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Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore
Roma, 15 Mag – Come già comunicato da PuntoSicuro, oggi, 15 Maggio 2013, scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 81/2008.
Ricordiamo ancora una volta che il tema relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattato in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e, nel dettaglio, dall’Allegato XIV dello stesso decreto (entrato in vigore il 15 maggio 2008).
ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (...) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI (...) E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. |
E ora che succede per i coordinatori della sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato gli aggiornamenti professionali richiesti dalla legge?
Dopo aver ospitato il contributo sul tema dell’ ingegnere Giampaolo Ceci, che ha generato qualche dubbio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio, riportiamo il parere espresso dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 avente per oggetto “Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI".
La circolare segnala che sono pervenute varie istanze e sollecitazioni da parte degli Ordini territoriali degli Ingegneri sulle problematiche che la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) fa sorgere nella prassi applicativa.
E la circolare intende dunque fare “il punto della situazione e fornire una serie di indicazioni in funzione di orientamento e ausilio sulle diverse tematiche venute in rilievo”. Pur restando comunque il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’unica Autorità competente in grado di rilasciare interpretazioni ufficiali della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo la circolare se il coordinatore “non riesce ad effettuare il prescritto corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non sarà più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza e questo fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti”.
Questo – continua il documento - “non vuol dire che perderà la formazione acquisita, ma soltanto che non sarà in grado di esercitare le proprie funzioni, che saranno ‘sospese’ finché egli non completerà l'aggiornamento per il monte ore mancante”.
Il documento del CNI affronta anche altre problematiche relative alla formazione e aggiornamento dei coordinatori:
- soggetti formatori: se il comma 2 dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 individua quali enti sono abilitati a svolgere corsi di formazione per coordinatori per la sicurezza, il Testo Unico non offre riferimenti specifici sugli enti abilitati ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento. A parere del Consiglio Nazionale, “è del tutto evidente che, per analogia, essi siano gli stessi abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione. Inoltre, in merito agli enti bilaterali, avendo ruolo e compiti e differenti rispetto agli organismi paritetici (così come definiti all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 cit.), si ritiene che essi non siano da includere tra gli enti abilitati a svolgere corsi di formazione ed aggiornamento”;
-didattica in modalità FAD, e-learning: “considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità” (a differenza di altre tipologie di corsi) “si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning”. Il CNI è convinto tuttavia “che - pur con le necessarie cautele e regole tecniche - la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza)”. E allo scopo di fornire ulteriori e definitive certezze agli iscritti, “è intenzione del Consiglio Nazionale, nei prossimi giorni, presentare uno specifico interpello circa la possibilità di partecipare a corsi online per l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza alla Commissione Interpelli incardinata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
-numero massimo di partecipanti ai corsi: il Testo Unico “non prevede espressamente, in via generale, un limite numerico per la partecipazione ai corsi di aggiornamento”. Ma - considerato che l'Allegato XIV al d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce, per i corsi di formazione per coordinatore per la sicurezza, un numero massimo di 60 partecipanti per la parte teorica e di 30 per la parte pratica, il Consiglio Nazionale ritiene che, per analogia, anche per i corsi di aggiornamento debbano valere le stesse regole, prevedendo una partecipazione massima a tali corsi di 60 persone per la parte teorica e di 30 persone per la parte pratica. E' comunque sempre possibile effettuare l'aggiornamento attraverso la partecipazione a convegni e seminari, per i quali il numero massimo previsto è di 100 persone”.
Per concludere questo articolo di chiarimento su molti aspetti inerenti la qualificazione del coordinatore, riportiamo il contenuto dell’Interpello n. 2/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di ‘attività lavorativa nel settore delle costruzioni’”.
Infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e e) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".
A questo proposito il CNI aveva prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività — svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione:
- “attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti”.
Come risposta la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 15/05/2013 (08:48:42) |
Una circolare ottima, precisa e del tutto condivisibile. |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 15/05/2013 (10:23:27) |
Non vi sembra che ci sia una contraddizzione sostenere che per i corsi di aggiornamento valgano le stesse regole dei corsi di formazione in termini di numero massimo di iscritti (60 teorico e 30 parte pratica ) tenuto poi conto che l'aggiornamento fatto attraverso seminari prevede una presenza massima di 100 partecipanti? Premetto che sono daccordo a considerare l'aggiornamento ai coordinatori più un aggiornamento pratico che non teorico se se erogato correttamente con contenuti "aggiuntivi" visto che spesso nei corsi di aggiornamento e nei seminari si continua a parlare di definizioni e non ci si sposta molto lontano rispetto alla formazione di base già fatta nell'abilitazione ( un continuo ripetere normativa e poco più come se la formazione passasse tutta attraverso le "pastoie" giuridiche senza ipotizzare modelli operativi di pianificazione e gestione. Il continuo proliferare di strumenti informatici che troppo spesso non aiutano nella formulazione di documenti specifici per il cantiere così come previsto dal punto 2.1.1 dell'allegato XV e l'assenza di proposte alternative completano il quadro di continuo disagio di questa figura nel processo costruttivo ( popca considerazione professionale, pochi poteri decisionali ecc...) I programmi di aggiornamento a mio avviso dovrebbero essere riferiti ad una linea guida sui contenuti obbligatori che non possono essere materia della formazione di base , ma devono contenere nei programmi valori aggiunti strumenti di lavoro abilità pratiche. |
Rispondi Autore: Ing Giampaolo Ceci - likes: 0 | 16/05/2013 (00:36:47) |
Sull'aggiornamento dei coordinatori ribadisco il concetto con altre parole sperando di esporre con maggiore chiarezza il mio pensiero. Per poter esser abilitati ad espletare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2013 bisogna avere due requisiti 1 Il corso abilitante di 120 ore. 2 Attestati di seminari o corsi di aggiornamento per almeno 40 ore EFFETTUATI NEL QUINQUENNIO A PARTIRE DAL 15 maggio 2008 e quindi entro il 15 maggio 2013) Uno o ha questi requisiti o non lo ha. E' semplice verificarli basta mettere gli attestati sul tavolo e contare le ore. Se il coordinatore non raggiunge 40 ore di aggiornamento nel periodo, non possiede il secondo requisito e quindi, essendo obbligatorio per poter espletare la funzione non può assumere altri incarichi e decade da quelli in corso. Dopo il 15 maggio 2013. può frequentare tutti i corsi che vuole, ma varranno quale aggiornamento per il 2° quinquennio che inizia il 16 maggio 2013 e scade il 15 maggio 2018. Mai potranno valere per il 1° quinquennio appena terminato il 15 maggio 2013. I dubbi interpretativi sull'aggiornamnto dei coordinatori citati nell'ultimo capoverso della circolare non scioglie nessuno di questi dubbi ma si limita a ripetere il dettato normativo e comunque per quanto autorevole, sempre di una circolare di un ordine professionale si tratta. MI pare che la questione dell'aggiornamento alla prima cadenza quinquennale dei coordinatori purtroppo resti ancora aperta. |