Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso
Milano, 24 Mar – Come ricordato nell’intervista a Nicola Delussu dal titolo “ Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine” gli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro per garantire la messa a disposizione di attrezzature sicure ‘sono obblighi importantissimi’ e il Titolo III del decreto legislativo 81/2008 ‘si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee’.
Per ricordare questi obblighi, e in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine di cui abbiamo parlato in una recente intervista, torniamo oggi a presentare alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” che il nostro giornale ha presentato insieme a diverse interviste realizzate con vari componenti del Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Gruppo tematico che ha aggiornato il documento a dicembre 2020. Un documento che, come indica il titolo, è destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.
In questo articolo ci soffermiamo, in particolare, su quanto richiesto dal punto 1.7.4 dell’allegato I al DPR 459/96 prima e dal punto 1.7.4.2 dell’allegato I al decreto legislativo 17/2010 poi. Entrambi gli allegati prevedono che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso.
E infatti, come segnalato dallo stesso Nicola Delussu nell’intervista, la normativa richiede che chi costruisce una macchina fornisca uno strumento indispensabile come il manuale d'uso e istruzione che è quello in cui il fabbricante condensa tutte le informazioni necessarie a gestire la macchina.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo con riferimento al contenuto delle linee di indirizzo:
- Le istruzioni per l’uso: indicazioni normative e possibili non conformità
- Le istruzioni per l’uso: registro di controllo e traduzione in italiano
- Le istruzioni per l’uso: cosa succede in caso di errori od omissioni
Le istruzioni per l’uso: indicazioni normative e possibili non conformità
Nel primo capitolo delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature si fa riferimento alle “macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza” e alle procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/2008.
Ci soffermiamo, come indicato in apertura, sulle istruzioni per l’uso.
Infatti deve essere “sempre accertato che la macchina sia accompagnata dalle istruzioni rilasciate dal fabbricante, verificando che le stesse si riferiscano allo specifico esemplare (con riferimento alla tipologia di macchina, al modello, comprese le eventuali varianti)”.
E le eventuali non conformità “riguardanti carenze dei contenuti delle istruzioni devono, pertanto, essere riferite a quanto previsto nei punti relativi”. E a questo proposito “si precisa che:
- Le istruzioni per l’uso non devono necessariamente essere tutte contenute in un unico volume, ma possono essere in documenti diversi, forniti all’utilizzatore anche in momenti differenti (istruzioni per l’installazione e il montaggio, l’uso, la manutenzione, ecc.). Tutte le istruzioni per l’uso devono essere disponibili prima della messa in servizio. Le istruzioni devono essere fornite in formato cartaceo, in quanto non si può presumere che l’utilizzatore abbia accesso ai mezzi per leggere le istruzioni fornite in formato elettronico o rese disponibili su un sito internet. Tuttavia, può risultare utile disporre anche delle istruzioni in formato elettronico e su internet in quanto ciò consente all’utilizzatore di scaricare il formato elettronico e di recuperare, eventualmente, le istruzioni se la copia cartacea dovesse andare perduta.
- Non tutte le informazioni devono necessariamente essere fornite all’utilizzatore finale. Alcune istruzioni, ad esempio quelle destinate a personale specializzato non dipendente dall’utilizzatore finale, potranno essere fornite solamente alle persone preposte alla conduzione delle specifiche attività (ad esempio le istruzioni per l’installazione di una gru su autocarro o quelle per l’effettuazione di alcune manutenzioni riservate a tecnici con specifiche competenze individuate dal fabbricante, ecc.).
- Il ‘registro di controllo della macchina’, previsto per registrare tutti gli interventi che incidono sulla ‘vita’ della macchina ai fini della sicurezza, per gli apparecchi di sollevamento deve essere fornito dal fabbricante ovvero lo stesso ne deve indicare i contenuti per la sua costituzione (punto 4.4.2 lettera b dell’allegato I).
- Le informazioni relative a specifici obblighi determinati da leggi nazionali non necessariamente devono essere riportate nelle istruzioni per l’uso, in quanto specifiche di ogni Paese e riferite ad obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore e non riguardanti aspetti costruttivi di responsabilità del fabbricante (ad esempio la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento è prevista in Italia ai sensi del D.lgs. 81/08, ma non riguarda il fabbricante e pertanto detti obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore, seppure concernono la gestione della macchina, esulano dalle responsabilità del fabbricante). Eventuali carenze di questa natura non sono da considerare violazione dei RES da parte del fabbricante; ne consegue che non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti.
- Le informazioni inerenti i limiti di utilizzo della macchina (legati ad esempio alla velocità del vento, alle temperature limite, all’operatività in atmosfere esplosive, ecc.) non obbligano il fabbricante a fornire anche gli strumenti tecnici per il rilevamento di tali valori (anemometro, termometro, esplosimetro, ecc.). È quindi esclusiva responsabilità dell’utilizzatore usare la macchina solo nelle condizioni previste dal fabbricante, dotandosi di strumenti idonei e predisponendo le misure necessarie al rispetto di tali condizioni d’uso”.
Le linee di indirizzo indicano che eventuali potenziali situazioni di pericolo che siano riconducibili alle carenze sopracitate (punti c-d-e), “sono da attribuire ad una non corretta messa in servizio/utilizzo dell’attrezzatura, effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e senza adottare tutte ‘ … le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. …. omissis…’ (art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08)”.
Le istruzioni per l’uso: registro di controllo e traduzione in italiano
Il documento precisa poi, in relazione agli apparecchi di sollevamento, che “la predisposizione del registro di controllo o le indicazioni per predisporlo sono un onere in capo al fabbricante e, pertanto, possono essere oggetto di segnalazione di presunta non conformità. Si dovrà, pertanto, procedere nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, prescrivendo l’adozione o l’adeguamento delle procedure necessarie a garantire condizioni di sicurezza in fase di utilizzo”.
Un aspetto importante, per la comprensione delle istruzioni per l’uso, riguarda la traduzione nella lingua italiana.
Le linee di indirizzo indicano che la lettera b) del punto 1.7.4 e 1.7.4.1 (allegato I DPR 459/96 e D.Lgs. 17/2010) stabilisce che ‘le istruzioni per l’uso sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura ‘istruzioni originali’. Qualora non esistano ‘istruzioni originali’ nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella/e lingua/e di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura ‘Traduzione delle istruzioni originali’.
E la traduzione “deve essere fatta da chi introduce la macchina in Italia ed è un atto che è collegato direttamente alla messa in servizio”.
Quando poi l’utilizzatore italiano acquista la macchina utilizzando la rete di vendita del fabbricante estero, “l’obbligo della traduzione ricade sul fabbricante stesso o sul suo mandatario costituito nella comunità o sul rivenditore, secondo gli accordi commerciali che questi soggetti hanno stabilito”. Mentre nel caso in cui l’utilizzatore italiano acquisti direttamente dal fabbricante estero, “la traduzione delle istruzioni rientra nell’ambito della trattativa commerciale e deve essere attuata dal soggetto che se ne è fatto carico secondo gli accordi”:
- nel primo caso “siamo in presenza di una non conformità ascrivibile al fabbricante”;
- nel secondo caso “si tratta della responsabilità del datore di lavoro connessa alla violazione degli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08” (il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione).
Si precisa poi che il datore di lavoro “ha in ogni caso l’obbligo di mettere a disposizione le istruzioni a corredo dell’attrezzatura scritte nella lingua compresa dal proprio personale”.
Le istruzioni per l’uso: cosa succede in caso di errori od omissioni
Si indica, infine, che la presenza di errori od omissioni nella traduzione non è “automaticamente raffigurabile come responsabilità del fabbricante”. E le medesime considerazioni “devono ritenersi valide per la dichiarazione CE di conformità, che, come le istruzioni, deve essere disponibile nella lingua del paese di utilizzo della macchina”.
Il documento indica che nel caso di errori nella traduzione o carenze che “riguardino aspetti formali che non incidono sulla sicurezza della macchina (riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, uno schema/tabella non nella lingua dell’utilizzatore, ecc.), non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti, ma si prescriverà ai sensi dell’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08 all’utilizzatore di eliminare gli errori o le carenze di traduzione esistenti nel manuale d’istruzioni”.
Qualora, invece, gli errori o le carenze di traduzione comportino anche reali situazioni di rischio, “si procederà:
- nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, ai sensi del D.Lgs. 758/94, per la violazione del combinato disposto di cui all’art. 71 comma 1 D.Lgs. 81/08 e al comma 4 lettera a) punto 2 del medesimo articolo (per non aver messo a disposizione una macchina adeguata al lavoro da svolgere, priva di istruzioni per l’uso comprensibili ai lavoratori, se il rischio determinato dalla traduzione è palese, in alternativa si redigerà un verbale di disposizione);
- nei confronti del/dei soggetti che hanno immesso sul mercato la macchina, nel caso in cui non si tratti di un acquisto diretto (il fabbricante o il suo mandatario o il rivenditore), seguendo le stesse procedure già riportate precedentemente, e cioè:
- segnalazione ai Ministeri competenti per il mancato rispetto del RES 1.7.4.1;
- espletamento da parte dell’OVT delle procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 nei confronti del/i contravventore/i nel caso in cui l’Autorità nazionale per la sorveglianza confermasse la non conformità dell’attrezzatura di lavoro ai RES segnalati”.
Concludiamo ricordando il contenuto del primo capitolo delle linee di indirizzo (“Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/08”):
1.1. Premessa
1.2. Procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES
1.3. Vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione
1.3.1 Procedure in caso di accertamento di un “vizio palese”
1.3.2 Procedure in caso di “vizio occulto”
1.4. Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
1.5. Procedure in caso di rischio grave e immediato
1.6. Istruzioni per l’uso
RTM
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