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Cassazione: sulla posizione di garanzia del coordinatore nei cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

26/10/2009

I coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione assumono, per i compiti e le funzioni a loro assegnati dalle disposizioni legislative vigenti, una posizione di garanzia nei cantieri temporanei o mobili. Di G.Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
  
 
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Si intensificano le sentenze della Corte di Cassazione penale nei confronti delle figure del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Un orientamento comune che si riscontra nelle varie sentenze, che sono state emesse prevalentemente a seguito di infortuni sul lavoro gravi e mortali avvenuti nei cantieri edili ma anche a seguito di provvedimenti contravvenzionali adottati da parte degli organi di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è quello secondo il quale i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili assumono, proprio per i compiti e le funzioni a loro assegnati dalle disposizioni legislative vigenti in materia, una posizione di garanzia sull’applicazione delle misure di sicurezza in tale settore di attività lavorativa. 
 
Il caso. Un Tribunale, con una sentenza poi confermata dalla Corte di Appello, ha condannato sia il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che il titolare di una ditta appaltatrice con una sentenza poi confermata dalla Corte di Appello, per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore di una ditta subappaltatrice deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro per essere caduto da una pensilina dove erano in corso alcune lavorazioni. Secondo i giudici di primo e secondo grado l'infortunio si era verificato per la condotta colposa degli imputati ed in particolare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori veniva addebitato di non aver adempiuto all'obbligo di sospendere i lavori a seguito della palese violazione delle norme di prevenzione (nel caso specifico il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell’infortunato che operava in posizione sopraelevata) mentre al titolare della ditta che aveva subappaltato parte dei lavori alla ditta dalla quale dipendeva il lavoratore deceduto veniva addebitato di non aver vigilato affinché il subappaltatore operasse in sicurezza all'interno del suo cantiere.
 
Ricorso e motivazione. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione entrambi gli imputati adducendo motivazioni diverse. Il primo (il coordinatore per la sicurezza) ha sostenuto che la disciplina normativa vigente all'epoca dell'infortunio e anche successivamente non ha assegnato al coordinatore per l'esecuzione stesso alcun obbligo e potere in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ma solo quello di segnalare al committente, o al responsabile dei lavori, le eventuali inosservanze delle misure di prevenzione rilevate e purché si tratti di violazioni direttamente riscontrate ed inoltre ha messo in evidenza la imprevedibilità e la eccezionalità dell'evento in quanto la ditta subappaltatrice aveva inopinatamente anticipato l'inizio dei lavori. Il secondo (il titolare della ditta appaltatrice) si è lamentato che il committente dei lavori era rimasto fuori del processo ed ha messa in evidenza inoltre la presenza abusiva nel cantiere della ditta subappaltatrice che aveva in realtà iniziato a svolgere la propria attività prima ancora della firma del contratto.
 
Motivi della decisione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati ed ha rigettato entrambi i ricorsi fornendo in merito gli indirizzi di cui alla premessa. La stessa, infatti, per quanto riguarda in particolare la posizione del coordinatore per la sicurezza, non ha ritenuto corrette le osservazioni che l’imputato ha fornito nel suo ricorso in base alle quali veniva escluso che la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rivestisse una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. “E’ da premettere che il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 2” ha sostenuto la Corte di Cassazione, “ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"). Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia”.
 
Entrambi i coordinatori”, prosegue la Sez. IV, “hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (articolo 4 del Decreto Legislativo citato) mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente” e precisa infine che “queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, (articoli 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (articolo 158)”.
 
La Corte di Cassazione ha tenuto altresì a precisare che la posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori del resto si riscontra costante nella giurisprudenza di legittimità citando a proposito diverse sentenze quali Cass. Sez. 4 9 luglio 2008 n. 38002 Abbate, 4 giugno 2008 n. 27442 Garbacelo, 3 giugno 2008 n. 28525 Fruttero, 13 marzo 2008 n. 17502 Manco, 4 marzo 2008 n. 18472 Bongiascia, 4 aprile 2007 n. 19389 Piatto, 25 ottobre 2006 n. 2604 Cazzarolli e  aprile 2003 24010 Cunial.
 
Per quanto sopra detto, in definitiva, la suprema Corte ha condiviso le decisioni assunte dai giudici della Corte di Appello che aveva congruamente motivato l'inadempimento da parte del coordinatore in fase di esecuzione degli obblighi su di lui incombenti “per non avere lo stesso verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazione delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza”.
 
 
 

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