass. Pen. Sez. IV – con sentenza n. 43111 del 9 ottobre 2008, relativamente ad un infortunio accaduto durante l’esecuzione di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, ha confermato la condanna del CSP osservando che “il profilo cardine di responsabilità .... è stato individuato nella redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento del tutto inadeguato, in quanto meramente riproduttivo della normativa antinfortunistica” e che “una formulazione corretta del predetto documento avrebbe permesso di evidenziare il rischio costituito dal fatto che il controsoffitti dell’edificio... non era calpestabile...”.

Anche la Cass. Pen. Sez. III – con sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, confermando le suddette interpretazioni, ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che “l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni, ... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto".

La Cassazione Penale, Sez. 4, nella sentenza n. 12596 del 31 marzo 2010, ha rigettato il ricorso di un Coordinatore in fase di esecuzione e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese a favore della parte civile, giudicato dalla corte d’appello di Brescia responsabile dell’infortunio ad un lavoratore caduto dalla soletta, per aver omesso di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento e non aver adottato in caso di inottemperanza provvedimenti di sospensione dei lavori pericolosi.
Il procedimento aveva ad oggetto fatti avvenuti presso il cantiere di realizzazione di una nuova unità produttiva di un mangimificio.
Un lavoratore dipendente, era caduto dalla soletta superiore di un locale situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi dei pannelli a completamento delle pareti dell'edificio.

La soletta presentava un'apertura per il passaggio di un condotto e l'addebito al coordinatore per la sicurezza del cantiere, era stato di avere omesso di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinare i piani di sicurezza delle singole imprese.
Poiché nel cantiere mancavano le protezioni previste dal piano di sicurezza e tale situazione era perdurante nel tempo non poteva sfuggire al coordinatore il quale, rivestendo un'autonoma posizione di garanzia che gli imponeva non solo un'accurata sorveglianza ma anche il dovere di far rispettare le norme ed i piani di sicurezza, avrebbe dovuto adottare in caso di inottemperanza provvedimenti di sospensione dei lavori.

Il ricorrente coordinatore, invece, nonostante la pericolosità delle aperture non protette si era limitato a dei richiami, senza intervenire in modo più idoneo a disporre la sospensione dei lavori, posto che i richiami erano rimasti privi di effetto.
Circa l’obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e ad intervenire in caso di pericolo grave ed imminente, si sono pronunciate tra le altre la Cassazione Penale, Sez. IV con la sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, la Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 del 3 ottobre 2008, e la Cassazione Penale, Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008.
Nella sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale. Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poichè la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perchè "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”.

Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso.
A questo proposito la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 del 3 ottobre 2008, ha ritenuto il CSE penalmente responsabile di omicidio colposo per un infortunio mortale occorso in un cantiere edile ad un marmista che era scivolato al suolo da una scala priva di parapetti di protezione. Il CSE è stato giudicato colpevole per non aver esercitato le necessarie verifiche relativamente alle disposizioni presenti nel PSC, e di non aver fatto sospendere la pavimentazione della scala in considerazione dell’evidente pericolo dovuto all’assenza dei parapetti. L’ultimo sopralluogo del CSE risaliva a circa 20 giorni prima dell’infortunio, quando gli era stato comunicato dal committente che i lavori sarebbero stati interrotti per qualche tempo e, a sua insaputa, erano stati poi ripresi i lavori di pavimentazione della scala eliminando i parapetti esistenti. La Corte d’Appello e poi la Cassazione sono state unanimi nell’affermare che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata "nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.

La Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 27442 del 4 luglio 2008, ha rigettato il ricorso di un CSE ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo per aver “cagionato, per colpa e per inosservanza degli obblighi connessi alla sua posizione di garanzia, la morte dell'operaio …., avvenuta a seguito della caduta al suolo, nel momento in cui il predetto si accingeva a scaricare dei vecchi infissi a mezzo dell'argano posizionato nella piattaforma del ponteggio”, provocato sia dall’inidoneità della cintura di sicurezza avente una fune di trattenuta troppo corta, sia dall'esistenza del varco non sbarrato a dovere mediante l'installazione di un "corrente" aggiuntivo. Nonostante l’imputato ritenesse che “non dovrebbe esigersi, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità nella qualità di "coordinatore per l'esecuzione di lavori", l'obbligo di vigilare quotidianamente sulle singole attività eseguite dai dipendenti dell'impresa …, così come non potrebbe esigersi, ai medesimi fini, l'obbligo di controllare l'idoneità e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza individuali e l'esazione del loro corretto uso quotidiano da parte degli operai”, la sentenza della cassazione è stata perentoria affermando che “la tesi riduttiva … che vorrebbe restringere l'ambito delle funzioni del "coordinatore" soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opus, urta… contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare la corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggiore garanzia dell'incolumità dei lavoratori. …. gli obblighi derivanti dall'espletamento di tali funzioni di vigilanza e controllo circa la concreta attuazione delle dovute misure di sicurezza, non sono stati assolti, come di dovere, dall'imputato nel corso delle sue visite periodiche effettuate nel cantiere, tant'è vero che nessuna segnalazione venne mai da lui fatta alle imprese circa le irregolarità nei dispositivi di protezione individuale e collettivi, che pur è stato accertato essere presenti.”

Per concludere, si può rilevare come nonostante il D.Lgs. 81/2008 con le correzioni ed integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ha apportato alcune significative modifiche relative alla gestione, all’organizzazione e di conseguenza alle responsabilità dei diversi soggetti della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, che potrebbero condurre a differenti orientamenti giurisprudenziali rispetto a quelli attualmente prevalenti, fino ad oggi le Sentenze della Cassazione sono state quasi unanimi nell’attribuire al coordinatore per la sicurezza un’autonoma “posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi …”, tanto da poterlo quasi definire, come fece il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, un “vero e proprio deus ex machina della sicurezza” dei cantieri. (Cass. Pen., Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631)

 


Ing. Marco Grandi
Funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania







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