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Risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
Nel condurre alcuni seminari e durante lâeffettuazione di verifiche di attrezzature di lavoro ho raccolto una serie di domande e dubbi da parte di âaddetti ai lavoriâ (consulenti, coordinatori della sicurezza, datori di lavoro, ecc) a proposito di alcune disposizioni legislative contenute nel D.M. 11 aprile 2011, nellâAccordo Stato- Regioni del 12 marzo 2012 e nel Testo Unico della sicurezza ed ad alcuni loro aspetti pratici.
Mi auguro che sia utile estendere ai lettori le risposte inerenti agli argomenti piÚ interessanti, formulate in coerenza con le disposizioni legislative e secondo logica, razionalità ed esperienza. Per iniziare espongo due degli argomenti piÚ ricorrenti che mi è capitato di trattare.
Ecco il primo.
Lâobbligo del âpatentinoâ vale per tutti ed in particolare anche per chi non è datore di lavoro e per i lavoratori autonomi? Chi lo deve far osservare?
La risposta a queste domande è in sostanza una replica di quanto giĂ reso manifesto nel mio articolo pubblicato da Punto Sicuro il 10 marzo u.s. ( Formazione attrezzature. Lâeffettivo impatto dellâaccordo sugli interessati). Riprendo alcuni passaggi di quel testo integrandolo con qualche ulteriore precisazione.
Lâobbligo di conseguire il patentino vale per tutti coloro che intendono condurre unâattrezzatura di lavoro fra quelle comprese nellâAccordo Stato/Regioni del 12 marzo 2012, e decorre dal 15 marzo u.s. con la precisazione che per gli agricoltori la decorrenza dellâobbligo è stata prolungata al 31 dicembre p.v. Quindi lâobbligo è esteso non solo ad ogni datore di lavoro che guidi una macchina dellâAccordo, anche se di sua proprietĂ o presa a noleggio, ma pure a chi non è datore di lavoro, ovvero ai cosiddetti âpadronciniâ proprietari di mezzi dellâAccordo utilizzati in qualsiasi occasione. Infatti, lâabilitazione che dovranno conseguire tali soggetti, al pari di quella degli altri operatori, in pratica ai lavoratori dipendenti, consentirĂ loro di utilizzare una particolare attrezzatura in modo sicuro, senza rischi che possano coinvolgerli personalmente o colpire le persone che li circondano mentre operano con quella macchina, in ogni luogo e non solo in un ambito di lavoro. LâAllegato A dellâAccordo in questione specifica inoltre che lâobbligo del patentino è esteso ai soggetti di cui allâarticolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08, cioè ai lavoratori autonomi ed ai componenti di unâimpresa familiare.
Quanto a chi debba vigilare se lâobbligo del patentino viene rispettato, i âsoggetti controlloriâ possono essere molteplici. Oltre ovviamente ai tecnici della sicurezza degli Enti pubblici istituzionalmente a ciò preposti, cioè ASL, INAIL, Dipartimenti del Ministero del Lavoro, quelli maggiormente coinvolti in tali controlli sono i verificatori dei Soggetti abilitati privati che, non dimentichiamocelo, ricoprono per Legge (DM 11/4/11) la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Per svolgere una verifica, non possono richiedere manovre tese allâaccertamento della funzionalitĂ di una macchina o dellâefficienza dei suoi dispositivi di sicurezza ed alla loro corrispondenza ai RES stabiliti da Legge, a persone che non siano abilitate ufficialmente a farlo. Dando per scontato che i Datori di Lavoro, ovvero le persone maggiormente sollecitate da precisi doveri materiali e morali di responsabilitĂ verso i propri dipendenti, siano costantemente degli âauto controlloriâ, nella lista di chi vigila sulla regolaritĂ dellâabilitazione degli operatori direi che in posizione di pari merito sono da collocarsi i Coordinatori della sicurezza, gli RSPP e, senzâaltro non ultimi, i noleggiatori. Questi soggetti infatti, come dispone lâart. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08, allâatto del noleggio o della concessione in uso di unâattrezzatura di lavoro devono, fra lâaltro, âacquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dellâattrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti lâindicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizione del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui allâart. 73 comma 5 (quelle appunto individuate dallâAccordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2012) siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Ed eccoci al secondo argomento:
Eâ necessario ripetere nello stesso anno la verifica di Legge per gru a torre in caso di spostamento del cantiere?
Ogni nuova installazione di un apparecchio trasferibile(ad es. gru a torre, ascensore di cantiere, ponti sospesi, ecc.) implica, oltre che controlli effettuati da persona competente, una verifica di legge indipendentemente dalla periodicitĂ di verifica stabilita dallâAllegato VII del D.lgs. 81/08.
Vediamone i motivi.
Il comma 8 - lettera a) dellâArt. 71 delD.Lgs. 81/08 cosĂŹ si esprime:
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro ... provvede affinchĂŠ: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo lâinstallazione e prima della messa in esercizio) ed ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localitĂ di impianto, al fine di assicurare lâinstallazione corretta ed il buon funzionamento..
Ora il controllo iniziale o quello che deve far seguito ad ogni montaggio in un nuovo cantiere - ad esempio di una gru a torre â può essere inteso come quello operato da una persona qualificata ai sensi del comma 7 b dello stesso art. 71:
- gli incaricati della riparazione, trasformazione o manutenzione di unâattrezzatura di lavoro debbono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Quindi si può concedere che il comma 8 non si riferisca a controlli intesi come verifiche di legge operati da verificatori appartenenti a soggetti titolari della funzione (INAIL) o soggetti abilitati pubblici o privati (le ASL/Arpa in merito a verifiche successive alla prima, dopo le modifiche semplificative apportate al comma 11 dellâart. 71 fino al 31 agosto 2014 da Leggi e decreti vari, sono state âridimensionateâ a livello di soggetti abilitati, in questo caso pubblici).
Tuttavia la sicurezza della nostra gru a torre presa come esempio dipende, sempre in ossequio allâart. 71 del D.lgs 81/08, dalle condizioni in cui è stata installata (comma 8-a) e dette condizioni unitamente alle modalitĂ di utilizzo della gru dipendono (comma 4-a) dalle istruzioni dâuso rilasciate obbligatoriamente dal Costruttore della gru:
D.Lgs. 81/08 - Art. 71 - comma 4:
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchĂŠ:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformitĂ alle istruzioni dâuso
Appare fuor di dubbio che le sole entitĂ atte ad accertare che le condizioni dâuso e le modalitĂ di utilizzo della gru corrispondano a quanto prescritto dal suo Costruttore siano, secondo il DM 11 aprile 2011, i soggetti abilitati alla verifica.
Infatti i suddetti verificatori, accertato che la gru, durante lo spostamento da un cantiere allâaltro o anche solo da una posizione allâaltra in uno stesso cantiere, non abbia subito danneggiamenti nel trasporto o deformazioni nello smontaggio e nel successivo rimontaggio, redigono un verbale che appunto constata lâidoneitĂ dâuso della gru, cioè la regolaritĂ del suo montaggio, la stabilitĂ del suo piano dâappoggio, il suo buon funzionamento, lâefficienza dei suoi dispositivi di sicurezza.
Tali constatazioni è facile intuire che costituiscono un valido aiuto per il datore di lavoro nelle sue responsabilità verso i lavoratori (dipendenti o meno) a cui la gru è affidata.
Riporto quanto il DM 11 aprile 2011 promulgato per stabilire le modalitĂ di effettuazione delle verifiche (di Legge) periodiche nonchĂŠ i criteri per lâabilitazione dei soggetti pubblici e privati ad eseguire dette verifiche, dispone in proposito:
- D.M. 11 aprile 2011 â modalitĂ di verifica (di Legge) per prima verifica (3.1.2) e per verifica successiva alla prima (3.2.1): [il verificatore deve]
c)verificare la regolare tenuta ⌠delle registrazioni di cui allâart. 71, comma 9, del D.lgs. 81/08.
[comma 9: I risultati dei controlli di cui al comma 8 (del D.lgs. 81/08) devono essere riportati per iscritto.. conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza]
- D.M. 11 aprile 2011 â 3.2. (ModalitĂ per le) verifiche periodiche successive alla prima (identiche modalitĂ previste per la prima al punto 3.1.2.): [il verificatore deve]
a) identificare e controllare la rispondenza dellâattrezzatura di lavoro ai dati riportati nelle istruzioni dâuso del fabbricante âŚ
2. [prendere visione della] dichiarazione di corretta installazione;
b) accertare che la configurazione dellâattrezzatura sia fra quelle previste nelle istruzioni dâuso del fabbricante
c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo e delle registrazioni di cui ⌠al comma 8 dellâart. 71 del D.Lgs. 81/08.
d) controllarne lo stato di conservazione
e) effettuare le prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza
Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che dopo ogni installazione della nostra gru a torre è necessaria una verifica di legge, benchĂŠ non esplicitamente citato da nessuna parte nellâart.71 del D.Lgs. 81/08 come sarebbe stato invece il caso per quanto concerne tutte le attrezzature di lavoro trasferibili.
Anzi, non deve fuorviare, in merito non solo alla necessitĂ ma anche sulla inderogabilitĂ di una nuova verifica (di legge) di unâ attrezzatura di lavoro trasferibile, quanto affermato dal comma 11 dello steso art. 71 del D.lgs. 81/08:
âOltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nellâAllegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne lâeffettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegatoâ.
Frequenza di verifica che nel caso delle attrezzature di lavoro per costruzioni è fissata ad un anno per tutti i tipi, tranne che per i ponti sospesi che è prevista (stranamente) ogni due anni (e biennale è pure la cadenza di verifica per le piattaforme elevatrici a colonna, attrezzatura di lavoro per niente adatta per fortuna negli ambienti di costruzione).
Eâ qui evidente che il testo del comma 11 non ha tenuto conto del fatto che lo spostamento da un cantiere allâaltro del mezzo trasferibile di sollevamento materiali (SC) piĂš diffuso di cui stiamo parlando (la gru a torre) potrebbe avvenire piĂš volte in un anno. Probabilmente lâartefice del testo ha ipotizzato che la durata media di un cantiere nellâambito delle costruzioni sia di solito di circa due/tre anni e purtroppo non ha approfittato delle modifiche intervenute per il comma 11 nellâagosto dellâanno scorso per por rimedio allâerrata sua valutazione per la possibile installazione di una gru a torre.
Dâaltra parte se una gru a torre viene trasferita è ovvio che possano mutare le condizioni del suo piano dâappoggio (D.Lgs. 81/08 â Allegato VI â punto 3.1.3.) e le situazioni di interferenza con altre gru o con possibili ostacoli vicini (edifici, alberi, ecc.) o, cosa altrettanto pericolosa se non ben piĂš pericolosa, potrebbero, con una nuova collocazione, intervenire per la gru interferenze con linee elettriche aeree in tensione che prima non sussistevano. E su questi punti il D.Lgs. 81/08 è categorico:
- punto 3.1.3: Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilitĂ dellâattrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
- punto 6.1: Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
Ancora, con una nuova installazione potrebbero mutare le condizioni per cui una gru era da considerarsi originariamente auto protetta dalle scariche atmosferiche:
D.Lgs. 81/08 âArt. 84:
⢠Il datore di lavoro provvede affinchÊ gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.
E chi se non un valido verificatore, soggetto abilitato pubblico o privato, potrebbe certificare a termini di Legge, cioè con un verbale redatto cosĂŹ come previsto dal DM 11/04/2011, assumendosene tutte le responsabilitĂ , che tutti i problemi qui sopra esposti non siano presenti in una nuova installazione di una gru, sia essa avvenuta anche solo il giorno seguente allâultimo verbale di verifica rilasciato? E per concludere, se una gru appena verificata viene ricollocata da unâaltra parte, il nuovo ricollocamento potrebbe risolversi altrettanto velocemente, col risultato che la gru potrebbe rimaner nellâanno che si presume âcopertoâ da verifica senza unâattestazione che ne accerti e certifichi con le modalitĂ stabilite per Legge il buon funzionamento e lâefficienza dei dispositivi di sicurezza, nonostante lâapparecchiatura possa esser stata utilizzata nel frattempo, magari in condizioni pericolose, in due (o piĂš) cantieri successivi, a discapito dei principi alla base della sicurezza sul lavoro.
Massimo Trolli
ex dirigente Arpa Settore Verifiche Impiantistiche
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| Rispondi Autore: Kendo | 24/04/2015 (09:09:25) |
| Nel caso di trasferimento della gru, mi sembra un ragionamento macchinoso e che non trova un vero riscontro legislativo. PerchĂŠ in Italia tutti fanno gli avvocati, oltre gli allenatori di calcio?? | |
| Rispondi Autore: Francesco Catanese | 24/04/2015 (09:44:59) |
| Nonostante la bellezza legislativa dell'articolo, credo sia un po' forzato e azzardato affermare l'obbligatorietĂ di "verifica di legge" da parte di ASL/ARPA o Soggetti Privati Abilitati ad ogni montaggio indipendentemente dalla frequenza prevista dall'allegato VII. Se non lo prevederĂ una Circolare MLPS specifica, sono dell'avviso che se si sposta la gru a torre entro l'anno in cui si ha un verbale di verifica valido, sia sufficiente un controllo fatto da persona competente (dichiarazione di corretto montaggio da parte di montatore specializzato), oltre ovviamente a una dichiarazione di idoneitĂ della base di appoggio (a firma di professionista abilitato) e rispetto delle varie distanze (scavi, lineee elettriche, ecc.) comunque in capo al datore di lavoro. | |
| Rispondi Autore: Francesco Catanese | 24/04/2015 (10:27:32) |
| Nonostante la bellezza legislativa dell'articolo, credo sia un po' forzato e azzardato affermare l'obbligatorietĂ di "verifica di legge" da parte di ASL/ARPA o Soggetti Privati Abilitati ad ogni montaggio indipendentemente dalla frequenza prevista dall'allegato VII. Se non lo prevederĂ una Circolare MLPS specifica, sono dell'avviso che se si sposta la gru a torre entro l'anno in cui si ha un verbale di verifica valido, sia sufficiente un controllo fatto da persona competente (dichiarazione di corretto montaggio da parte di montatore specializzato), oltre ovviamente a una dichiarazione di idoneitĂ della base di appoggio (a firma di professionista abilitato) e rispetto delle varie distanze (scavi, lineee elettriche, ecc.) comunque in capo al datore di lavoro. | |
| Rispondi Autore: Paolo Bignoli | 24/04/2015 (10:45:41) |
| Non mi sembra che quello che sostiene lâarticolo dellâIng. Trolli, giĂ apprezzato autore di altri interventi, sia poi cosĂŹ cervellotico. Eâ vero che a volte bisogna fare lâavvocato per interpretare leggi che lasciano solo intendere e non dicono esplicitamente ciò che si deve o non si deve fare. Una circolare in questo caso sembra superflua: le motivazioni paiono convincenti e in ogni caso un passo in piĂš a favore della sicurezza compensa senzâaltro il costo di una verifica. Se una gru viene trasferita è pacifico che cambino le condizioni ambientali e magari anche quelle strutturali della gru e non credo proprio che il datore di lavoro sia la persona piĂš indicata per valutare obiettivamente la correttezza della nuova installazione. Certo, se riduciamo il fattore sicurezza ad una partita di calcio il discorso è giĂ finito. | |
| Rispondi Autore: Francesco Catanese | 24/04/2015 (11:33:27) |
| Sig. Bagnoli nessuno dice che sia il datore di lavoro la persona piÚ indicata per valutare obiettivamente la correttezza della nuova installazione, ma persone competenti da lui incaricatae(dichiarazione di corretto montaggio da parte di montatore specializzato, dichiarazione di idoneità della base di appoggio a firma di professionista abilitato, ecc.), come del resto è specificato nell'art. 71, comma 8, punti a) e c) del D.Lgs. 81/08. Al di là della sicurezza qui si discute sulla cogenza o meno di quanto asserito nell'articolo, estremamente interessante, ma che mi lascia perplesso sull'obbligatorietà di una verifica periodica ripetuta nell'anno di validità di un verbale nell'attuale panorama legislativo. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 24/04/2015 (12:30:15) |
| Bignoli, meno buonismo..In Italia di verifiche, pseudo verifiche, avvocati, pseudo avvocati, consulenti e pseudo consulenti, sicurezza e pseudo sicurezza si rischia di morire soffocati..un certo Tremonti non aveva tutti i torti.. PS: anche di allenatori e pseudo allenatori di calcio.. | |
| Rispondi Autore: Kendo | 24/04/2015 (12:58:01) |
| Bignoli, meno buonismo..In Italia di verifiche, pseudo verifiche, avvocati, pseudo avvocati, consulenti e pseudo consulenti, sicurezza e pseudo sicurezza si rischia di morire soffocati..un certo Tremonti non aveva tutti i torti.. PS: anche di allenatori e pseudo allenatori di calcio.. | |
| Rispondi Autore: Alessandro Massaro | 24/04/2015 (13:48:14) |
| Non sono assolutamente d'accordo con l'autore. l'obbligo delle verifiche periodiche è dato dal comma 11 dell'art 71 dlg 81/08 che rimanda all'VII. "Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nellâALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne lâeffettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO." Quindi le verifiche vanno effettuate con la frequenza indicata nell'allegato e non ogni nuova installazzione. Nel caso di nuova installazione è obbligo del datore di lavoro valutare, a mezzo di persona competente, l'idoneitĂ del basamento dell'installazione ecc.... A conferma di ciò nel caso di gru nuova (1a installazzione) non è necessario una verifica ai sensi del co 11. La 1a verifica in questo caso va effettuata solo alla scadenza della periodicitĂ e quindi l'installazione e tutto il resto va valutato dal DL a mezzo di persona competente. Saluti | |
| Rispondi Autore: carmelo catanoso | 24/04/2015 (18:12:51) |
| Come già avvenuto in altri contributi su Puntosicuro, si presenta un qualcosa che, in concreto non può che essere intesa quale opportunità di miglioramento del livello di sicurezza, come un obbligo di legge cogente. Il legislatore, una volta tanto, è stato chiarissimo su questo punto. Nel caso oggetto di discussione, come riportato da Catanese, ha fissato quello che deve essere fatto. La responsabilità rimane al datore di lavoro che deve assolvere ai suoi obblighi secondo quanto indicato dalle lettere a) e c) del comma 8 dell'art. 71. Il perimetro temporale all'interno del quale effettuare le verifiche, lo definisce l'allegato VII. | |
| Rispondi Autore: vincenzo savignano | 04/05/2015 (00:35:14) |
| concordo con l'ing.Catanese e aggiungo che una nuova installazione oltre al certificato di correttoo montaggio occorre la dichiarazione della idoneitĂ della base di appoggioe ovviamento l'aggiornamento del registro periodico | |
| Rispondi Autore: Aldo Di Giandomenico | 04/05/2015 (08:35:37) |
| condivido pienamente quanto scritto dal Sig. Catanese, questa e la buona norma | |
