Piattaforme di lavoro elevabili: un confronto tra normative
Roma, 29 Mag – Come ricordato in diversi articoli del nostro giornale, la direttiva macchine, ancora vigente, prescrive i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, “mentre le norme armonizzate, la cui adozione è del tutto volontaria, forniscono le misure tecniche dettagliate per rispettare dette prescrizioni, definendo lo stato dell’arte da considerare”.
E quando una norma armonizzata viene pubblicata in GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) essa diviene riferimento per lo stato dell’arte – “fino a quando non viene sostituita o ritirata” - e la sua applicazione “conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”.
In poche parole, la norma armonizzata “fissa il minimo livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento”. Anche se il fabbricante “può scegliere di implementare soluzioni tecniche diverse (anche eventualmente applicando altre specifiche tecniche, ove disponibili), ma deve poter dimostrare che la scelta alternativa è in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, garantendo un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che avrebbe ottenuto con l’applicazione della norma armonizzata”.
A raccontarlo, soffermandosi in particolare su una specifica attrezzatura di lavoro, è un nuovo documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail con riferimento al ruolo dell’Istituto di titolare della prima verifica periodica e alla volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali.
Proprio partendo da queste considerazioni, il documento “Piattaforme di lavoro elevabili. Confronto tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022”, elaborato in collaborazione con le associazioni di fabbricanti rappresentative del settore ANFIA e AISEM, presenta un confronto tra due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili.
Il documento - a cura di Francesco Amaro, Sara Anastasi, Roberto Cianotti, Gianluca Ferramola, Matteo Griffone, Luigi Monica, Piero Palmieri, Luisa Parisotto e Maria Nice Tini - non costituisce un riferimento vincolante, ma si propone “come esempio interpretativo dell’evoluzione normativa nel settore, che possa essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (fabbricanti, soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Piattaforme di lavoro elevabili: la struttura del documento
- Piattaforme di lavoro elevabili: la definizione e la conformità
- Piattaforme di lavoro elevabili: le novità della EN 280-1:2022
Piattaforme di lavoro elevabili: la struttura del documento
Il documento si propone, dunque, di mettere a confronto le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili (PLE): la EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023.
Il lavoro è strutturato in parti distinte, in base al fruitore della norma in relazione a quali aspetti del testo normativo possono risultare di interesse per l’attività condotta.
Nella prima parte, pensata soprattutto per organi di vigilanza e verificatori, sono evidenziate le differenze prodottesi nell’evoluzione del testo elaborato nel 2022, rispetto alla versione precedente, “con riferimento a quelle sezioni che riguardano nello specifico elementi costruttivi della macchina (come ad es. caratteristiche previste per la piattaforma) o dispositivi di sicurezza”.
Nella seconda parte sono estrapolate le parti della norma che affrontano aspetti più specificatamente connessi alla progettazione della piattaforma PLE e quindi di “esclusivo interesse per i fabbricanti”.
Piattaforme di lavoro elevabili: la definizione e la conformità
Il documento, nell’introduzione, ricorda che le diverse versioni della EN 280, norma armonizzata alla direttiva macchine, fanno riferimento alle piattaforme di lavoro elevabili intese come macchine mobili previste per spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo attraverso posizioni di accesso a livello del suolo o nel telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
E queste versioni “hanno rappresentato nel corso del tempo il riferimento per lo stato dell’arte per questa tipologia di prodotto”.
Si ricorda che le piattaforme di lavoro elevabili sono, dunque, “macchine che sollevano persone, esponendole, nella maggior parte dei casi, a un rischio di caduta dall’alto superiore a 3 m, e pertanto ricadono nell’allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, che ricomprende quei prodotti che il legislatore ha ritenuto particolarmente pericolosi e pertanto necessitanti di un percorso di valutazione della conformità più articolato rispetto alla sola autovalutazione del fabbricante”.
In questa ottica – continua il documento - la norma specifica per questa tipologia di macchine “acquisisce ancora più rilevanza nel momento in cui la sua applicazione rappresenta una delle modalità che il legislatore riconosce per la valutazione della conformità (ex art. 12 comma 3 della direttiva 2006/42/CE), in alternativa al ricorso a organismi notificati per la certificazione CE di tipo o all’applicazione della procedura di garanzia qualità totale”.
Inoltre il legislatore italiano, considerando le piattaforme di lavoro elevabili particolarmente pericolose, “ha prescritto, all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che oltre ai controlli e le manutenzioni gestiti direttamente dal datore di lavoro, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante, siano soggette a verifiche periodiche, condotte da personale terzo rispetto alla struttura del datore di lavoro (Inail, ASL/ARPA e soggetti pubblici o privati abilitati, così come definiti nel d.m. 11 aprile 2011)”. E in tale contesto la norma EN 280 costituisce un riferimento anche per il verificatore “che è chiamato ad accertare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza e, più nello specifico, ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
Si segnala, infine, che “è evidente come le norme armonizzate costituiscano uno strumento imprescindibile sia per il fabbricante, in fase di progettazione e valutazione dei rischi della macchina, che per le figure preposte al controllo della conformità del prodotto a valle dell’immissione sul mercato e in fase di utilizzo (organi di vigilanza del mercato, autorità di vigilanza del mercato, ecc.)”.
Piattaforme di lavoro elevabili: le novità della EN 280-1:2022
Il documento indica poi che, dal punto di vista dei contenuti, “a livello generale la EN 280-1:2022 pone particolare attenzione alla salvaguardia dell’operatore incapacitato, che trova in diversi punti del testo uno specifico spazio e spesso anche soluzioni tecniche dedicate alla sua salvaguardia. Gli esiti della valutazione del rischio, infatti, hanno portato a svincolare il guasto della macchina dall’operatore incapacitato e considerare entrambe le evenienze, per definire le misure tecniche atte a contenere gli eventuali rischi, che potrebbero discendere dalle rispettive situazioni (guasto della macchina nelle sue diverse accezioni e malessere dell’operatore), tenendo conto della priorità che deve essere accordata al recupero dell’operatore”.
Mentre un altro elemento di novità riguarda “un modo diverso di concepire l’operatore, al quale si richiede una maggiore consapevolezza nell’ utilizzo della PLE (l’eliminazione della protezione per i comandi a terra della protezione dall’uso non autorizzato oppure l’abolizione dell’esigenza di avere evidenza dell’avvenuto override di un dispositivo di sicurezza prevedono sicuramente che l’operatore abbia piena coscienza delle scelte che opera)”.
In tal senso – conclude l’introduzione - diviene “ancor più importante l’aspetto legato alla formazione dell’operatore di PLE, che deve acquisire piena dimestichezza con l’attrezzatura, coscienza di quali siano i limiti e le modalità d’uso stabilite dal fabbricante”.
E a questo proposto, come ricordato in premessa, in Italia è previsto “un percorso abilitante destinato agli operatori di PLE, che dovrebbe tenere in considerazione proprio gli aspetti legati alla conoscenza del mezzo e alla capacità di gestione delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, stante la pericolosità che a questa attrezzatura di lavoro è stata riconosciuta dal legislatore italiano”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento con particolare riferimento alle due tabelle presenti:
- tabella di comparazione relativa agli aspetti costruttivi di sicurezza
- tabella di comparazione relativa agli aspetti progettuali.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Piattaforme di lavoro elevabili. Confronto tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022”, a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Sara Anastasi e Luigi Monica (DIT, Inail), Roberto Cianotti, Gianluca Ferramola e Piero Palmieri (ANFIA), Matteo Griffone (Libero professionista), Luisa Parisotto (Aisem) e Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni), Collana Ricerche, versione 2024 (formato PDF, 1.99 MB).
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